Allegato A
Seduta n. 849 del 31/1/2001


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PROGETTI DI LEGGE: MICHIELON ED ALTRI; MAMMOLA ED ALTRI; SCALIA ED ALTRI; SCALIA; BALOCCHI ED ALTRI; GALDELLI ED ALTRI; GALLETTI; GALLETTI; GALLETTI; BERSELLI; BERSELLI; SAVARESE; MARTINAT E SIMEONE; MARTINAT ED ALTRI; STORACE; TRANTINO; NICOLA PASETTO; URSO; OLIVO E BOVA; BECCHETTI; CENTO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; DI NARDO E CIMADORO; CASINI; MAMMOLA ED ALTRI; SCALIA E GALLETTI; BERGAMO; DOZZO; SAONARA ED ALTRI; RUZZANTE; BONO; NEGRI ED ALTRI; GALLETTI; ROTUNDO ED ALTRI; GALEAZZI; BECCHETTI ED ALTRI; BALLAMAN ED ALTRI; PECORARO SCANIO; STORACE; BENEDETTI VALENTINI; GALLETTI; LORENZETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GALEAZZI ED ALTRI; TOSOLINI; BIRICOTTI ED ALTRI; SODA E BUFFO; NAN E GAGLIARDI; ARMAROLI E MAZZOCCHI; CENTO; MISURACA ED ALTRI; OLIVO; ROSSETTO ED ALTRI; GALLETTI; ARACU ED ALTRI; MISURACA ED ALTRI; FRONZUTI E MIRAGLIA DEL GIUDICE; ACIERNO ED ALTRI; TERZI ED ALTRI; MORONI: DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (99-241-294-328-486-538-540-545-550-642-643-696-738-744-797-832-883-1491-1840-1961-1973-1983-2014-2664-2757-2758-3144-3377-3498-3776-3782-3783-3785-3889-3919-4025-4133-4153-4348-4453-4554-4573-4859-4971-5038-5166-5270-5421-5515-5597-5620-5636-5714-5792-5983-6229-6488-6514-6563-6770)

(A.C. 99 - sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Principi e criteri direttivi).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia, nonché con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia;
b) semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle competenze;
c) disciplinare in forma più dettagliata il potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade, nonché dei soggetti delegati per la regolamentazione del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di inerzia o di inosservanza delle norme, al Presidente della giunta regionale o delle province autonome, nonché, solo per esigenze di carattere sovraregionale, al Ministro dei lavori pubblici, e comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio alla sicurezza della circolazione;
d) stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al


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Presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
e) prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria vengano attribuite anche le competenze di agenti di polizia stradale;
f) rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
1) distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra le autostrade con almeno tre corsie di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza, le autostrade che non hanno tale configurazione e le autostrade di collegamento aperte al traffico locale, prevedendo l'obbligatoria dotazione delle autostrade di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, nonché la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti, nonché di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più a destra;
2) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite aree di sosta destinate al traffico commerciale;
3) rivedere la classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche o private in relazione all'effettivo utilizzo;
g) aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico, tenuto conto dei seguenti ulteriori criteri:
1) assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità per gli utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli;
2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di handicap;
3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto;
4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale;
5) assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell'inquinamento atmosferico e acustico e del congestionamento del traffico;
6) garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone sensibili dal punto di vista ambientale;
7) operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pedonale e ciclistico;
h) stabilire l'obbligo, per i comuni che non siano già obbligati a redigere il piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi per accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri abitati;
i) armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione del traffico con quella relativa agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai piani di trasporto;
l) prevedere che le notizie e le informazioni sulla viabilità e sul traffico acquisite dagli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade siano rese immediatamente disponibili, al fine di assicurare una più efficace, completa e tempestiva informazione all'utenza;
m) rendere effettivo l'obbligo, per gli enti proprietari, concessionari o gestori di strade, di fornire i dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di cui all'articolo 225 del nuovo codice della strada;
n) rivedere la disciplina del parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la gratuità della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari delle strade, devono essere destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, al loro miglioramento, nonché ad interventi


