1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 2.
2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonché disposizioni di carattere transitorio.
Al comma 1, dopo le parole: integrative aggiungere le seguenti: , modificative.
Al comma 1, dopo le parole: integrative aggiungere le seguenti: , modificative.
Al comma 2, dopo le parole: rilevanti in materia inserire le seguenti: anche in campo tributario,.
Al comma 2, dopo le parole: rilevanti in materia inserire le seguenti: anche in campo tributario,.
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).
2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).
* 1. 1. Bosco, Chincarini, Caparini.
* 1. 3. Floresta.
** 1. 2. Bosco, Chincarini, Caparini.
** 1. 4. Floresta.