Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 844 del 24/1/2001
Back Index Forward

Pag. 70


...
(Esame dell'articolo 5 - A.C. 465)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo unificato della Commissione, e del complesso degli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 465 sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIOVANNI MELONI, Relatore. Signor Presidente, il parere è contrario sugli identici emendamenti Marotta 5.2 e Tassone 5.9, mentre si invita l'onorevole Saraceni a ritirare il suo emendamento 5.29.
Il parere è favorevole sugli identici emendamenti Neri 5.36, Pecorella 5.24, Tassone 5.10, Miraglia Del Giudice 5.19 e


Pag. 71

Parenti 5.48, mentre è contrario sugli identici emendamenti Neri 5.37, Marotta 5.4 e Tassone 5.11.
Sugli emendamenti Parenti 5.49, Miraglia Del Giudice 5.20 e Neri 5.38 si esprime parere favorevole a condizione che vengano riformulati facendo riferimento soltanto alle lettere b), d) e e), con esclusione della lettera c).

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli emendamenti Parenti 5.49, Miraglia Del Giudice 5.20 e Neri 5.38 accolgono la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.
Prego, onorevole Meloni.

GIOVANNI MELONI, Relatore. Si invita a ritirare gli emendamenti Grimaldi 5.18 e 5.17, mentre si esprime parere contrario sull'emendamento Tassone 5.19 e sugli identici emendamenti Neri 5.39, Marotta 5.5, Tassone 5.13, Pisapia 5.21 e Parenti 5.50.
Si invitano i presentatori a ritirare il subemendamento Pecorella 0.5.55.1, che è accolto nella sostanza dall'emendamento presentato dalla Commissione. Si esprime parere contrario sui subemendamenti Marotta 0.5.55.2, 0.5.55.3, 0.5.55.4 e 0.5.55.5, mentre si esprime ovviamente parere favorevole sull'emendamento 5.55 (Nuova formulazione) della Commissione.
Si invitano i presentatori degli emendamenti da Marotta 5.46 a Garra 5.58 a ritirarli, in quanto risulterebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento della Commissione.
Per quanto riguarda l'emendamento Neri 5.42, la Commissione invita i presentatori a ritirarlo.
La Commissione esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pisapia 5.23, Saraceni 5.32, Manzione 5.35, Saponara 5.45 e Parenti 5.52, nonché sull'emendamento Pisapia 5.22. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marotta 5.7 e Tassone 5.15, nonché sui subemendamenti Pecorella 0.5.56.1, Marotta 0.5.56.4, 0.5.56.8, 0.5.56.6 e 0.5.56.7 e Pecorella 0.5.56.2 e 0.5.56.3. La Commissione esprime invece parere favorevole sul subemendamento Marotta 0.5.56.9 e sull'emendamento 5.56 (Nuova formulazione) della Commissione.
La Commissione invita l'onorevole Saraceni a ritirare il suo emendamento 5.33, che sarebbe comunque precluso dall'approvazione dell'emendamento 5.56 (Nuova formulazione) della Commissione; invita altresì l'onorevole Grimaldi a ritirare il suo emendamento 5.1.
La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Marotta 5.8, il quale, se fosse approvato, precluderebbe gli identici emendamenti Neri 5.43, Saraceni 5.34, Tassone 5.16 e Garra 5.59.
Invito infine l'onorevole Garra a ritirare il suo emendamento 5.60.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marotta 5.2 e Tassone 5.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 399
Votanti 395
Astenuti 4
Maggioranza 198
Hanno votato
194
Hanno votato
no 201).

Onorevole Saraceni, accede alla proposta di ritirare il suo emendamento 5.29 formulata dal relatore?

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, a mio avviso questa disposizione, di cui chiedo la soppressione con il mio emendamento 5.29, a differenza di molte altre previste nel cosiddetto pacchetto sicurezza,


Pag. 72

ha una grave incidenza sui diritti di libertà e sul carattere democratico del nostro ordinamento.
Il comma 1 dell'articolo 5 intende limitare il ricorso per Cassazione avverso le decisioni del tribunale del riesame in materia di libertà personale ai casi di mera violazione di legge (Presidente, lei intende cosa ciò significhi).

GIOVANNI MELONI, Relatore. La Commissione ha espresso parere favorevole sugli emendamenti che intendono sopprimere il comma 1, onorevole Saraceni.