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per migliorare la mobilità urbana e ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico;
o) elevare, ai fini della circolazione nelle piccole isole, il limite della rete stradale extraurbana, fissandone l'estensione a 100 Km;
p) semplificare le procedure per la realizzazione di interventi, esplicitamente previsti dal piano urbano del traffico o dal programma di interventi per la sicurezza stradale, con particolare riferimento a quelli finalizzati al controllo della velocità nei centri abitati e all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasori della sosta, con attribuzione delle competenze in materia ai comuni, sulla base di norme generali tecniche e di indirizzo di livello nazionale;
q) disciplinare l'adozione di dispositivi destinati a contenere gli effetti nocivi dell'inquinamento da traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e di disciplinare il traffico urbano; predisporre appositi spazi di sosta per veicoli e parti di veicoli complessi destinati al trasporto delle merci;
r) rivedere la disciplina della velocità dei veicoli, al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla classificazione delle strade, nonché alle modalità di utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo, in particolare, che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità previsti per le autostrade di qualsiasi categoria e per le strade extraurbane principali vengano ridotti di 20 Km/ora;
s) contemplare uno specifico reato per chiunque partecipa, promuove o organizza corse in gara, o comunque competizioni in velocità sulle strade pubbliche e sulle aree pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione, prevedendo la sanzione, per la violazione di tale norma, dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da 1 a 10 milioni di lire, nonché la sanzione accessoria della confisca del mezzo condotto oltre al ritiro della patente di guida;
t) prevedere l'obbligo di introdurre i seguenti nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, in conformità agli indirizzi comunitari: 1) sistema antibloccaggio in frenata (ABS); 2) airbag per guidatore e passeggero anteriore; 3) avvisatore che segnali il superamento della velocità massima prevista; 4) avvisatore acustico che alla messa in moto del veicolo segnali che non risulta allacciata la cintura di sicurezza; 5) giubbetto o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza o pericolo; 6) sistemi di soccorso e di segnalamento gestiti da soggetti di diritto privato basati sulla localizzazione dei veicoli. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi di cui alla presente lettera sono definite dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, riservando a decreti ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecnico-esecutive;
u) prevedere che la mancata installazione o la manomissione dei dispositivi di cui alla lettera t) siano sanzionate analogamente a quanto già previsto per la mancata installazione o la manomissione di altre obbligatorie dotazioni tecniche del veicolo. Prevedere altresì che l'introduzione dell'obbligo di installazione dovrà riferirsi alle nuove immatricolazioni;
v) rivedere il sistema di classificazione dei veicoli in relazione alle caratteristiche costruttive ed alla destinazione d'uso. In particolare, nell'ambito di quelli qualificati atipici in base alla normativa vigente, individuare i velocipedi a pedalata assistita ed i veicoli a trazione elettrica, nonché le tavole a spinta e i trenini turistici trainanti più di un rimorchio;
z) snellire e adeguare allo sviluppo tecnico il complesso delle norme relative alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici previsti


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per l'omologazione, nonché agli accertamenti dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli;
aa) regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo della targa identificativa del mezzo, del pagamento della tassa di possesso e dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, nonché del possesso della patente di guida di categoria B per il conducente, individuando altresì i tracciati sui quali ne è consentito il transito;
bb) prevedere che i pattini a rotelle, nonché le tavole a spinta, possano circolare nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traffico, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni. Per la circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono stabilite apposite norme di condotta;
cc) rivedere le categorie dei veicoli e dei rimorchi, nonché la disciplina delle macchine agricole ed operatrici, consentendo per queste ultime possibilità di utilizzazione più elastiche in relazione ad una meno rigida classificazione tipologica;
dd) rivedere la disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi ovvero di merci in condizioni di pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli, prevedendo anche divieti o limitazioni di trasporto in tunnel o in gallerie, prevedendo in ogni caso idonei percorsi alternativi;
ee) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonché per tutti gli autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale, l'obbligo di dotazione di dispositivi per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Con uno o più decreti ministeriali sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui alla presente lettera;
ff) aggiornare e rivedere le norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi nonché per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto e per la disciplina delle vendite con patto di riservato dominio;
gg) aggiornare le norme per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione per le officine private autorizzate ad eseguire le revisioni, stabilendo la periodicità e le modalità dei controlli. Prevedere l'estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate, demandando al Ministero dei trasporti e della navigazione la determinazione, con specifici decreti ministeriali, delle modalità e dei tempi;
hh) rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e degli altri documenti di circolazione con la semplificazione delle procedure e con il coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di adeguare e garantire la conduzione dei veicoli per una mobilità più sicura; prevedere, per gli aspiranti al conseguimento della patente di guida di categoria B, C o D, l'obbligo di effettuare esercitazioni ed esami di guida anche in autostrada o strada extraurbana assimilabile;
ii) prevedere che, nel caso di guida con patente la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del tezo periodo del comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
ll) prevedere idonee misure alternative per il rilascio della patente di guida a


