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1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
aperte al traffico locale, prevedendo l'obbligatoria dotazione delle autostrade di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, nonché la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti, nonché di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più a destra;
competenze in materia ai comuni, sulla base di norme generali tecniche e di indirizzo di livello nazionale;
con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni. Per la circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono stabilite apposite norme di condotta;
disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche locali;
rispetto a quanto stabilito dalle singole norme. Non può essere cumulato un punteggio superiore a 20. Di ogni variazione di punteggio l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida informerà il titolare della patente. Sistemi automatici di comunicazione consentiranno a ciascun abilitato alla guida di controllare in tempo reale lo stato della propria patente;
l'esistenza di qualsiasi condizione clinica atta a compromettere l'idoneità al conseguimento del documento sopraindicato;
o istruttori delle autoscuole, all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente lettera ad esse assegnate a tale scopo;
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: giunta regionale o delle province autonome con la seguente: provincia.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: nonché, solo per esigenze di carattere sovraregionale fino alla fine della lettera.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: della giunta regionale o delle province autonome con le seguenti: della provincia.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: o delle province autonome aggiungere le seguenti: e al Presidente della provincia.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: delle province autonome, aggiungere le seguenti: il quale può delegare l'esercizio delle suddette funzioni al Presidente della provincia.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: delle province autonome, aggiungere le seguenti: il quale può delegare l'esercizio delle suddette funzioni al sindaco.
Al comma 1, lettera e) inserire in fine le parole: esclusivamente in relazione ai compiti di istituto.
Al comma 1, lettera e) inserire in fine le parole: esclusivamente in relazione ai compiti di istituto.
Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: della pubblicità aggiungere le seguenti: della manutenzione delle ripe.
Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: della pubblicità aggiungere le seguenti: delle piantagioni e delle siepi.
Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: della pubblicità aggiungere le seguenti: della manutenzione delle condotte d'acqua.
Al comma 1, lettera f), al numero 1), premettere i seguenti:
Al comma 1, lettera f), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole da: , prevedendo l'obbligatoria dotazione fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, alla medesime lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo la parola: , prevedendo aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
Al comma 1, lettera f), n. 1), sostituire le parole: dotazione delle con le seguenti: installazione nelle.
Al comma 1, lettera f), numero 1, primo periodo, dopo le parole: per eventi atmosferici aggiungere le seguenti: e l'obbligo di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la presenza di nebbia.
Al comma 1, lettera f), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere la definizione, da parte del Governo, di un piano di interventi per la realizzazione delle opere indicate al presente numero, nel quale siano indicati i tempi di completamento delle opere stesse e l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie a tal fine.
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e delle attività delle autoscuole, con deroghe nei confronti dei blocchi della circolazione.
Al comma 1 lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e delle attività delle scuole, con deroghe nei confronti dei blocchi della circolazione.
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g), numero 6, aggiungere, in fine, le parole: , assicurando prioritariamente l'equilibrio tra le esigenze della mobilità e della sicurezza e quelle di tutela dell'ambiente.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: sicurezza stradale aggiungere le seguenti: , prevedendo adeguate risorse finanziarie aggiuntive in sede di determinazione annuale dei trasferimenti da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,.
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , assicurando in via prioritaria il rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza stradale.
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo a tale scopo l'installazione di adeguati strumenti di informazione, aventi carattere e requisiti tecnici omogenei su tutto il territorio nazionale.
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: di strade inserire le esguenti: o autostrade.
Al comma 1, sopprimere la lettera n).
Al comma 1, lettera n), primo periodo, sopprimere le parole: , di norma,.
Conseguentemente, sostituire le parole: fra le ore 20 con le seguenti: almeno tra le ore 22.
Al comma 1, lettera n), primo periodo, sopprimere le parole: , di norma,.
Al comma 1, lettera n), primo periodo, sostituire le parole: le ore 20,00 con le seguenti: le ore 19,00.
Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Devono essere previsti almeno il 30 per cento di parcheggi gratuiti adibiti alla lunga sosta presso le stazioni, i porti, gli aeroporti e comunque ovunque vi sia un trasporto pubblico organizzato.
Al comma 1, lettera n), secondo periodo, sostituire le parole: devono essere destinati in via prioritaria con le seguenti: possono essere destinati.
Al comma 1, lettera n), secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché ad interventi fino alla fine della lettera.
Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate anche senza traino, in subordine all'inapplicabilità delle sanzioni previste.
Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: fissandone l'estensione a 100 Km.
Al comma 1, lettera p), dopo le parole: della sosta aggiungere le seguenti: , nel rispetto dell'architettura e dell'estetica dei centri urbani, nonché delle esigenze di mobilità dei pedoni, con particolare riferimento ai soggetti portatori di handicap,.
Al comma 1, lettera p), dopo le parole: di livello nazionale aggiungere le seguenti: , prevedendo adeguate risorse finanziarie aggiuntive in sede di determinazione annuale dei trasferimenti da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:
Paroli, Possa, Romani, Rossetto, Alessandro Rubino, Stagno D'Alcontres, Tortoli, Urbani, Valducci, Viale, Stefani, Bosco, Ciapusci, Rizzi, Pezzoli.
Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: nonché alle modalità di utilizzo delle stesse con le seguenti: ed alle nuove tecnologie usate nella costruzione dei veicoli moderni, nonché alle modalità di utilizzo delle stesse strade.
Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: stabilendo fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo la fissazione, sulle autostrade e superstrade, di limiti di velocità differenziati per gli autoveicoli, in base ad una classificazione degli stessi fondata sulle loro caratteristiche costruttive e sull'anzianità, che sarà definita con decreti emanati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: mentre sulle strade urbane di scorrimento l'amministrazione locale, può fissare la velocità massima in 90 Km/ora.
Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere altresì l'attribuzione, agli organismi della Polizia di Stato, del potere di modificare i limiti di velocità su singole tratte stradali o autostradali, in considerazione delle caratteristiche del tracciato stradale o di specifiche situazioni legate alle condizioni meteorologiche o di traffico.
Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione dei 20 km/ora si applica anche nel caso in cui le condizioni meteorologiche tendano al parzialmente nuvoloso.
Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione dei 20 km/ora si applica anche nel caso in cui le condizioni meteorologiche tendano al nuvoloso.
Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo, sostituire il numero 3) con il seguente:
Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
Al comma 1, lettera t), primo periodo, dopo le parole: l'obbligo di introdurre aggiungere le seguenti: per i veicoli di nuova immatricolazione.
Al comma 1, lettera t), primo periodo, numero 1, aggiungere, in fine, le parole: in tutte le autovetture di nuova costruzione a partire dal 1o luglio 2002.
Al comma 1, lettera t), primo periodo, numero 2, aggiungere, in fine, le parole: in tutte le autovetture di nuova costruzione a partire dal 1o luglio 2002.
Al comma 1, lettera t), primo periodo, sopprimere il numero 3).
Al comma 1, lettera t), primo periodo, sopprimere il numero 3).
Al comma 1, lettera t), primo periodo, sopprimere il numero 5).