LUIGI SARACENI. Il relatore mi dice che la Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di sopprimere il comma 1. Ritiro pertanto il mio emendamento 5.29.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Neri 5.36, Pecorella 5.24, Tassone 5.10, Miraglia Del Giudice 5.19 e Parenti 5.48, accettati dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (
Vedi votazioni).
(Presenti 393
Votanti 392
Astenuti 1
Maggioranza 197
Hanno votato
390
Hanno votato
no 2).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Neri 5.37, Marotta 5.4 e Tassone 5.11.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, il comma 2 dell'articolo 5 riguarda il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere. Secondo la formulazione proposta, tale ricorso dovrebbe essere ammesso solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b) e c). In realtà, la revoca viene richiesta quando sopravvengono prove idonee, per cui occorre fare riferimento alla lettera d), non alle lettere b) e c) dell'articolo 606, potendo la valutazione dell'idoneità della prova sovvertire un primo giudizio! Come si può limitare il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca a motivi che non siano quelli attinenti alla idoneità delle prove sopravvenute?

PRESIDENTE. Onorevole Marotta stiamo parlando del comma 2 dell'articolo 5 nella sua interezza.

RAFFAELE MAROTTA. Le lettere b) e c) dell'articolo 606 parlano rispettivamente di inosservanza o di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza delle norme processuali, mentre occorre avere riguardo alle lettere d) ed e), ossia alla mancata assunzione di una prova decisiva e alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In altri termini, lamento il fatto che non sia stata ritenuta idonea a sovvertire il primo giudizio la mancata assunzione di una prova decisiva: come si può escludere il ricorso per Cassazione in base alle lettere d) ed e) che attengono proprio alla valutazione, alla non ammissione della prova? Che cosa c'entra l'inosservanza delle norme di diritto e delle norme processuali? Queste possono essere state osservate, decidendo tuttavia di non assumere la prova considerata idonea dal ricorrente. Mi domando come si possa escludere il ricorso per Cassazione in relazione ai motivi indicati nelle lettere d) ed e)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Tanto è vero, signor Presidente, che gli emendamenti


Pag. 73

degli onorevoli Miraglia Del Giudice e Parenti...

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, lei ha terminato il suo intervento perché il tempo è scaduto e avevo già dato la parola all'onorevole Anedda.

RAFFAELE MAROTTA. È stato espresso parere favorevole sull'emendamento...

PRESIDENTE. Ne parliamo dopo di quell'emendamento!
Prego, onorevole Anedda.

GIAN FRANCO ANEDDA. Vorrei avere conferma dal relatore che è stato espresso parere favorevole all'emendamento 5.38 che sostituisce la lettera c) con le lettere c) e d). È esatto?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. È esatto, perché una cosa è sostituire, un'altra sopprimere.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, spieghi bene la riformulazione.

GIOVANNI MELONI, Relatore. La riformulazione comprende le lettere b), d) ed e).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Neri 5.37, Marotta 5.4 e Tassone 5.11, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 399
Votanti 258
Astenuti 141
Maggioranza 130
Hanno votato
52
Hanno votato
no 206).

Ricordo che sugli emendamenti Parenti 5.49, Miraglia del Giudice 5.20 e Neri 5.38 è stato espresso parere favorevole, in quanto è stata accettata dai proponenti la riformulazione del testo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli emendamenti Parenti 5.49, Miraglia Del Giudice 5.20 e Neri 5.38, identici nel testo riformulato, accettati dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 397
Votanti 385
Astenuti 12
Maggioranza 193
Hanno votato
379
Hanno votato
no 6).

Onorevole Grimaldi, accede all'invito a ritirare i suoi emendamenti 5.18 e 5.17?

TULLIO GRIMALDI. Li ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Tassone: si intende che abbia rinunziato alla votazione del suo emendamento 5.12.
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Neri 5.39, Marotta 5.5, Tassone 5.13, Pisapia 5.21 e Parenti 5.50.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Il comma 3, così com'è formulato, contiene una singolare indicazione. Il ricorso in Cassazione verrebbe esaminato dalla Corte di cassazione per stabilire se sia ammissibile o meno. Questo è quanto prevede la formulazione attuale del comma 3.

GIOVANNI MELONI, Relatore. Ma c'è l'emendamento della Commissione.


Pag. 74

GAETANO PECORELLA. Quando arriveremo all'emendamento della Commissione discuteremo di quello. Adesso sto parlando dell'attuale formulazione del comma 3. In questa formulazione non si riesce a stabilire quale sia l'organo che dovrà decidere in ordine all'ammissibilità dei ricorsi. La Corte di cassazione è infatti composta di sezioni, di un presidente, di cancellerie e così via: quando un ricorso arriva in Cassazione, a chi spetterà decidere l'ammissibilità? Qui non si dice. Mi pare allora che questa formulazione (poi prenderemo in esame successivamente altre formulazioni) non vada bene.
Inoltre, questa formulazione comporta una doppia valutazione di ammissibilità. In base a quanto è scritto nel comma 3, questa valutazione, infatti, può essere fatta dalla Corte di cassazione (non si specifica però da chi: io ne conosco l'edificio, le aule, ma mi è più difficile identificare la Corte di cassazione come soggetto giuridico) e comunque resterebbe anche il potere del procuratore generale di chiedere l'inammissibilità (anche da questo punto di vista, vedremo poi cosa dispone l'emendamento della Commissione). Questo non è sicuramente proponibile. Chiedo quindi che siano accolti gli identici emendamenti soppressivi del comma 3.