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soggetti con scarsa scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua italiana;
mm) prevedere, ai fini del conseguimento della abilitazione alla guida per i soggetti con minorazioni che richiedano adattamenti del veicolo, la possibilità di effettuare esercitazioni utilizzando veicoli multiadattati nella disponibilità di enti locali territoriali;
nn) ampliare le competenze del Comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del nuovo codice della strada, al fine di:
1) elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche locali;
2) elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche locali;
3) esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida dei veicoli da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con prove e test;
4) fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B speciale;
oo) prevedere che gli attraversamenti pedonali semaforizzati possano essere dotati anche di segnalazioni tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap, ed in particolare dei soggetti non vedenti;
pp) introdurre la patente a punti, secondo i seguenti criteri:
1) la validità delle patenti di guida indicate nell'articolo 116 del nuovo codice della strada, fermi restando i periodi di validità fissati dall'articolo 126 dello stesso codice, dovrà essere subordinata alla sussistenza di un punteggio da 0 a 20. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Analogo punteggio viene attribuito a tutte le patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione. I punteggi sono annotati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente ed il cumulo con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste, determina la sanzione della sottrazione di punti la violazione di una delle norme alle quali fa rinvio l'attuale formulazione dell'articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada ovvero di una delle norme di comportamento indicate nel titolo V dello stesso codice;
2) la violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del citato articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada, è prevista la sospensione della patente già alla prima violazione, comporta la sanzione della sottrazione di dieci punti. La violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del medesimo articolo 129, comma 1, è prevista la sospensione della patente alla seconda violazione, comporta la sanzione della sottrazione di cinque punti. La violazione di una delle restanti norme contenute nel citato titolo V comporta la sanzione della perdita di punti, da uno a quattro, in relazione al grado di pericolosità insito nella norma violata. Per le violazioni che comportano perdita di punteggio, l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro tre giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri. La frequenza di corsi di aggiornamento, i cui programmi saranno definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti e della navigazione e che saranno organizzati da soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati


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o dalle autoscuole, consentirà di acquisire 6 punti. L'attestato di frequenza di corsi di aggiornamento dovrà essere trasmesso all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la sospensione della patente ai sensi del citato articolo 129, ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Le violazioni poste in essere nei primi cinque anni dal rilascio della patente comportano la sottrazione di punti in maniera doppia rispetto a quanto stabilito dalle singole norme. Non può essere cumulato un punteggio superiore a 20. Di ogni variazione di punteggio l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida informerà il titolare della patente. Sistemi automatici di comunicazione consentiranno a ciascun abilitato alla guida di controllare in tempo reale lo stato della propria patente;
qq) prevedere la sanzione del fermo amministrativo per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate per la violazione delle norme di cui al titolo V del nuovo codice della strada, subordinando la revoca del fermo amministrativo al pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero alla prestazione di una garanzia, reale o personale, anche da parte di un soggetto garante residente in uno Stato dell'Unione europea;
rr) rivedere la disciplina del ritiro, della sospensione, della revisione e della revoca della patente di guida e degli altri documenti di circolazione, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione e prevedere la sanzione amministrativa della revoca della patente per il conducente di autobus e di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ovvero di complessi di veicoli, nel caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ovvero in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
ss) rivedere la disciplina della circolazione di prova dei veicoli, inserendo tra i soggetti autorizzati anche i laboratori sperimentali e consentendo la circolazione ai veicoli in presenza del titolare dell'autorizzazione, di un suo dipendente munito di delega, ovvero di soggetti in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega;
tt) rivedere la disciplina delle limitazioni alla circolazione sulle autostrade, prevedendo che il divieto per i motocicli sia determinato sulla base della potenza e non della cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore età del conducente;
uu) prevedere, ai fini della tutela della salute, l'obbligo da parte delle strutture sanitarie di base e di quelle a tali fini equiparate, di effettuare, nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a richiesta dell'autorità preposta alla vigilanza, gli esami necessari ad accertare il tasso alcoolemico e la presenza di sostanze psicotrope o stupefacenti sui conducenti e sui pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, nonché l'obbligo del rilascio agli organi di polizia stradale della relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge ed alle indicazioni contenute nel Piano nazionale della sicurezza stradale, e disponendo altresì l'espressa abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 116 del nuovo codice della strada;
vv) prevedere, nei limiti dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale, per i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altra causa, l'obbligo di comunicazione agli uffici provinciali