Al comma 1, lettera t), primo periodo, numero 5), aggiungere, in fine, le parole: laddove le condizioni lo permettano.
Al comma 1, lettera t), primo periodo, sopprimere il numero 6).
Al comma 1, lettera t), primo periodo, sopprimere il numero 6).
Al comma 1, lettera t), primo periodo, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera t), secondo periodo, sostituire le parole da: dal regolamento fino alla fine della lettera con le seguenti: dalla normativa comunitaria vigente in materia di omologazione di tali dispositivi;.
Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
Al comma 1, sopprimere la lettera aa).
Al comma 1, sostituire la lettera aa) con la seguente:
Al comma 1, lettera aa), sopprimere le parole: , del pagamento della tassa di possesso.
Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole da: nonché del possesso fino alla fine della lettera con le seguenti: ; prevedere che i comuni definiscano regole di utilizzo di tali mezzi, sulla base delle caratteristiche dei rispettivi territori.
Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: categoria B con le seguenti: categoria A.
Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole da: individuando altresì fino alla fine della lettera con le seguenti: ; prevedere che i comuni definiscano regole di utilizzo di tali mezzi, sulla base delle caratteristiche dei rispettivi territori.
Al comma 1, sopprimere la lettera cc).
Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:
Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: in ogni caso idonei percorsi alternativi con le seguenti: , di conseguenza, percorsi alternativi idonei.
Al comma 1, lettera dd), aggiungere, infine, le parole: con fermo nelle ore di punta del traffico.
Al comma 1, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:
Al comma 1, lettera ff), dopo le parole: per l'ammissione aggiungere le seguenti: , l'immatricolazione.
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: nonché prevedere per i mezzi di proprietà dei comuni la possibilità dell'uso, a fini istituzionali degli autobus di loro proprietà.
Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:
Al comma 1, lettera gg), dopo la parola: controlli, aggiungere le seguenti: , introducendo inoltre la responsabilità per le officine addette che hanno effettuato la revisione, nel caso in cui il veicolo, successivamente alla revisione stessa, non rispetti i parametri stabiliti dalla normativa vigente.
Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, le parole: e assicurare il costante aggiornamento all'evoluzione tecnica, costruttiva ed a quella socio-economica.
Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
Al comma 1, lettera hh), sostituire le parole da: , per gli aspiranti fino alla fine della lettera con le seguenti: ; inoltre, per gli aspiranti al conseguimento della patente di guida B, C e D, anche speciali, l'obbligo di effettuare esercitazioni, con le autoscuole, in autostrada o in strada extraurbana assimilabile anche in ore notturne.
Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: e nel sistema di esame a questionario prevedere una diversificazione degli argomenti, e, correlativamente una diversificazione della valutazione degli errori a seconda del grado di pericolosità insito nella risposta errata.
Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: nonché una prova pratica di guida effettuata su strada con manto stradale asciutto e bagnato.
Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: anche in ore notturne.
Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere, la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere, la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere, la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
Al comma 1, sopprimere la lettera ll).
Al comma 1, sostituire la lettera ll) con la seguente:
Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: o con limitata comprensione della lingua italiana.
Al comma 1, sopprimere la lettera mm).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera oo), sostituire le parole: possono essere dotati anche di segnalazioni tattili con le seguenti: sono dotati di segnalazioni acustiche, ed, eventualmente, anche di segnalazioni tattili;
Al comma 1, sopprimere la lettera mm).
Al comma 1, lettera mm), dopo la parola: esercitazioni aggiungere le seguenti: di guida con l'autoscuola,.
Al comma 1, lettera nn), n. 1) aggiungere, infine, le parole: consentendo eccezionalmente l'installazione del doppio comando.
Al comma 1, lettera nn), sopprimere il numero 4).
Al comma 1, lettera nn), dopo il numero 4), aggiungere il seguente :
Al comma 1, lettera oo), dopo la parola: tattili, aggiungere le seguenti: e/o acustiche.
Al comma 1, sopprimere la lettera pp).
Al comma 1, lettera pp), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: punteggio da 0 a 20 con le seguenti: punteggio da 0 a 30.
Al comma 1, lettera pp), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: punteggio da 0 a 20 con le seguenti: punteggio da 0 a 25.
Al comma 1, lettera pp), al numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: 20 punti con le seguenti: 30 punti.
Conseguentemente, al numero 2), nono periodo, sostituire le parole: superiore a 20 con le seguenti: superiore a 30.
Al comma 1, lettera pp), al numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: 20 punti con le seguenti: 25 punti.
Conseguentemente, al numero 2), nono periodo, sostituire le parole: superiore a 20 con le seguenti: superiore a 25.
Al comma 1, lettera pp), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: punteggio di 20 punti con le seguenti: punteggio di 30 punti.
Al comma 1, lettera pp), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: punteggio di 20 punti con le seguenti: punteggio di 25 punti.
Al comma 1, lettera pp), n. 1, sostituire le parole: della presente regolamentazione con le seguenti: del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1.
Al comma 1, lettera pp), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: dieci punti con le seguenti: cinque punti.
Al comma 1, lettera pp), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: la violazione inserire le seguenti: , commessa nel periodo di due anni.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: cinque punti con le seguenti: tre punti.
Al comma 1, lettera pp), numero 2), terzo periodo, aggiungere, in fine le parole: ; per le prime dieci violazioni commesse nel periodo di un anno, non si fa luogo alla sottrazione di punti.
Al comma 1, lettera pp), numero 2), sopprimere il quinto ed il sesto periodo.
Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, sostituire la parola: aggiornamento con la seguente: riqualificazione.
Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, sopprimere le parole: pubblici e .
Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, dopo le parole: pubblici e privati aggiungere le seguenti: , compresi gli enti accreditati,.
Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, dopo la parola: autoscuole aggiungere le seguenti: con la vigilanza delle amministrazioni provinciali.
Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, dopo le parole: autoscuole, aggiungere le seguenti: , con la vigilanza delle amministrazioni provinciali,.
Al comma 1, lettera pp), numero 2), settimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: di due anni.
Al comma 1, lettera pp), numero 2), settimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
Al comma 1, lettera pp), numero 2), sopprimere l'ottavo periodo.
Al comma 1, lettera pp), numero 2), dopo il nono periodo, aggiungere il seguente: Alla perdita del punteggio complessivamente attribuito consegue la sanzione della sospensione della patente di guida per un periodo di quattro mesi.
Al comma 1, lettera pp), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sanzioni che comportano una diminuzione del punteggio produrranno effetti solo dopo la notifica al titolare della patente.
Al comma 1, sostituire la lettera rr) con la seguente:
Al comma 1, lettera zz), aggiungere in fine le parole:
Al comma 1, lettera rr), dopo la parola: prevenzione aggiungere le seguenti: e, in generale, la disciplina sanzionatoria di detti documenti.
Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera tt) con la seguente:
potenza e la velocità dei motocicli e dei ciclomotori a due e tre ruote, possano compromettere la sicurezza della circolazione stradale e dell'ambiente e definire misure contro la manomissione di tali veicoli prevedendo l'obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione in ottemperanza alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote.
Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: per i motocicli aggiungere le seguenti: e per le autovetture.
Al comma 1, sopprimere la lettera vv).
Al comma 1, sostituire la lettera zz), con la seguente:
Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: immatricolazione con le seguenti: ammissione alla circolazione.
Al comma 1, lettera zz), dopo la parola: introduzione aggiungere le seguenti: di agevolazioni fiscali anche per i veicoli di interesse storico non iscritti in alcun registro e l'introduzione.
Al comma 1, lettera aaa), primo periodo, dopo le parole: gare ciclistiche, aggiungere le seguenti: di interesse nazionale.
Al comma 1, lettera aaa), aggiungere, in fine, le parole: motivando le ragioni che hanno rallentato l'identificazione stessa che non potranno essere per semplice carenza di personale, di altre diverse urgenze, dimenticanza, o di eguale tenore.
Al comma 1, sopprimere la lettera bbb).
Al comma 1, lettera ccc), dopo le parole: e delle luci di posizione aggiungere le seguenti: anche nelle ore diurne.
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
natura amministrativa, che non siano legate alla sicurezza ed alla regolarità della circolazione stradale.
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
rifrangenti su tutti i mezzi di trasporto pubblico collettivo.
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
Al comma 1, sopprimere la lettera ddd).
Al comma 1, lettera ddd), sostituire le parole da: salvo che il veicolo fino alla fine della lettera con le seguenti: salvo che si tratti di esercitazioni effettuate con le autoscuole.
Al comma 1, sopprimere la lettera eee).
Al comma 1, lettera eee), sostituire le parole: alla maggiore età del conducente con le seguenti: al raggiungimento, da parte del conducente, dell'età di 25 anni.
Al comma 1, sopprimere la lettera fff).
Al comma 1, lettera ggg), n. 1, sostituire le parole: dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 con le seguenti: del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1.
Al comma 1, lettera ggg), sopprimere i numeri 4), 5), 6) e 7).
Al comma 1, lettera ggg), numero 4), sopprimere le parole: di istruzione secondaria.
Al comma 1, lettera ggg), numero 4), dopo le parole: di istruzione secondaria aggiungere le seguenti: , dopo la piena attuazione della legge sulla riforma dei cicli dell'istruzione,.
Al comma 1, lettera ggg), numero 5), sostituire le parole: operatore con le seguenti: insegnante dell'autoscuola.
Al comma 1, lettera ggg), numero 5), sostituire la parola: operatore con le seguenti: insegnante dell'autoscuola.
Al comma 1, lettera ggg), numero 6), sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, lettera ggg), numero 7), primo periodo, sostituire le parole: 7,5 per cento con le seguenti: 30 per cento.
Al comma 1, lettera ggg), numero 7), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che provvede ad un'equa ripartizione tra istituzioni scolastiche statali e non statali.
Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:
Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: limiti di velocità aggiungere le seguenti: , alla scorta.
Al comma 1, lettera hhh), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che i relativi servizi di scorta siano forniti esclusivamente da soggetti privati a ciò autorizzati, con oneri a carico del proprietario dei beni trasportati.
Al comma 1, lettera hhh), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che i relativi servizi di scorta siano forniti esclusivamente da soggetti privati a ciò autorizzati.
Al comma 1, lettera lll), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere con apposita norma per i cittadini italiani residenti in Svizzera, o lavoratori pendolari in Svizzera con residenza in Italia, la possibilità di introdurre o guidare su suolo italiano le vetture con targa straniera, anche di proprietà, muniti di sola autocertificazione.
Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
nuovo codice della strada, stabilendo in particolare:
Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
(Principi e criteri direttivi).
a) coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia, nonché con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia;
b) semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle competenze;
c) disciplinare in forma più dettagliata il potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade, nonché dei soggetti delegati per la regolamentazione del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di inerzia o di inosservanza delle norme, al Presidente della giunta regionale o delle province autonome, nonché, solo per esigenze di carattere sovraregionale, al Ministro dei lavori pubblici, e comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio alla sicurezza della circolazione;
d) stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al Presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
e) prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria vengano attribuite anche le competenze di agenti di polizia stradale;
f) rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
1) distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra le autostrade con almeno tre corsie di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza, le autostrade che non hanno tale configurazione e le autostrade di collegamento
2) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite aree di sosta destinate al traffico commerciale;
3) rivedere la classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche o private in relazione all'effettivo utilizzo;
g) aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico, tenuto conto dei seguenti ulteriori criteri:
1) assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità per gli utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli;
2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di handicap;
3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto;
4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale;
5) assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell'inquinamento atmosferico e acustico e del congestionamento del traffico;
6) garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone sensibili dal punto di vista ambientale;
7) operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pedonale e ciclistico;
h) stabilire l'obbligo, per i comuni che non siano già obbligati a redigere il piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi per accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri abitati;
i) armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione del traffico con quella relativa agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai piani di trasporto;
l) prevedere che le notizie e le informazioni sulla viabilità e sul traffico acquisite dagli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade siano rese immediatamente disponibili, al fine di assicurare una più efficace, completa e tempestiva informazione all'utenza;
m) rendere effettivo l'obbligo, per gli enti proprietari, concessionari o gestori di strade, di fornire i dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di cui all'articolo 225 del nuovo codice della strada;
n) rivedere la disciplina del parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la gratuità della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari delle strade, devono essere destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, al loro miglioramento, nonché ad interventi per migliorare la mobilità urbana e ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico;
o) elevare, ai fini della circolazione nelle piccole isole, il limite della rete stradale extraurbana, fissandone l'estensione a 100 Km;
p) semplificare le procedure per la realizzazione di interventi, esplicitamente previsti dal piano urbano del traffico o dal programma di interventi per la sicurezza stradale, con particolare riferimento a quelli finalizzati al controllo della velocità nei centri abitati e all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasori della sosta, con attribuzione delle
q) disciplinare l'adozione di dispositivi destinati a contenere gli effetti nocivi dell'inquinamento da traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e di disciplinare il traffico urbano; predisporre appositi spazi di sosta per veicoli e parti di veicoli complessi destinati al trasporto delle merci;
r) rivedere la disciplina della velocità dei veicoli, al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla classificazione delle strade, nonché alle modalità di utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo, in particolare, che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità previsti per le autostrade di qualsiasi categoria e per le strade extraurbane principali vengano ridotti di 20 Km/ora;
s) contemplare uno specifico reato per chiunque partecipa, promuove o organizza corse in gara, o comunque competizioni in velocità sulle strade pubbliche e sulle aree pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione, prevedendo la sanzione, per la violazione di tale norma, dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da 1 a 10 milioni di lire, nonché la sanzione accessoria della confisca del mezzo condotto oltre al ritiro della patente di guida;