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, vorrei fare una precisazione. Siccome lei ha detto, giustamente, «poi ne parleremo», devo far presente che al suo gruppo residuano venti minuti.

GAETANO PECORELLA. In tutto?

PRESIDENTE. Sì, onorevole Pecorella. Ovviamente, come usa fare il Presidente Violante, potrò poi allungare un po' i tempi, ma di poco. Il tempo residuale per il suo gruppo - ripeto - è di venti minuti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, questo provvedimento è nato sulla spinta dell'ondata emotiva provocata da gravi accadimenti; il suo titolo originario era «pacchetto sicurezza» ed era finalizzato ad individuare delle norme perché i cittadini si sentissero più sicuri a casa loro, nelle loro città, nel loro territorio, sul lavoro e così via. Dopo le interminabili disquisizioni giuridiche svolte in Commissione, ora ci apprestiamo a ripeterle in Assemblea. Cosa c'entrano con la sicurezza dei cittadini e con l'assetto di lavoro la ritualità e quanto avviene nella Corte di cassazione? Questo bisognerebbe spiegarlo. Secondo me è un'impresa un po' difficile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, affronteremo successivamente nel dettaglio l'emendamento sostitutivo della Commissione, ma credo che già in questa sede vada aperto il discorso relativo al principio che s'intende introdurre. L'intenzione è buona: quella di fare in modo che la Corte di cassazione indirizzi il proprio lavoro alle questioni di legittimità che le sono sottoposte, eliminando tutto ciò che è palesemente inammissibile. Confrontando l'intenzione con la norma, ci si rende conto che gli effetti vanno nella direzione esattamente opposta perché, sia nella formulazione originaria che stiamo ora esaminando sia in quella contenuta nell'emendamento della Commissione che esamineremo successivamente, di fatto i giudici della Cassazione sono chiamati a pronunciarsi due volte, instaurando in entrambi i casi un contraddittorio. Vi è una duplicazione di iniziative e quindi di notifiche, di attività processuali, assolutamente inutile, posto che già adesso, comunque, la Corte di cassazione, quando vi sono le premesse, rileva l'inammissibilità.
Dopodiché, non posso che sottolineare quanto diceva un attimo fa l'onorevole Copercini: il titolo del provvedimento al nostro esame è «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini»; la sicurezza chiama in causa la


Pag. 75

prevenzione, le forze di polizia, gli organici, la dotazione. Mi sembra un po' arduo arrivare fino al supremo giudice (Applausi del deputato Anedda).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Veramente devo dire che mi ero imposto il silenzio su questo disegno di legge, ma non posso fare a meno di intervenire sul tema in esame perché, ad ascoltare certi discorsi, anche da parte di coloro che, per la professione che svolgono, dovrebbero intendersi di questa materia, verrebbe da pensare che siano invece persone che non abbiano mai frequentato un'aula di giustizia o la Corte di cassazione.
Che cosa avviene adesso per i ricorsi per Cassazione? Tali ricorsi vengono assegnati dal primo presidente, secondo una certa distribuzione, alle varie sezioni. Ogni sezione della Corte di cassazione ha un cosiddetto ufficio spoglio, dove si effettua uno spoglio preliminare in base al quale si assegnano i ricorsi o alla camera di consiglio o alla pubblica udienza (questo lo dico per coloro che non hanno dimestichezza con tale materia). Il più delle volte - vuoi per pigrizia, vuoi per inerzia, vuoi anche perché vi è una pressione degli avvocati - i ricorsi vengono assegnati direttamente alla pubblica udienza. Questa è una perdita di tempo enorme!
Pensi, Presidente, che molte volte io, quando ero alla Corte di cassazione, ho esaminato in pubblica udienza ricorsi per Cassazione sulla misura della pena, a seguito di patteggiamento! Chiunque del resto può andare a verificare negli archivi della Corte di cassazione e troverà precedenti in questo senso.
Con il comma 3 dell'articolo 5 si vuole rovesciare l'impostazione: i ricorsi dovrebbero arrivare in udienza, cioè essere esaminati dalla Corte di cassazione soltanto quando vi è una preventiva valutazione sulla loro ammissibilità. Da chi verrà fatta tale valutazione? Professor Pecorella, queste cose lei me le insegna: vi è bisogno di stabilire quale sia l'ufficio che deve esaminare questo? La Corte di cassazione sarà organizzata in maniera tale per cui alcuni magistrati saranno designati nelle tabelle e svolgeranno questo esame preliminare. I ricorsi che verranno dichiarati inammissibili saranno direttamente esaminati in questa fase con l'inammissibilità, e quindi dichiarati inammissibili, mentre gli altri saranno attribuiti.
Colleghi, è vero che ciò non attiene al problema strettamente legato alla sicurezza, ma attiene al problema della celerità dei processi e dei tempi. Oggi, infatti, il male maggiore della giustizia italiana è la lentezza! E la lentezza è data dal fatto che si arriva fino alla Corte di cassazione per qualsiasi cosa! Ricordo che noi abbiamo già eliminato quella proposta di ridurre il ricorso per Cassazione, cioè di riportarlo a quello che originariamente dovrebbe essere, vale a dire un ricorso di pura legittimità. Ricordo inoltre che le Corti supreme sono previste soltanto per violazioni di legge; non esiste una Corte suprema che deve esaminare, riesaminare il fatto!
Colleghi, se si vuole ragionare seriamente di tali questioni, questo è il ragionamento che si deve fare. Se poi ci si vuole opporre comunque, perché vi sono interessi professionali o di altro tipo, o perché si vuole contrastare in ogni caso una riforma, allora è inutile che ne discutiamo più (Applausi del deputato Meloni)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Credo che tutti siamo interessati alla celerità dei processi e della giustizia e soprattutto ad evitare i ricorsi di fatto ma forse si dimentica che vi è una norma precisa che prevede che, quando arriva il ricorso e il procedimento in Cassazione, questo viene inviato al procuratore generale, il quale fa richiesta di inammissibilità qualora i motivi siano in fatto e non siano in diritto. Vi è poi