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del Dipartimento dei trasporti terrestri dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione, prevedere l'obbligo di sottoporre a revisione la relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale previo parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo. Prevedere inoltre il ripristino del certificato anamnestico, il quale, all'atto del rilascio e del rinnovo della patente di guida, attesti l'esistenza di qualsiasi condizione clinica atta a compromettere l'idoneità al conseguimento del documento sopraindicato;
zz) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare;
aaa) prevedere che, per le gare ciclistiche, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, possa essere imposto un servizio di scorta della specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o in suo ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone incaricate munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta, nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione del personale è rilasciata dal Ministero dell'interno;
bbb) definire misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e tre ruote e dei motocicli, aventi lo scopo di impedire modifiche non autorizzate che possono compromettere la sicurezza, aumentando le prestazioni dei veicoli, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e di ridurre l'incidentalità, anche prevedendo l'obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione, in ottemperanza alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
ccc) introdurre l'obbligo per i ciclomotori ed i motocicli in marcia della costante accensione del proiettore anabbagliante e delle luci di posizione;
ddd) prevedere che le esercitazioni di guida degli autoveicoli non possano essere effettuate da chi non abbia già conseguito la patente di categoria A o il certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori o non abbia già superato l'esame teorico di abilitazione, salvo che il veicolo su cui avviene l'esercitazione sia munito di doppi comandi a pedale, almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione;
eee) prevedere la possibilità di trasportare sui ciclomotori un passeggero, subordinandola alla conformità del veicolo alle caratteristiche costruttive e funzionali di idoneità definite con il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ed alla maggiore età del conducente;
fff) stabilire il divieto di collocare all'interno dei veicoli adibiti al trasporto delle persone oggetti pesanti o voluminosi, entro i limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non adeguatamente fissati, onde garantire la sicurezza dei trasportati;
ggg) stabilire che:
1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, non abbiano conseguito la maggiore età, non è consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il certificato di idoneità


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alla conduzione rilasciato dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri;
2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli;
3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori da conseguire a seguito di una prova finale;
4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali di istruzione secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero 1) della presente lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente organizzati, prevalentemente con personale insegnante o istruttori delle autoscuole, all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente lettera ad esse assegnate a tale scopo;
5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano con un proprio funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla presenza dell'operatore responsabile della gestione dei corsi;
6) le direttive, le modalità e i programmi dei corsi e delle relative prove sono definiti, sulla base della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi di intesa sottoscritte dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale;
7) prevedere che, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie all'assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla condizione di ciclomotori, sia destinato a tali finalità il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero della pubblica istruzione. Resta inalterata l'attribuzione del 15 per cento degli stessi proventi stabilita dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n, 144, per le finalità già indicate dall'articolo 208 del nuovo codice della strada e per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.
hhh) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali, uniformandola a quella vigente negli altri Stati dell'Unione europea;
iii) prevedere che il termine per la notifica della contestazione, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri soggetti responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, decorra dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione;
lll) escludere dalla disciplina prevista per la circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o stranieri, di cui all'articolo 134 del nuovo codice della strada, la sanzione accessoria della confisca del veicolo, nel caso di guida con carta di circolazione scaduta, qualora sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo;
mmm) ridefinire la responsabilità degli enti proprietari di strade, dei proprietari dei fondi limitrofi e degli altri soggetti interessati, in relazione alla costruzione e manutenzione dei muri di sostegno e delle ripe.


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EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Principi e criteri direttivi).

Al comma 1, sostituire la lettera aa), con la seguente: regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione di cui alla lettera ggg) del presente comma.
2. 117. (Nuova formulazione) Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.
(Approvato)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole da: nonché del possesso fino alla fine della lettera con le seguenti: ; prevedere che i comuni definiscano regole di utilizzo di tali mezzi, sulla base delle caratteristiche dei rispettivi territori.
2. 24. Fei.
(Accantonato nella seduta del 30 gennaio 2001)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: categoria B con le seguenti: categoria A.
2. 22. Fei.
(Accantonato nella seduta del 30 gennaio 2001)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole da: individuando altresì fino alla fine della lettera con le seguenti: ; prevedere che i comuni definiscano regole di utilizzo di tali mezzi, sulla base delle caratteristiche dei rispettivi territori.
2. 23. Fei.
(Accantonato nella seduta del 30 gennaio 2001)

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: in ogni caso idonei percorsi alternativi con le seguenti: , di conseguenza, percorsi alternativi idonei.
2. 26. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole: con fermo nelle ore di punta del traffico.
2. 154. Anghinoni.

Al comma 1, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:
ee-bis)
revisionare le categorie dei vincoli e dei rimorchi, modificare ed integrare la disciplina delle macchine agricole, nonché stabilire ex-novo una specifica disciplina delle macchine operatrici tenendo conto le caratteristiche particolari di tali veicoli.
2. 150. Floresta.