t) prevedere l'obbligo di introdurre i seguenti nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, in conformità agli indirizzi comunitari: 1) sistema antibloccaggio in frenata (ABS); 2) airbag per guidatore e passeggero anteriore; 3) avvisatore che segnali il superamento della velocità massima prevista; 4) avvisatore acustico che alla messa in moto del veicolo segnali che non risulta allacciata la cintura di sicurezza; 5) giubbetto o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza o pericolo; 6) sistemi di soccorso e di segnalamento gestiti da soggetti di diritto privato basati sulla localizzazione dei veicoli. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi di cui alla presente lettera sono definite dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, riservando a decreti ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecnico-esecutive;
u) prevedere che la mancata installazione o la manomissione dei dispositivi di cui alla lettera t) siano sanzionate analogamente a quanto già previsto per la mancata installazione o la manomissione di altre obbligatorie dotazioni tecniche del veicolo. Prevedere altresì che l'introduzione dell'obbligo di installazione dovrà riferirsi alle nuove immatricolazioni;
v) rivedere il sistema di classificazione dei veicoli in relazione alle caratteristiche costruttive ed alla destinazione d'uso. In particolare, nell'ambito di quelli qualificati atipici in base alla normativa vigente, individuare i velocipedi a pedalata assistita ed i veicoli a trazione elettrica, nonché le tavole a spinta e i trenini turistici trainanti più di un rimorchio;
z) snellire e adeguare allo sviluppo tecnico il complesso delle norme relative alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici previsti per l'omologazione, nonché agli accertamenti dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli;
aa) regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo della targa identificativa del mezzo, del pagamento della tassa di possesso e dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, nonché del possesso della patente di guida di categoria B per il conducente, individuando altresì i tracciati sui quali ne è consentito il transito;
bb) prevedere che i pattini a rotelle, nonché le tavole a spinta, possano circolare nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traffico,
cc) rivedere le categorie dei veicoli e dei rimorchi, nonché la disciplina delle macchine agricole ed operatrici, consentendo per queste ultime possibilità di utilizzazione più elastiche in relazione ad una meno rigida classificazione tipologica;
dd) rivedere la disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi ovvero di merci in condizioni di pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli, prevedendo anche divieti o limitazioni di trasporto in tunnel o in gallerie, prevedendo in ogni caso idonei percorsi alternativi;
ee) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonché per tutti gli autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale, l'obbligo di dotazione di dispositivi per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Con uno o più decreti ministeriali sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui alla presente lettera;
ff) aggiornare e rivedere le norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi nonché per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto e per la disciplina delle vendite con patto di riservato dominio;
gg) aggiornare le norme per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione per le officine private autorizzate ad eseguire le revisioni, stabilendo la periodicità e le modalità dei controlli. Prevedere l'estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate, demandando al Ministero dei trasporti e della navigazione la determinazione, con specifici decreti ministeriali, delle modalità e dei tempi;
hh) rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e degli altri documenti di circolazione con la semplificazione delle procedure e con il coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di adeguare e garantire la conduzione dei veicoli per una mobilità più sicura; prevedere, per gli aspiranti al conseguimento della patente di guida di categoria B, C o D, l'obbligo di effettuare esercitazioni ed esami di guida anche in autostrada o strada extraurbana assimilabile;
ii) prevedere che, nel caso di guida con patente la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del tezo periodo del comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
ll) prevedere idonee misure alternative per il rilascio della patente di guida a soggetti con scarsa scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua italiana;
mm) prevedere, ai fini del conseguimento della abilitazione alla guida per i soggetti con minorazioni che richiedano adattamenti del veicolo, la possibilità di effettuare esercitazioni utilizzando veicoli multiadattati nella disponibilità di enti locali territoriali;
nn) ampliare le competenze del Comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del nuovo codice della strada, al fine di:
1) elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone
2) elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche locali;
3) esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida dei veicoli da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con prove e test;
4) fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B speciale;
oo) prevedere che gli attraversamenti pedonali semaforizzati possano essere dotati anche di segnalazioni tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap, ed in particolare dei soggetti non vedenti;
pp) introdurre la patente a punti, secondo i seguenti criteri:
1) la validità delle patenti di guida indicate nell'articolo 116 del nuovo codice della strada, fermi restando i periodi di validità fissati dall'articolo 126 dello stesso codice, dovrà essere subordinata alla sussistenza di un punteggio da 0 a 20. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Analogo punteggio viene attribuito a tutte le patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione. I punteggi sono annotati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente ed il cumulo con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste, determina la sanzione della sottrazione di punti la violazione di una delle norme alle quali fa rinvio l'attuale formulazione dell'articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada ovvero di una delle norme di comportamento indicate nel titolo V dello stesso codice;
2) la violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del citato articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada, è prevista la sospensione della patente già alla prima violazione, comporta la sanzione della sottrazione di dieci punti. La violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del medesimo articolo 129, comma 1, è prevista la sospensione della patente alla seconda violazione, comporta la sanzione della sottrazione di cinque punti. La violazione di una delle restanti norme contenute nel citato titolo V comporta la sanzione della perdita di punti, da uno a quattro, in relazione al grado di pericolosità insito nella norma violata. Per le violazioni che comportano perdita di punteggio, l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro tre giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri. La frequenza di corsi di aggiornamento, i cui programmi saranno definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti e della navigazione e che saranno organizzati da soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati o dalle autoscuole, consentirà di acquisire 6 punti. L'attestato di frequenza di corsi di aggiornamento dovrà essere trasmesso all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la sospensione della patente ai sensi del citato articolo 129, ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Le violazioni poste in essere nei primi cinque anni dal rilascio della patente comportano la sottrazione di punti in maniera doppia
qq) prevedere la sanzione del fermo amministrativo per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate per la violazione delle norme di cui al titolo V del nuovo codice della strada, subordinando la revoca del fermo amministrativo al pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero alla prestazione di una garanzia, reale o personale, anche da parte di un soggetto garante residente in uno Stato dell'Unione europea;
rr) rivedere la disciplina del ritiro, della sospensione, della revisione e della revoca della patente di guida e degli altri documenti di circolazione, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione e prevedere la sanzione amministrativa della revoca della patente per il conducente di autobus e di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ovvero di complessi di veicoli, nel caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ovvero in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
ss) rivedere la disciplina della circolazione di prova dei veicoli, inserendo tra i soggetti autorizzati anche i laboratori sperimentali e consentendo la circolazione ai veicoli in presenza del titolare dell'autorizzazione, di un suo dipendente munito di delega, ovvero di soggetti in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega;
tt) rivedere la disciplina delle limitazioni alla circolazione sulle autostrade, prevedendo che il divieto per i motocicli sia determinato sulla base della potenza e non della cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore età del conducente;
