Allegato A
Seduta n. 848 del 30/1/2001


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PROGETTI DI LEGGE: MICHIELON ED ALTRI; MAMMOLA ED ALTRI; SCALIA ED ALTRI; SCALIA; BALOCCHI ED ALTRI; GALDELLI ED ALTRI; GALLETTI; GALLETTI; GALLETTI; BERSELLI; BERSELLI; SAVARESE; MARTINAT E SIMEONE; MARTINAT ED ALTRI; STORACE; TRANTINO; NICOLA PASETTO; URSO; OLIVO E BOVA; BECCHETTI; CENTO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; DI NARDO E CIMADORO; CASINI; MAMMOLA ED ALTRI; SCALIA E GALLETTI; BERGAMO; DOZZO; SAONARA ED ALTRI; RUZZANTE; BONO; NEGRI ED ALTRI; GALLETTI; ROTUNDO ED ALTRI; GALEAZZI; BECCHETTI ED ALTRI; BALLAMAN ED ALTRI; PECORARO SCANIO; STORACE; BENEDETTI VALENTINI; GALLETTI; LORENZETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GALEAZZI ED ALTRI; TOSOLINI; BIRICOTTI ED ALTRI; SODA E BUFFO; NAN E GAGLIARDI; ARMAROLI E MAZZOCCHI; CENTO; MISURACA ED ALTRI; OLIVO; ROSSETTO ED ALTRI; GALLETTI; ARACU ED ALTRI; MISURACA ED ALTRI; FRONZUTI E MIRAGLIA DEL GIUDICE; ACIERNO ED ALTRI; TERZI ED ALTRI; MORONI: DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (99-241-294-328-486-538-540-545-550-642-643-696-738-744-797-832-883-1491-1840-1961-1973-1983-2014-2664-2757-2758- 3144-3377-3498-3776-3782-3783-3785-3889-3919-4025-4133-4153-4348- 4453-4554-4573-4859-4971-5038-5166-5270-5421-5515-5597-5620-5636- 5714-5792-5983-6229-6488-6514-6563-6770)


(A.C. 99 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 2.
2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo


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2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonché disposizioni di carattere transitorio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO MODIFICATO

ART. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).

Al comma 1, dopo le parole: integrative aggiungere le seguenti: , modificative.
* 1. 1. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo le parole: integrative aggiungere le seguenti: , modificative.
* 1. 3. Floresta.

Al comma 2, dopo le parole: rilevanti in materia inserire le seguenti: anche in campo tributario,.
** 1. 2. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, dopo le parole: rilevanti in materia inserire le seguenti: anche in campo tributario,.
** 1. 4. Floresta.