Al comma 1, lettera ff), dopo le parole: per l'ammissione aggiungere le seguenti: , l'immatricolazione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: nonché prevedere per i mezzi di proprietà dei comuni la possibilità dell'uso, a fini istituzionali, degli autobus di loro proprietà.
2. 189. (Testo così modificato nel corso della seduta) Ciapusci, Savarese.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:
ff-bis)
semplificare la disciplina concernente le officine di autoriparazione ad uso interno delle aziende agricole e agromeccaniche;.
2. 192. Mammola, de Ghislanzoni Cardoli.


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Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:
ff-bis)
rivedere la normativa che regolamenta l'accesso alla motorizzazione civile per l'assistenza in materia di circolazione stradale delle macchine agricole equiparandole a quella prevista per l'autotrasporto.
2. 191. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera gg), dopo la parola: controlli, aggiungere le seguenti: , introducendo inoltre la responsabilità per le officine addette che hanno effettuato la revisione, nel caso in cui il veicolo, successivamente alla revisione stessa, non rispetti i parametri stabiliti dalla normativa vigente.
2. 27. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, le parole: e assicurare il costante aggiornamento all'evoluzione tecnica, costruttiva ed a quella socio-economica.
2. 167. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis)
prevedere che il rilascio del certificato di assicurazione per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, sia subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del veicolo stesso, di documentazione attestante l'avvenuta revisione.
2. 78. Stucchi, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera hh), sostituire le parole da: , per gli aspiranti fino alla fine della lettera con le seguenti: ; inoltre, per gli aspiranti al conseguimento della patente di guida B, C e D, anche speciali, l'obbligo di effettuare esercitazioni con le autoscuole, in autostrada o in strada extraurbana assimilabile anche in ore notturne.
2. 168. (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.
(Approvato)

Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: e nel sistema di esame a questionario prevedere una diversificazione degli argomenti, e, correlativamente, una diversificazione della valutazione degli errori a seconda della gravità dell'errore.
2. 169. (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta, Savarese.
(Approvato)

Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: nonché una prova pratica di guida effettuata su strada con manto stradale asciutto e bagnato.
2. 108. Terzi.

Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: anche in ore notturne.
2. 107. Terzi.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere, la seguente:
hh-
bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate, nonché per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva e ricreativa.
2. 74. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.


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Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere, la seguente:
hh-
bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate.
2. 75. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere, la seguente:
hh-
bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva o ricreativa.
2. 76. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
hh-
bis) prevedere forme di controllo sulle attività di educazione alla guida svolte dalle autoscuole, stabilendo altresì, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il limite massimo del costo delle esercitazioni di guida per il conseguimento della patente.
2. 29. Fei, Savarese.

Al comma 1, sopprimere la lettera ll).
2. 30. Fei.

Al comma 1, sostituire la lettera ll) con la seguente:
ll)
prevedere, ai fini del conseguimento della patente di guida, il possesso, almeno, del diploma di scuola media inferiore.
2. 79. Ballaman, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: o con limitata comprensione della lingua italiana.
2. 109. Chincarini, Luciano Dussin, Bosco, Chincarini.

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera oo), sostituire le parole: possono essere dotati anche di segnalazioni tattili con le seguenti: sono dotati di segnalazioni acustiche, ed, eventualmente, anche di segnalazioni tattili;
2. 33. Fei, Savarese.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).
2. 31. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera mm), dopo la parola: esercitazioni aggiungere le seguenti: di guida con l'autoscuola,.
2. 80. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera nn), n. 1) aggiungere, in fine, le parole: consentendo eccezionalmente l'installazione del doppio comando.
2. 126. Floresta.

Al comma 1, lettera nn), sopprimere il numero 4).
2. 32. Fei, Savarese.


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Al comma 1, lettera nn), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
5) deferire tutte le funzioni previste dal suddetto articolo 119 ai comitati tecnici provinciali.
2. 193. Ciapusci.

Al comma 1, lettera oo), dopo la parola: tattili, aggiungere le seguenti: e/o acustiche.
2. 28. Moroni.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera pp).
2. 110. Fontan, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: punteggio da 0 a 20 con le seguenti: punteggio da 0 a 30.
2. 140. Mammola.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: punteggio da 0 a 20 con le seguenti: punteggio da 0 a 25.
2. 194. de Ghislanzoni Cardoli, Mammola.

Al comma 1, lettera pp), al numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: 20 punti con le seguenti: 30 punti.