uu) prevedere, ai fini della tutela della salute, l'obbligo da parte delle strutture sanitarie di base e di quelle a tali fini equiparate, di effettuare, nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a richiesta dell'autorità preposta alla vigilanza, gli esami necessari ad accertare il tasso alcoolemico e la presenza di sostanze psicotrope o stupefacenti sui conducenti e sui pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, nonché l'obbligo del rilascio agli organi di polizia stradale della relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge ed alle indicazioni contenute nel Piano nazionale della sicurezza stradale, e disponendo altresì l'espressa abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 116 del nuovo codice della strada;
vv) prevedere, nei limiti dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale, per i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altra causa, l'obbligo di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione, prevedere l'obbligo di sottoporre a revisione la relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale previo parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo. Prevedere inoltre il ripristino del certificato anamnestico, il quale, all'atto del rilascio e del rinnovo della patente di guida, attesti
zz) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare;
aaa) prevedere che, per le gare ciclistiche, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, possa essere imposto un servizio di scorta della specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o in suo ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone incaricate munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta, nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione del personale è rilasciata dal Ministero dell'interno;
bbb) definire misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e tre ruote e dei motocicli, aventi lo scopo di impedire modifiche non autorizzate che possono compromettere la sicurezza, aumentando le prestazioni dei veicoli, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e di ridurre l'incidentalità, anche prevedendo l'obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione, in ottemperanza alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
ccc) introdurre l'obbligo per i ciclomotori ed i motocicli in marcia della costante accensione del proiettore anabbagliante e delle luci di posizione;
ddd) prevedere che le esercitazioni di guida degli autoveicoli non possano essere effettuate da chi non abbia già conseguito la patente di categoria A o il certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori o non abbia già superato l'esame teorico di abilitazione, salvo che il veicolo su cui avviene l'esercitazione sia munito di doppi comandi a pedale, almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione;
eee) prevedere la possibilità di trasportare sui ciclomotori un passeggero, subordinandola alla conformità del veicolo alle caratteristiche costruttive e funzionali di idoneità definite con il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ed alla maggiore età del conducente;
fff) stabilire il divieto di collocare all'interno dei veicoli adibiti al trasporto delle persone oggetti pesanti o voluminosi, entro i limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non adeguatamente fissati, onde garantire la sicurezza dei trasportati;
ggg) stabilire che:
1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, non abbiano conseguito la maggiore età, non è consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il certificato di idoneità alla conduzione rilasciato dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri;
2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli;
3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori da conseguire a seguito di una prova finale;
4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali di istruzione secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero 1) della presente lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente organizzati, prevalentemente con personale insegnante
5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano con un proprio funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla presenza dell'operatore responsabile della gestione dei corsi;
6) le direttive, le modalità e i programmi dei corsi e delle relative prove sono definiti, sulla base della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi di intesa sottoscritte dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale;
7) prevedere che, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie all'assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla condizione di ciclomotori, sia destinato a tali finalità il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero della pubblica istruzione. Resta inalterata l'attribuzione del 15 per cento degli stessi proventi stabilita dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n, 144, per le finalità già indicate dall'articolo 208 del nuovo codice della strada e per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.
hhh) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali, uniformandola a quella vigente negli altri Stati dell'Unione europea;
iii) prevedere che il termine per la notifica della contestazione, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri soggetti responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, decorra dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione;
lll) escludere dalla disciplina prevista per la circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o stranieri, di cui all'articolo 134 del nuovo codice della strada, la sanzione accessoria della confisca del veicolo, nel caso di guida con carta di circolazione scaduta, qualora sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo;
mmm) ridefinire la responsabilità degli enti proprietari di strade, dei proprietari dei fondi limitrofi e degli altri soggetti interessati, in relazione alla costruzione e manutenzione dei muri di sostegno e delle ripe.
(Principi e criteri direttivi).
0a) applicare tutte quelle norme e comportamenti di buon senso al fine di adeguare il riavvicinamento dell'istituzione e del cittadino, nel rispetto e nella certezza del diritto di entrambi, tanto da permettere all'istituzione il ruolo di educatrice e non solo repressiva del cittadino utente.
2. 1. Anghinoni.
2. 103. Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.
2. 64. Chincarini, Bosco, Caparini.
c-bis) attribuire ai comuni maggiori poteri in materia di disciplina della circolazione all'interno dei centri abitati e dei centri storici per favorire la mobilità pedonale e dei veicoli;
c-ter) attribuire ai comuni un più ampio potere di ordinanza per disciplinare e definire orari per l'accesso dei veicoli destinati al carico ed allo scarico di cose.
2. 155. Mammola, Di Luca.
2. 90. Chincarini, Bosco, Caparini.
2. 91. Luciano Dussin, Chincarini, Bosco, Caparini.
2. 92. Chincarini, Bosco, Caparini.
2. 65. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.
* 2. 2. (Testo così modificato nel corso della seduta) Fei.
(Approvato)
* 2. 66. (Testo così modificato nel corso della seduta) Bosco, Chincarini, Caparini.
(Approvato)
2. 55. de Ghislanzoni Cardoli, Mammola.
2. 141. de Ghislanzoni Cardoli, Mammola.
2. 56. de Ghislanzoni Cardoli.
01) attribuire la competenza in materia di declassificazione agli enti locali proprietari delle strade;
01-bis) prevedere che in caso di declassificazione derivante da una destinazione diversa da quella stradale l'area è trasferita dal demanio al patrimonio disponibile degli enti proprietari».
2. 67. Covre, Chincarini, Bosco, Caparini.
1-bis) prevedere l'obbligatoria dotazione delle autostrade e delle strade extraurbane di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, nonché la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, nonché di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi d'acqua, precipizi, piloni o altre fonti di pericolo. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno trovarsi sulla corsia più a destra;
2. 3. (Testo così modificato nel corso della seduta) Moroni.
(Approvato)
2. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
2. 201. La Commissione.
2. 156. (Testo così modificato nel corso della seduta) Mammola, Di Luca.
(Approvato)
2. 4. Fei, Saraca.
2) prevedere la possibilità che nei centri abitati ed anche nelle zone di rilevanza storico ambientale sia ammessa l'occupazione dei marciapiedi o altre aree anche ai veicoli delle autoscuole a discrezione dell'ente locale, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Le occupazioni non possono, comunque, ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni.
2. 157. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.
3-bis) prevedere specifiche disposizioni per le aziende agricole che tengano conto delle necessità produttive in merito ad accessi, pubblicità, piantagioni, manutenzione delle ripe e delle condotte dell'acqua.
2. 57. de Ghislanzoni Cardoli, Mammola.
(Approvato)
«f-bis) ai soli fini della sicurezza e della circolazione stradale la competenza circa l'individuazione dei centri abitati, indipendentemente dal numero dei fabbricati, è attribuita, in deroga alla disciplina generale in materia urbanistica, ai comuni, i quali vi provvedono periodicamente, anche in relazione alle variazioni dell'assetto urbanistico ed alle esigenze del traffico».
2. 68. (Nuova formulazione) Fongaro, Bosco, Chincarini, Caparini.
(Approvato)
f-bis) attribuire ai comuni la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa vigente, per l'apertura di nuovi passi carrabili.
2. 69. Fongaro, Chincarini, Bosco, Caparini.
1-bis) istituire comunque l'obbligatorietà di segnalare la parte centrale delle strade a doppio senso di circolazione con segnaletica orizzontale di colore bianco fluorescente.
