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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 , nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 5979 sezione 1).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
MARCELLA LUCIDI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Gazzilli 1.1 e 1.2, mentre il parere è favorevole sull'emendamento Gazzilli 1.3.
PRESIDENTE. Il Governo?
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gazzilli 1.1.
MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, per identità o analogia di materia, interverrò sia sul mio emendamento 1.1, sia sul mio emendamento 1.2.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gazzilli 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Gazzilli 1.3.
MARIO GAZZILLI. Ho chiesto la parola solo per dichiarare che prendo atto con soddisfazione che vi è stata un'inversione di rotta nella linea sin qui seguita dalla maggioranza.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.
Dichiaro chiusa la votazione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.
Il mio emendamento soppressivo 1.1 si riferisce al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Alle osservazioni di natura sostanziale, premetto un rilievo di ordine esclusivamente formale, che attiene alla asistematicità della collocazione di tale disposizione, che innova l'articolo 291 del codice di procedura penale, laddove il successivo comma 2 innova l'articolo 282-bis dello stesso codice. Tale argomentazione è di carattere prettamente formale e, pertanto, ha scarsissima rilevanza, mentre è più importante intrattenersi sugli aspetti sostanziali della disposizione.
Come la signoria vostra può rilevare, signor Presidente, l'articolo 1 reca una rubrica intitolata «Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare». Si prevede l'introduzione, all'articolo 291 appena indicato, del comma 2-bis, che attribuisce al pubblico ministero la facoltà di chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis (un nuovo articolo introdotto con il comma seguente).
Come è evidente, si tratta di una disposizione, di una misura patrimoniale che accede ad una misura cautelare principale, rappresentata dall'allontanamento dalla casa familiare, come inequivocabilmente sembra rilevarsi dal tenore letterale della disposizione. Se così fosse, si tratterebbe di una disposizione superflua poiché il procedimento relativo alle misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis è regolato dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 282-bis. In ogni caso, poiché sembrerebbe che l'intenzione della relatrice sia interpretare tale disposizione come attributiva al pubblico ministero di una facoltà accessoria a tutte le misure cautelari previste dal codice di procedura penale, non si comprende allora - mi riferisco così all'emendamento successivo - perché tale facoltà debba essere limitata ai soli casi di necessità o urgenza, limitazione che invece non è prevista dal comma 3 dell'articolo 282-bis.
Per tali ragioni, insisto affinché il mio emendamento 1.1 venga approvato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gazzilli 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 395
Maggioranza 198
Hanno votato sì 190
Hanno votato no 205).
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 394
Votanti 392
Astenuti 2
Maggioranza 197
Hanno votato sì 187
Hanno votato no 205).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.
In effetti, si tratta di eliminare una pericolosa e inammissibile frammistione tra le disposizioni di rito del codice civilistico e quelle di carattere penalistico. Eliminando tale frammistione, il provvedimento di determinazione degli assegni periodici provvisori potrà essere invece impugnato unicamente davanti al tribunale per il riesame. Il che mi pare essere maggiormente sistematico.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gazzilli 1.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 398
Votanti 393
Astenuti 5
Maggioranza 197
Hanno votato sì 389
Hanno votato no 4).
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 402
Maggioranza 202
Hanno votato sì 401
Hanno votato no 1).


