![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cento n. 3-05553 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 5).
MASSIMO OSTILLIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ringrazio l'onorevole Cento per avermi offerto la possibilità - attraverso questa interrogazione puntuale, a cui lui e il suo gruppo ricorrono spesso - di illustrare quelli che gli anglosassoni definirebbero la key history nella lunga storia delle dismissioni immobiliari della difesa e che solo da poco tempo ha trovato modalità idonee ad accelerare le proprie procedure, sempre con grande trasparenza e, anche attraverso alcuni provvedimenti che sono stati inseriti nella finanziaria, con il massimo di interlocuzione, di finalizzazione rispetto al territorio e quindi di dialogo con gli enti locali.
n. 142 del 1990, per quanto attiene alle attività di valorizzazione, utilizzazione e permuta di beni che interessino gli enti locali in relazione alla definizione ed attuazione di opere e di interventi, allorquando ciò richieda, per la loro completa realizzazione, un'azione integrata e coordinata tra enti locali, soggetti diversi, amministrazioni statali e soggetti pubblici. Tuttavia, questa non è stata l'iniziativa avviata dal comune. Infatti quest'ultimo ha preferito approvare, con una delibera del novembre 1999, una variante al piano regolatore mutando la destinazione dell'immobile a verde pubblico attrezzato e prevedendone l'acquisizione mediante esproprio. L'indennità di esproprio era stata indicata in circa un miliardo e 900 milioni. È evidente che la procedura di esproprio applicata su un bene militare suscitava qualche legittima apprensione da parte dell'amministrazione interessata e l'amministrazione militare aveva presentato delle osservazioni a questa variante, che all'epoca non sono state esaminate.
ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 448, ad un prezzo di due miliardi e 965 milioni, che è stato stimato secondo quanto previsto dalla legge. Il relativo contratto di vendita sarà perfezionato non appena il comune otterrà il mutuo richiesto per la specifica esigenza alla cassa depositi e prestiti.
PRESIDENTE. L'onorevole Cento ha facoltà di replicare.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto per la risposta del sottosegretario, perché, nonostante un iter tortuoso che ha visto un momento di conflitto, seppure civile, tra due amministrazioni pubbliche (il Ministero della difesa e il comune di Gaeta), finalmente si sta arrivando alla soluzione di una vicenda che ha suscitato grande interesse in tutto il comprensorio di Gaeta. Essa, infatti, ha determinato una mobilitazione costante dei cittadini e delle associazioni, oltre che l'iniziativa del consiglio e della giunta comunale.
è stato approvato dal Parlamento durante la discussione sulla legge finanziaria.
Il sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.
Ci auguriamo che vada a buon fine la storia dell'ex deposito carburanti della Marina militare in località Cappuccini di Gaeta; le cose stanno procedendo in questa direzione riguardo ad una questione che trova le proprie radici in un arco di tempo abbastanza lungo e comunque antecedente alle norme che citavo della finanziaria.
Ricordo che questo bene era stato inserito nel primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'agosto 1997 e quindi affidato in gestione per la vendita alla società Consap, la quale era concessionaria della difesa a norma della legge n. 662 del 1996.
Il bene è stato valutato, all'epoca, 3 miliardi e 560 milioni e desidero sottolineare che la valutazione della Consap viene sottoposta al giudizio di congruità di un'apposita commissione stabilita per legge, che ha espresso concorde avviso. Quindi, la Consap, secondo la procedura individuata dalla normativa in materia, ha dato notizia dell'avviso di vendita attraverso una manchette pubblicata da Il Sole 24 Ore e da Il Messaggero.
Avverso questa procedura di vendita e la valutazione, il comune di Gaeta presentava un ricorso al TAR e chiedeva l'annullamento, rivendicando peraltro il diritto di prelazione sulla stessa infrastruttura. Il comune, in buona sostanza, lamentava la preclusione all'esercizio del diritto di prelazione, determinata dalla mancata notifica del prezzo di vendita e l'impossibilità a partecipare alla vendita stessa per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento.