2. 53. Ciapusci.
2. 124. Floresta.
2. 152. Floresta.
4-bis) assicurare su ogni strada la presenza della linea di mezzeria;.
2. 5. Anghinoni.
5-bis) assicurare l'informazione e gli strumenti ai fini degli obiettivi di cui al numero precedente caratterizzati dalla specializzazione, diffusione e terzietà ed in generale, l'informazione sui veicoli e sulla loro costruzione sia fisica che giuridica, nonché sulla loro commercializzazione garantendo l'intervento di soggetti privati.
2. 125. Floresta.
2. 6. Fei, Saraca.
(Approvato)
2. 104. Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.
2. 70. Chincarini, Bosco, Caparini.
2. 7. Fei, Saraca.
2. 9. Fei, Saraca.
2. 202. La Commissione.
(Approvato)
2. 105. Chincarini, Bosco, Caparini, Fontan.
2. 10. Fei, Saraca.
2. 158. Mammola, Di Luca, Floresta.
2. 159. Mammola, Di Luca, Floresta.
2. 59. Ciapusci.
2. 71. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.
2. 11. Fei, Saraca.
n-bis) garantire un adeguato numero di posti non a pagamento, in percentuale di quelli a pagamento, nella revisione della disciplina dei parcheggi su aree pubbliche o private dei centri non abitati, zone commerciali, aeroportuali, stazioni bus e treni, ecc.
2. 8. Anghinoni.
n-bis) prevedere per i comuni l'obbligatorietà di collocare parcheggi adibiti
2. 58. Ciapusci.
2. 60. Ciapusci.
2. 13. Fei, Saraca.
2. 106. Chincarini, Bosco, Caparini.
p-bis) prevedere che, nell'uso di apposite riconosciute apparecchiature per il rilevamento immediato della velocità dei veicoli, la contestazione dell'avvenuta infrazione debba essere immediata ed che il personale addetto all'uso dell'apparecchiatura durante il rilevamento debba essere a questo affiancato e visibile.
2. 12. Ciapusci.
r) rivedere la disciplina della velocità dei veicoli al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla classificazione delle strade, nonché alle modalità di utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo che, in ogni caso, la velocità massima non può superare i seguenti limiti: 1) nelle autostrade: i 105 Km/h per i veicoli di categoria A; i 130 Km/h per i veicoli di categoria B; i 160 Km/h per i veicoli di categoria C; 2) nelle strade extraurbane principali: i 90 Km/h per i veicoli di categoria A, i 115 Km/h per i veicoli di categoria B, i 130 Km/h per i veicoli di categoria C; 3) nelle strade extraurbane secondarie e nelle strade extraurbane locali: i 75 Km/ h per i veicoli di categoria A, i 95 Km/h per i veicoli di categoria B, i 110 Km/h per i veicoli di categoria C; 4) nei centri abitati non più di 50 Km/h per tutti i veicoli con possibilità di elevare tale limite fino a quanto previsto dal precedente numero 3) per le strade urbane di scorrimento, previa apposizione di appositi segnali. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità previsti per le autostrade di categoria e per le strade extraurbane principali vengono ridotti di 20 Km/h. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni sono di categoria A i veicoli la cui velocità massima indicata dal fabbricante non supera i 150 Km/h, sono di categoria B i veicoli la cui velocità massima indicata dal fabbricante non superi i 190 Km/h, sono di categoria C i veicoli la cui velocità massima indicata dal fabbricante superi i 190 km/h. Perché valgano queste condizioni per le categorie B e C, le auto devono essere obbligatoriamente equipaggiate con un sistema di frenatura antibloccaggio ABS e con un sistema di sicurezza AIR-BAG. In mancanza di questi due dispositivi, i limiti di velocità saranno quelli della categoria più bassa, in attesa che vengano resi obbligatori, i dispositivi ABS e AIR-BAG.
2. 160. Di Luca, Mammola, Martino, Aracu, Becchetti, Berruti, Biondi, Cesaro, Cicu, Conte, Cosentino, Deodato, Dell'Elce, De Luca, Floresta, Frattini, Gagliardi, Gazzara, Giudice, Matacena, Mancuso, Massida, Matranga, Melograni, Michelini, Palmizio, Nan, Palumbo,
2. 161. Mammola. Di Luca.
2. 17. Fei, Saraca.
2. 87. Terzi.
2. 18. Fei, Savarese.
2. 89. Chincarini.
2. 88. Chincarini.
3) Le autovetture di nuova costruzione dovranno essere immesse sul mercato in condizioni di impossibilità di superare i limiti massimi di velocità consentita.
2. 14. Anghinoni.
r-bis) prevedere che sulle strade urbane la velocità massima può essere fissata in 70 Km/ora dall'amministrazione locale, qualora la stessa ritenga che il limite dei 50 Km/ora non sia confacente alle esigenze degli automobilisti.
2. 118. Luciano Dussin, Terzi, Bosco, Chincarini, Caparini.
r-bis) prevedere che anche il personale dipendente delle società concessionarie di autostrade e trafori, nell'ambito delle proprie competenze, possa svolgere servizi di polizia relativi alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione e alla tutela ed al controllo sull'uso delle strade;
2. 151. Floresta.
r-bis) prevedere che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia fatto obbligo di apporre sulla parte posteriore di ogni veicolo il contrassegno di riconoscimento della categoria di appartenenza ai sensi della lettera r) e gli standard di sicurezza, ovvero sistema ABS e sistema airbag, previsti dalla presente legge e che saranno definiti nelle forme e nelle caratteristiche dal Ministro dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le seguenti indicazioni: 1) il bollo della categoria A sarà circolare, rosso, con la lettera A di colore bianco; 2) il bollo della categoria B sarà un triangolo equilatero di colore bianco con il lato della base verso il basso e con la lettera B di colore nero; 3) il bollo della categoria C sarà un triangolo equilatero di colore nero con il lato della base verso l'alto e con la lettera C di colore bianco; 4) le dimensioni dei bolli devono essere di 15 centimetri di diametro. La mancata esposizione del bollo o la sua illegibilità comporta, per tutti i veicoli, l'applicazione dei limiti massimi di velocità previsti per la categoria A di cui alla lettera r).
2. 162. Di Luca, Mammola, Martino, Aracu, Becchetti, Berruti, Biondi, Cesaro, Cicu, Conte, Cosentino, Deodato, Dell'Elce, De Luca, Floresta, Frattini, Gagliardi, Gazzara, Giudice, Matacena, Mancuso, Massidda, Matranga, Melograni, Michelini, Palmizio, Nan, Palumbo, Paroli, Possa, Romani, Rossetto, Alessandro Rubino, Stagno D'Alcontres, Tortoli, Urbani, Valducci, Viale.
2. 61. Ciapusci.
2. 164. (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.
(Approvato)
2. 165. (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.
(Approvato)
* 2. 163. Mammola, Di Luca, Floresta.
* 2. 19. Fei, Savarese.
2. 138. Ciapusci.
2. 16. Anghinoni.