Conseguentemente, al numero 2), nono periodo, sostituire le parole: superiore a 20 con le seguenti: superiore a 30.
2. 149. Mammola.

Al comma 1, lettera pp), al numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: 20 punti con le seguenti: 25 punti.

Conseguentemente, al numero 2), nono periodo, sostituire le parole: superiore a 20 con le seguenti: superiore a 25.
2. 148. Mammola.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: punteggio di 20 punti con le seguenti: punteggio di 30 punti.
2. 195. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: punteggio di 20 punti con le seguenti: punteggio di 25 punti.
2. 196. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), sostituire le parole: della presente regolamentazione con le seguenti: del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1.
2. 203. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera pp), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: dieci punti con le seguenti: cinque punti.
2. 35. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: la violazione inserire le seguenti: , commessa nel periodo di due anni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: cinque punti con le seguenti: tre punti.
2. 36. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), terzo periodo, aggiungere, in fine le parole: ; per le prime dieci violazioni commesse nel


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periodo di un anno, non si fa luogo alla sottrazione di punti.
2. 34. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), sopprimere il quinto ed il sesto periodo.
2. 37. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, sostituire la parola: aggiornamento con la seguente: riqualificazione.
2. 127. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, sopprimere le parole: pubblici e .
2. 132. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, dopo le parole: pubblici e privati aggiungere le seguenti: , compresi gli enti accreditati, .
2. 133. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, dopo la parola: autoscuole, aggiungere le seguenti: con la vigilanza delle amministrazioni provinciali.
* 2. 128. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, dopo le parole: autoscuole, aggiungere le seguenti: , con la vigilanza delle amministrazioni provinciali,.
* 2. 111. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), settimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: di due anni.
2. 197. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), settimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
2. 38. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), sopprimere l'ottavo periodo.
2. 39. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), dopo il nono periodo, aggiungere il seguente: Alla perdita del punteggio complessivamente attribuito consegue la sanzione della sospensione della patente di guida per un periodo di quattro mesi.
2. 40. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sanzioni che comportano una diminuzione del punteggio produrranno effetti solo dopo la notifica al titolare della patente.
2. 112. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, sostituire la lettera rr) con la seguente:
rr) prevedere, per i veicoli storici una particolare disciplina relativa alla iscrizione degli stessi in particolari elenchi, alla pubblicità sui trasferimenti di proprietà, al regime fiscale, alla tutela delle caratteristiche originarie del veicolo, allo svolgimento di gare di regolarità con bassi limiti di velocità.
2. 170. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, lettera zz), aggiungere, in fine, le parole: e la conservazione di tutta la documentazione originaria.
2. 171. (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.
(Approvato)


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Al comma 1, lettera rr), dopo la parola: prevenzione aggiungere le seguenti: e, in generale, la disciplina sanzionatoria di detti documenti.
2. 134. Floresta.

Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la seguente:
rr-bis) semplificare il procedimento di opposizione innanzi all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 205 del nuovo codice della strada anche consentendo l'elezione di domicilio ai fini del procedimento presso la residenza dell'opponente e l'invio dell'atto di opposizione per raccomandata con ricevuta di ritorno alla cancelleria dell'autorità giudiziaria competente.
2. 198. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, sostituire la lettera tt) con la seguente:
tt)
prevedere il divieto di produzione e vendita di dispositivi che, aumentando la potenza e la velocità dei motocicli e dei ciclomotori a due e tre ruote, possano compromettere la sicurezza della circolazione stradale e dell'ambiente e definire misure contro la manomissione di tali veicoli prevedendo l'obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione in ottemperanza alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote.
2. 172. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: per i motocicli aggiungere le seguenti: e per le autovetture.
2. 41. Anghinoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera vv).
2. 42. Fei, Savarese.

Al comma 1, sostituire la lettera zz), con la seguente:
zz)
prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di ammissione alla circolazione, la revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, l'introduzione di agevolazioni fiscali anche per i veicoli non iscritti o in alcun registro e di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione di tutta la documentazione originaria.
2. 93. Copercini, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: immatricolazione con le seguenti: ammissione alla circolazione.
2. 94. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera zz), dopo la parola: introduzione aggiungere le seguenti: di agevolazioni fiscali anche per i veicoli di interesse storico non iscritti in alcun registro e l'introduzione.
2. 95. Copercini, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera aaa), primo periodo, dopo le parole: gare ciclistiche, aggiungere le seguenti: di interesse nazionale.
2. 113. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera aaa), aggiungere, in fine, le parole: motivando le ragioni che hanno rallentato l'identificazione stessa che non potranno essere per semplice carenza di personale, di altre diverse urgenze, dimenticanza, o di eguale tenore.
2. 43. Anghinoni.