La difesa ovviamente, trovandosi di fronte al TAR, dimostrava l'inesattezza delle argomentazioni addotte dall'ente locale. In particolare, la pubblicazione dell'avviso di vendita sui citati quotidiani costituisce a tutti gli effetti la comunicazione dell'avvio del procedimento e il diritto di prelazione è riconosciuto all'ente locale dopo la raccolta delle offerte, allorquando si dovrà procedere alla notificazione del prezzo corrente di mercato risultante dal confronto tra le offerte pervenute.
Sulla base di queste motivazioni, il TAR del Lazio, con un'ordinanza del novembre 1999, respingeva la domanda incidentale di sospensione del bando di vendita proposta dal comune.
A questo punto, l'amministrazione di Gaeta, dopo questa pronuncia del TAR, non attendeva la conclusione di tutte le fasi che ho citato prima per individuare il prezzo e quindi per dare attuazione eventualmente all'intervento di proprio interesse nell'ambito di un accordo di programma; anche perché, appunto, non vi era stata la notifica di cui all'articolo 44 della legge n. 448 del 1998. Insomma, vi era tutta una serie di aspetti che non erano stati rispettati!
Approfitto per dire che la vigente normativa, oltre a riconoscere il diritto di prelazione a favore degli enti locali, autorizza anche il ricorso all'istituto dell'accordo di programma, previsto dalla legge
L'amministrazione comunale, peraltro, con una successiva ordinanza del marzo 2000 aveva disposto l'accesso dei propri tecnici all'area dell'ex deposito per effettuare i sopralluoghi occorrenti all'esecuzione della variante. La Difesa diffidava il comune dall'intraprendere qualsiasi attività collegata e finalizzata all'esproprio dell'area e sottolineava il dato che questo bene da dismettere era stato inserito in un precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le legittime motivazioni a sostegno di questa diffida erano da ravvisarsi nel fatto che il bene risulta tuttora compreso nella consistenza patrimoniale della Difesa e che il sopralluogo disposto dal sindaco di Gaeta era finalizzato a realizzare la variante urbanistica sopra indicata avverso la quale il Ministero della difesa si era formalmente opposto.
È evidente che nel caso che stiamo esaminando il busillis, il vero problema, era costituito dal valore attribuito all'immobile. Infatti, l'amministrazione si doleva nel ricorso non solo e non tanto di essere stata tenuta all'oscuro e quindi di non essere stata messa nelle condizioni di esercitare la prelazione, ma di non aver potuto formulare controdeduzioni sul prezzo base che era stato precedentemente stabilito, per ottenerne un'eventuale riduzione. L'amministrazione tuttavia non avrebbe potuto tenere conto di tali controdeduzioni - anche volendo - non rinvenendosi nella normativa una disposizione che autorizzi, pur nei confronti di un ente locale, l'abbattimento del valore base dei beni statali in vendita, determinato secondo le disposizioni della legge n. 662. Tale valore, nello spirito della legge, rivolta a perseguire dalla dismissione dei beni di interesse pubblico alla realizzazione del maggior profitto possibile, costituisce il prezzo base di vendita la cui definitiva verifica è rimessa al mercato attraverso la raccolta delle offerte. Con riferimento alla legge n. 662, nella precedente normativa è il mercato il punto di riferimento rispetto al quale poi si atteggiano le varie amministrazioni interessate.
In ogni caso, c'è un aspetto fortemente positivo nell'epilogo di questa vicenda. Il 27 luglio scorso si è svolto un incontro presso il municipio di Gaeta tra i rappresentati della Difesa e i rappresentanti dell'amministrazione. Nel corso dell'incontro la Difesa ha potuto illustrare le norme di legge che regolano la dismissione e l'alienazione dei beni immobili facendo rilevare l'estrema correttezza delle procedure che erano state seguite. Il sindaco di Gaeta ha ammesso in quella sede che l'opposizione formulata dal comune e culminata nel ricorso al TAR era stata dettata dall'urgenza dei fatti, per come si erano svolti e anche da una conoscenza non perfetta della normativa vigente. L'amministrazione quindi era anche preoccupata di possibili speculazioni edilizie in relazione alle forti pressioni ricevute in passato e tenuto conto che questo ex deposito si trova in uno dei punti più belli della stessa città di Gaeta.