* 2. 62. Ciapusci.
(Approvato)
* 2. 20. Fei, Savarese.
(Approvato)
7) ruota di scorta in dotazione di misura (diametro e larghezza) uguale a quelle montate).
2. 15. Anghinoni.
2. 21. Fei, Savarese.
(Approvato)
v-bis) rivedere la disciplina in materia di sagoma limite, consentendo la circolazione di veicoli isolati a due o più assi la cui lunghezza totale raggiunga anche i 15 metri e conseguentemente stabilire lo scodamento del piano verticale in metri 1,50.
2. 73. Bosco, Chincarini, Caparini.
v-bis) prevedere, in materia di sagoma limite, che gli autobus possano avere una lunghezza fino a 15 metri e conseguentemente stabilire lo scodamento del piano verticale in metri 1,50 in armonia con la normativa comunitaria.
2. 72. (Testo così modificato nel corso della seduta) Bosco, Chincarini, Caparini.
(Approvato)
2. 117. Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.
aa) aggiornare, rivedere e coordinare le norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per il loro acquisto ed intestazione, per l'utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi nonché per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto, per la disciplina delle vendite con patto di riservato dominio e del comodato e, in maniera correlata, rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di abilitazione personale, compreso il loro conseguimento e degli altri documenti di circolazione, con la semplificazione delle procedure e con il coordinamento delle competenze amministrative, assicurando, in ogni caso, l'immediatezza e l'impiego delle strutture informatiche, garantendo la tutela delle professionalità riconosciute, la sicurezza individuale e collettiva e, in particolare, l'imparzialità e le forme agevoli di prevenzione.
2. 166. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.
2. 63. Ciapusci.
2. 24. Fei, Savarese.
2. 22. Fei, Savarese.
2. 23. Fei, Savarese.
2. 25. Fei, Savarese.
cc-bis) definire per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, le rispettive competenze tecnico-scientifiche e professionali dei medici e degli psicologi e stabilire la presenza di questi nelle commissioni mediche locali, nonché nel Comitato tecnico di cui all'articolo 119, commi 2, 4 e 10.
2. 190. Manzione.
2. 26. Fei, Savarese.
2. 154. Anghinoni.
ee-bis) revisionare le categorie dei vincoli e dei rimorchi, modificare ed integrare la disciplina delle macchine agricole, nonché stabilire ex-novo una specifica disciplina delle macchine operatrici tenendo conto le caratteristiche particolari di tali veicoli.
2. 150. Floresta.
2. 189. (Testo così modificato nel corso della seduta) Ciapusci.
ff-bis) semplificare la disciplina concernente le officine di autoriparazione ad uso interno delle aziende agricole e agromeccaniche;.
2. 192. Mammola, de Ghislanzoni Cardoli.
ff-bis) rivedere la normativa che regolamenta l'accesso alla motorizzazione civile per l'assistenza in materia di circolazione stradale delle macchine agricole equiparandole a quella prevista per l'autotrasporto.
2. 191. de Ghislanzoni Cardoli.
2. 27. Fei, Savarese.
2. 167. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.
gg-bis) prevedere che il rilascio del certificato di assicurazione per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, sia subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del veicolo stesso, di documentazione attestante l'avvenuta revisione.
2. 78. Stucchi, Chincarini, Bosco, Caparini.
2. 168. (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.
2. 169. (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.
2. 108. Terzi.
2. 107. Terzi.
hh-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate, nonché per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva e ricreativa.
2. 74. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.
hh-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate.
2. 75. Guido Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.
hh-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva o ricreativa.
2. 76. Guido Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.
hh-bis) prevedere forme di controllo sulle attività di educazione alla guida svolte dalle autoscuole, stabilendo altresì, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il limite massimo del costo delle esercitazioni di guida per il conseguimento della patente.
2. 29. Fei, Savarese.
2. 30. Fei, Savarese.
ll) prevedere, ai fini del conseguimento della patente di guida, il possesso, almeno, del diploma di scuola media inferiore.
2. 79. Ballaman, Chincarini, Bosco, Caparini.
2. 109. Chincarini, Luciano Dussin, Bosco, Chincarini.
2. 33. Fei, Savarese.
2. 31. Fei, Savarese.
2. 80. Bosco, Chincarini, Caparini.
2. 126. Floresta.
2. 32. Fei, Savarese.
5) deferire tutte le funzioni previste dal suddetto articolo 119 ai comitati tecnici provinciali.
2. 193. Ciapusci.
2. 28. Moroni.
2. 110. Fontan, Chincarini, Bosco, Caparini.
2. 140. Mammola.
2. 194. De Ghislanzoni Cardoli, Mammola.
2. 149. Mammola.
2. 148. Mammola.
2. 195. De Ghislanzoni Cardoli.
2. 196. De Ghislanzoni Cardoli.
2. 203. La Commissione.
2. 35. Fei, Savarese.
2. 36. Fei, Savarese.
2. 34. Fei, Savarese.
2. 37. Fei, Savarese.
2. 127. Floresta.
2. 132. Floresta.
2. 133. Floresta.
2. 128. Floresta.
2. 111. Bosco, Chincarini, Caparini.
2. 197. de Ghislanzoni Cardoli.
2. 38. de Ghislanzoni Cardoli.
2. 39. Fei, Savarese.
2. 40. Fei, Savarese.
2. 112. Chincarini, Bosco, Caparini.
rr) prevedere, per i veicoli storici una particolare disciplina relativa alla iscrizione degli stessi in particolari elenchi, alla pubblicità sui trasferimenti di proprietà, al regime fiscale, alla tutela delle caratteristiche originarie del veicolo, allo svolgimento di gare di regolarità con bassi limiti di velocità.
2. 170. Mammola, Di Luca.
e la conservazione di tutta la documentazione originaria.
2. 171. (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.
2. 134. Floresta.
rr-bis) semplificare il procedimento di opposizione innanzi all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 205 del nuovo codice della strada anche consentendo l'elezione di domicilio ai fini del procedimento presso la residenza dell'opponente e l'invio dell'atto di opposizione per raccomandata con ricevuta di ritorno alla cancelleria dell'autorità giudiziaria competente.
2. 198. de Ghislanzoni Cardoli.
tt) prevedere il divieto di produzione e vendita di dispositivi che, aumentando la
2. 172. Mammola, Di Luca.
2. 41. Anghinoni.
2. 42. Fei, Savarese.
zz) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di ammissione alla circolazione, la revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, l'introduzione di agevolazioni fiscali anche per i veicoli non iscritti o in alcun registro e di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione di tutta la documentazione originaria.
2. 93. Copercini, Chincarini, Bosco, Caparini.
2. 94. Chincarini, Bosco, Caparini.
2. 95. Copercini, Chincarini, Bosco, Caparini.
2. 113. Chincarini, Bosco, Caparini.
2. 43. Anghinoni.
2. 44. Fei, Savarese.
2. 81. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.
ccc-bis) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali uniformandola a quella vigente negli altri paesi dell'Unione europea.