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Al comma 1, sopprimere la lettera bbb).
2. 44. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera ccc), dopo le parole: e delle luci di posizione aggiungere le seguenti: anche nelle ore diurne.
2. 81. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-bis) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali uniformandola a quella vigente negli altri paesi dell'Unione europea.
2. 176. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-bis) eliminare dal nuovo codice della strada tutte quelle disposizioni sanzionatorie, che attengono a violazioni di natura amministrativa, che non siano legate alla sicurezza ed alla regolarità della circolazione stradale.
2. 177. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-bis) abrogare, in conformità alle normative vigenti con gli altri paesi dell'Unione europea, tutti i vincoli e gli obblighi relativi ai mezzi di trasporto pubblico collettivo che non incidano sulla sicurezza.
2. 178. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-
bis) rivedere la disciplina relativa alle prescrizioni tecniche riguardanti le caratteristiche costruttive degli autobus armonizzandola alle normative generali prevalenti negli altri paesi comunitari.
2. 179. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-bis) rivedere la disciplina relativa all'utilizzo dei veicoli, di proprietà delle imprese professionali, destinati al trasporto di persone prevedendone la piena libertà di utilizzo e di uso.
2. 180. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-bis) prevedere l'inserimento nelle attività educative delle istituzioni scolastiche di iniziative volte alla informazione sulle regole della circolazione stradale, sulla prevenzione dei sinistri e sull'educazione stradale in genere.
2. 181. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-bis) prevedere facilitazioni ed agevolazioni fiscali per l'immatricolazione dei veicoli a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica o per quelli con diversi metodi di trazioni uno dei quali sia quello elettrico.
2. 182. Mammola, Di Luca, Bosco.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-bis) prevedere la revisione delle norme relative agli autoveicoli immatricolati in servizio taxi e la possibilità di uso personale, quando fuori servizio, del veicolo stesso da parte del titolare della licenza di servizio pubblico su piazza


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nonché la possibilità di apporre sul veicolo scritte pubblicitarie non luminose o non rifrangenti.
2. 183. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-bis) rivedere la disciplina concernente l'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto pubblico su piazza, prevedendo, in materia di collegamenti da e con gli aeroporti aperti al traffico civile, che tale attività possa essere esercitata da i titolari di licenze di taxi rilasciate sia dal comune capoluogo di regione, di provincia nonché dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade delegando ad un decreto della regione la disciplina delle tariffe, le modalità e le condizioni di trasporto nonché la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza dell'aeroporto.
2. 184. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-bis) consentire l'apposizione di scritte pubblicitarie non luminose e non rifrangenti su tutti i mezzi di trasporto pubblico collettivo.
2. 185. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-bis) prevedere la facoltà di apporre sui veicoli scritte od insegne pubblicitarie non luminose e non rifrangenti.
2. 186. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-bis) prevedere, fissando i requisiti minimi di rappresentatività e competenza, la libertà di costituzione di associazioni amatoriali di veicoli storici cui affidare il compito di rilasciare la certificazione.
2. 187. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-bis) introdurre l'obbligo per i veicoli in marcia del proiettore anabbagliante, anche nelle ore diurne, dal 1o novembre al 28 febbraio.
2. 82. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
ccc-bis) prevedere per i veicoli l'uso dei proiettori anabbaglianti nei centri abitati anche con illuminazione pubblica sufficiente.
2. 83. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sopprimere la lettera ddd).
2. 45. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera ddd), sostituire le parole da: salvo che il veicolo fino alla fine della lettera con le seguenti: salvo che si tratti di esercitazioni effettuate con le autoscuole.
2. 135. Floresta.

Al comma 1, sopprimere la lettera eee).
2. 114. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera eee), sostituire le parole: alla maggiore età del conducente con le seguenti: al raggiungimento, da parte del conducente, dell'età di 25 anni.
2. 46. Fei, Savarese.


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Al comma 1, sopprimere la lettera fff).
2. 173. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, lettera ggg), n. 1, sostituire le parole: dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 con le seguenti: del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1,.
2. 204. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera ggg), sopprimere i numeri 4), 5), 6) e 7).
2. 47. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera ggg), numero 4), sopprimere le parole: di istruzione secondaria.
2. 51. Ciapusci.

Al comma 1, lettera ggg), numero 4), dopo le parole: di istruzione secondaria aggiungere le seguenti: , dopo la piena attuazione della legge sulla riforma dei cicli dell'istruzione,.
2. 115. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera ggg), numero 5), sostituire le parole: operatore con le seguenti: insegnante dell'autoscuola.
* 2. 116. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera ggg), numero 5), sostituire la parola: operatore con le seguenti: insegnante dell'autoscuola.
* 2. 129. Floresta.