Chiarita ogni incomprensione, come in tutte le favole con lieto fine, il comune ha avanzato una formale richiesta di esercizio del diritto di prelazione sull'ex deposito,
Il dato ultimo in nostro possesso è che il 3 gennaio scorso l'assessore all'urbanistica del comune di Gaeta ha fatto sapere che il mutuo richiesto sta per essere concesso, dopo di che l'ente in questione provvederà a sottoscrivere il contratto di compravendita già inviatogli in visione preventiva dalla società Consap il 27 ottobre 2000.
Concludo dicendo che, con la procedura che abbiamo stabilito con l'articolo 43 della finanziaria, la possibilità di coniugare interessi pubblici di amministrazioni statali e di enti locali viene affidata alla Conferenza dei servizi.
Quest'ultima, rispetto alla vecchia logica di mercato, che pure deve sovrintendere per larga parte anche alle attività della pubblica amministrazione, per il buon andamento e l'efficacia economico-finanziaria della stessa, potrà coniugare tale logica con l'interesse pubblico del territorio e degli enti locali. Dunque, nella sede della conferenza di servizi, potrà essere stabilito il valore del bene e, in base ad un emendamento del gruppo dei Verdi che è stato accettato dal Governo, tale valore sarà stabilito tenendo conto del progetto di utilizzo, sotto il profilo culturale, sociale e pubblico, del bene stesso. Credo, quindi, che vi sia stato un positivo passo in avanti nella normativa e mi auguro che ciò consentirà di vendere di più, di vendere meglio e, soprattutto, di vendere in funzione degli interessi pubblici sul territorio.
Si tratta di una vicenda emblematica, che in parte è stata risolta anche in termini generali, proprio per l'intervento operato nell'ambito della legge finanziaria recentemente approvata dal Parlamento. Si pone, infatti, un grande problema nel momento in cui l'amministrazione dello Stato decide di dismettere determinate aree: ciò vale, in particolare, per il Ministero della difesa, che possiede aree di grande rilevanza pubblica ed ambientale (tra noi ambientalisti, vi è anche chi sottolinea che fortunatamente tali aree erano sottoposte a vincoli militari, in quanto in tal modo sono state sottratte alle speculazioni edilizie). Oggi, quindi, nell'ambito del piano di dismissioni, abbiamo un patrimonio da riversare all'uso pubblico o all'iniziativa privata (laddove sia il privato che se ne appropria), che certamente è oggetto di interessi spesso in contrasto con le caratteristiche ambientali, naturali, a volte anche storiche, che meriterebbero tutela, sebbene non si tratti più di aree sottoposte a vincoli militari.
In particolare, l'area oggetto dell'interrogazione «serve come il pane», nell'ambito del piano regolatore di Gaeta, come area verde destinata a servizi. Al riguardo, il rischio di un'iniziativa privata che non tenga conto del valore ambientale è forte e da ciò derivava la preoccupazione dell'amministrazione comunale e dei cittadini di Gaeta, oltre che dei turisti che, soprattutto nella stagione estiva, frequentano la località. Credo, quindi, che si sia conclusa bene una vicenda che sarà formalizzata con la definizione contrattuale degli accordi assunti, a quanto ci risulta, il prossimo mese; si è conclusa bene anche grazie all'iniziativa dell'emendamento che i Verdi, ma non solo, hanno sostenuto ed
Nell'esprimere soddisfazione per la soluzione di questo caso, quindi, colgo l'occasione per segnalare al Ministero della difesa, in particolare al sottosegretario presente, la necessità e l'opportunità di seguire con grande attenzione, attraverso i propri uffici, non solo l'esito concreto della vicenda, che è diventata in qualche modo emblematica nella regione Lazio, ma anche tutte le altre dismissioni che sono in atto, affinché si trovi il giusto equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico nell'uso delle aree e la libera iniziativa privata, che non può mai diventare un ostacolo nei confronti di un interesse pubblico, il quale, quando esiste, è più rilevante.