2. 176. Mammola, Di Luca.
ccc-bis) eliminare dal nuovo codice della strada tutte quelle disposizioni sanzionatorie, che attengono a violazioni di
2. 177. Mammola, Di Luca.
ccc-bis) abrogare, in conformità alle normative vigenti con gli altri paesi dell'Unione europea, tutti i vincoli e gli obblighi relativi ai mezzi di trasporto pubblico collettivo che non incidano sulla sicurezza.
2. 178. Mammola, Di Luca.
ccc-bis) rivedere la disciplina relativa alle prescrizioni tecniche riguardanti le caratteristiche costruttive degli autobus armonizzandola alle normative generali prevalenti negli altri paesi comunitari.
2. 179. Mammola, Di Luca.
ccc-bis) rivedere la disciplina relativa all'utilizzo dei veicoli, di proprietà delle imprese professionali, destinati al trasporto di persone prevedendone la piena libertà di utilizzo e di uso.
2. 180. Mammola, Di Luca.
ccc-bis) prevedere l'inserimento nelle attività educative delle istituzioni scolastiche di iniziative volte alla informazione sulle regole della circolazione stradale, sulla prevenzione dei sinistri e sull'educazione stradale in genere.
2. 181. Mammola, Di Luca.
ccc-bis) prevedere facilitazioni ed agevolazioni fiscali per l'immatricolazione dei veicoli a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica o per quelli con diversi metodi di trazioni uno dei quali sia quello elettrico.
2. 182. Mammola, Di Luca.
ccc-bis) prevedere la revisione delle norme relative agli autoveicoli immatricolati in servizio taxi e la possibilità di uso personale, quando fuori servizio, del veicolo stesso da parte del titolare della licenza di servizio pubblico su piazza nonché la possibilità di apporre sul veicolo scritte pubblicitarie non luminose o non rifrangenti.
2. 183. Mammola, Di Luca.
ccc-bis) rivedere la disciplina concernente l'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto pubblico su piazza, prevedendo, in materia di collegamenti da e con gli aeroporti aperti al traffico civile, che tale attività possa essere esercitata da i titolari di licenze di taxi rilasciate sia dal comune capoluogo di regione, di provincia nonché dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade delegando ad un decreto della regione la disciplina delle tariffe, le modalità e le condizioni di trasporto nonché la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza dell'aeroporto.
2. 184. Mammola, Di Luca.
ccc-bis) consentire l'apposizione di scritte pubblicitarie non luminose e non
2. 185. Mammola, Di Luca.
ccc-bis) prevedere la facoltà di apporre sui veicoli di scritte od insegne pubblicitarie non luminose e non rinfrangenti.
2. 186. Mammola, Di Luca.
ccc-bis) prevedere, fissando i requisiti minimi di rappresentatività e competenza, la libertà di costituzione di associazioni amatoriali di veicoli storici cui affidare il compito di rilasciare la certificazione.
2. 187. Mammola, Di Luca.
ccc-bis) introdurre l'obbligo per i veicoli in marcia del proiettore anabbagliante, anche nelle ore diurne, dal 1o novembre al 28 febbraio.
2. 82. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.
ccc-bis) prevedere per i veicoli l'uso dei proiettori anabbaglianti nei centri abitati anche con illuminazione pubblica sufficiente.
2. 83. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.
2. 45. Fei, Savarese.
2. 135. Floresta.
2. 114. Chincarini, Bosco, Caparini.
2. 46. Fei, Savarese.
2. 173. Mammola, Di Luca.
2. 204. La Commissione.
2. 47. Fei, Savarese.
2. 51. Ciapusci.
2. 115. Chincarini, Bosco, Caparini.
* 2. 116. Bosco, Chincarini, Caparini.
* 2. 129. Floresta.
2. 130. Floresta.
2. 52 Ciapusci.
2. 96. Bianchi Clerici, Bosco, Chincarini, Caparini.
ggg-bis) istituire, ferma restando l'attuale natura di bene mobile comune, un archivio pubblico dei ciclomotori, compresi i quadricicli, nel quale vengono comunicati ed abbinati il modello, il telaio ed il proprietario, con idonee procedure allineate ai principi della lettera z).
2. 175. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.
ggg-bis) aggiornare la disciplina della targatura prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso targhe personalizzate e determinandone processi semplici e rapidi di fabbricazione e distribuzione, ferma la salvaguardia dei diritti dello Stato.
2. 174. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.
2. 188. Ciapusci.
2. 48. Fei, Savarese.
2. 49. Fei, Savarese.
2. 153. Ciapusci.
mmm-bis) rivedere la disciplina dell'utilizzo delle apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, del
1) che le suddette apparecchiature siano collocate prima delle curve ed in posizione ben visibile;
2) che gli assi delle apparecchiature siano perfettamente perpendicolari, al fine di un corretto funzionamento delle stesse;
3) che sia prevista una seconda pattuglia della polizia stradale al fine di consentire la contestazione immediata della violazione.
2. 85. Terzi, Bosco, Chincarini, Caparini.
mmm-bis) aggiornare la disciplina della targatura prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso targhe personalizzate e determinandone processi semplici e rapidi di fabbricazione e distribuzione, ferma la salvaguardia dei diritti dello Stato.
2. 77. Bosco, Chincarini, Caparini.
mmm-bis) prevedere che, in riferimento alle apparecchiature di rilevamento utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano attribuiti al bilancio della regione sul cui territorio è stata elevata l'infrazione.
2. 84. Anghinoni, Bosco, Chincarini, Caparini.
mmm-bis) prevedere che per le pertinenze di servizio costituite da impianti di distribuzione carburanti esistenti alla data del 31 dicembre 1992, nei tratti di strade statali fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del nuovo codice della strada ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, ne caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia per i centri abitati, fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti la riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.
2. 97. Bosco, Chincarini, Caparini.
mmm-bis) ripristinare la sigla delle provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione considerando la stessa parte integrante della targa nonché prevedere l'apposizione dello stemma e del nome della regione del cui territorio rientra la provincia.
2. 98. Bosco, Chincarini, Caparini.
mm-bis) all'articolo 23, comma 13-ter del nuovo codice della strada, prevedere l'abrogazione delle parole «di insegne di esercizio».
2. 99. (Testo così modificato nel corso della seduta) Chincarini, Bosco, Caparini.
mmm-bis) prevedere, per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato, l'esenzione delle imposte gravanti sul passaggio di proprietà.
2. 100. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.
mmm-bis) prevedere agevolazioni fiscali per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato.
2. 101. Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.
mmm-bis) rivedere la disciplina relativa agli impianti di smaltimento igienico-sanitario esonerando i proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con tali impianti dall'obbligo di fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito.
2. 102. Chiappori.
mmm-bis) prevedere forme di responsabilità a carico degli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade, per i danni alle cose o alle persone causati dai difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione delle stesse strade o autostrade.
2. 50. Fei, Savarese.
Art. 2-bis. - 1. Al comma 1-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo la parola: medici specialisti è aggiunta la seguente: diabetologi.
2. 01. La Commissione.