Al comma 1, lettera ggg), numero 6), sopprimere il secondo periodo.
2. 130. Floresta.

Al comma 1, lettera ggg), numero 7), primo periodo, sostituire le parole: 7,5 per cento con le seguenti: 30 per cento.
2. 52 Ciapusci.

Al comma 1, lettera ggg), numero 7), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che provvede ad un'equa ripartizione tra istituzioni scolastiche statali e non statali.
2. 96. Bianchi Clerici, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:
ggg-bis) istituire, ferma restando l'attuale natura di bene mobile comune, un archivio pubblico dei ciclomotori, compresi i quadricicli, nel quale vengono comunicati ed abbinati il modello, il telaio ed il proprietario, con procedure semplificate.
2. 175. (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta, Ciapusci.

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:
ggg-bis) aggiornare la disciplina della targatura prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso, ferme restando l'attuale sequenza alfanumerica, targhe personalizzate determinando procedure semplici e rapide di fabbricazione e distribuzione delle stesse targhe.
2. 174. (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta, Ciapusci.
(Approvato)

Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: limiti di velocità aggiungere le seguenti: , alla scorta.
2. 188. Ciapusci.


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Al comma 1, lettera hhh), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che i relativi servizi di scorta siano forniti esclusivamente da soggetti privati a ciò autorizzati, con oneri a carico del proprietario dei beni trasportati.
2. 48. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera hhh), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che i relativi servizi di scorta siano forniti esclusivamente da soggetti privati a ciò autorizzati.
2. 49. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera lll), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere con apposita norma per i cittadini italiani residenti in Svizzera, o lavoratori pendolari in Svizzera con residenza in Italia, la possibilità di introdurre o guidare su suolo italiano le vetture con targa straniera, anche di proprietà, muniti di sola autocertificazione.
2. 153. Ciapusci.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
mmm
-bis) rivedere la disciplina dell'utilizzo delle apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, del nuovo codice della strada, stabilendo in particolare:
1) che le suddette apparecchiature siano collocate prima delle curve ed in posizione ben visibile;
2) che gli assi delle apparecchiature siano perfettamente perpendicolari, al fine di un corretto funzionamento delle stesse;
3) che sia prevista una seconda pattuglia della polizia stradale al fine di consentire la contestazione immediata della violazione.
2. 85. Terzi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
mmm
-bis) aggiornare la disciplina della targatura prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso targhe personalizzate e determinandone processi semplici e rapidi di fabbricazione e distribuzione, ferma la salvaguardia dei diritti dello Stato.
2. 77. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
mmm
-bis) prevedere che, in riferimento alle apparecchiature di rilevamento utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano attribuiti al bilancio della regione sul cui territorio è stata elevata l'infrazione.
2. 84. Anghinoni, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
mmm
-bis) prevedere che per le pertinenze di servizio costituite da impianti di distribuzione carburanti esistenti alla data del 31 dicembre 1992, nei tratti di strade statali fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del nuovo codice della strada ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, ne caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia per i centri abitati, fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti la riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.
2. 97. Bosco, Chincarini, Caparini.
(Approvato)


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Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
mmm
-bis) ripristinare la sigla delle provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione considerando la stessa parte integrante della targa nonché prevedere l'apposizione dello stemma e del nome della regione del cui territorio rientra la provincia.
2. 98. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
mmm
-bis) all'articolo 23, comma 13-ter del nuovo codice della strada, prevedere l'abrogazione delle parole: «di insegne di esercizio».
2. 99. (Testo così modificato nel corso della seduta) Chincarini, Bosco, Caparini.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
mmm
-bis) prevedere, per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato, l'esenzione delle imposte gravanti sul passaggio di proprietà.
2. 100. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini, Savarese, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
mmm
-bis) prevedere agevolazioni fiscali per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato.
2. 101. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
mmm
-bis) rivedere la disciplina relativa agli impianti di smaltimento igienico- sanitario esonerando i proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con tali impianti dall'obbligo di fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito.
2. 102. Chiappori.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
mmm
-bis) prevedere forme di responsabilità a carico degli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade, per i danni alle cose o alle persone causati dai difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione delle stesse strade o autostrade.
2. 50. Fei, Savarese.
(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. 1. Al comma 2-bis dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: «medici specialisti» sono aggiunte le seguenti: «diabetologia e malattie del ricambio».
2. 01. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)