Pag. 76

una camera di consiglio in contraddittorio delle parti.
Con questa norma si viola un principio costituzionale appena introdotto nel nostro ordinamento principale, cioè nella Costituzione: il principio del contraddittorio. E si dice espressamente che la Cassazione decide autonomamente: cioè chi deve giudicare, giudica anticipatamente l'inammissibilità di un ricorso.

GIOVANNI MELONI, Relatore. Non è così, Giuliano!

GIULIANO PISAPIA. Ciò avviene in una situazione in cui questa deve avere una preventiva richiesta del procuratore generale, come avviene già oggi e come è già previsto dal codice di procedura penale!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il presidente della II Commissione, onorevole Finocchiaro Fidelbo. Tuttavia, ritengo che sarebbe forse opportuno dare prima la parola all'onorevole Saraceni, per consentire poi al presidente della Commissione di concludere il dibattito e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

LUIGI SARACENI. Questo senz'altro, ma se ritiene di intervenire prima, non posso che dare la precedenza alla presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, in genere il presidente di Commissione replica a tutti i deputati intervenuti e conclude il singolo dibattito.

LUIGI SARACENI. Ma può darsi che l'intervento del presidente della Commissione renda superfluo il mio.

PRESIDENTE. Do quindi la parola al presidente della II Commissione, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Presidente della II Commissione. Mi pare che stiamo continuando a ragionare su questioni che sono già risolte dal famoso emendamento 5.55 della Commissione. Per venire cioè incontro alle obiezioni dell'onorevole Pecorella da una parte e dell'onorevole Pisapia dall'altra, volevo soltanto rammentare che con questo emendamento 5.55 della Commissione, innanzitutto si istituisce la sezione che valuta l'ammissibilità dei ricorsi, ma si stabilisce anche, in perfetto ossequio e in osservanza dell'articolo 111 della Costituzione che venga fissata una udienza alla quale partecipano, oltre al procuratore generale (o un suo delegato), ovviamente anche i difensori ritualmente avvisati.
Faccio un'ultima considerazione per venire incontro alle obiezioni che sono venute anche da parte dell'onorevole Copercini. Il ricorso per Cassazione viene ormai, purtroppo, piegato ad esigenze strumentali che sono quelle della dilatazione dei tempi processuali in attesa della sentenza definitiva con due riflessi: la scadenza dei termini della custodia cautelare e il ritardo nella sentenza definitiva. Credo che queste due questioni abbiano una strettissima attinenza con il sentimento di sicurezza dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, l'onorevole presidente della Commissione giustizia è sempre convincente nei miei riguardi, però questa volta ho l'impressione che non sia riuscita nell'intento. Non è gran cosa, ma è così. Ho l'impressione che l'emendamento 5.55 della Commissione vada a creare una sezione speciale e a me le sezioni speciali non sono mai piaciute.

GIOVANNI MELONI, Relatore. Non è un tribunale speciale!

ALBERTO SIMEONE. Infatti, ho l'impressione che ci sia una chiara violazione della Costituzione proprio nel momento in cui va a individuare una sezione speciale. Non dimentichiamo che, dopo le sentenze di primo grado e d'appello, una certa


Pag. 77

parte di parlamentari di una certa appartenenza politica e partitica volevano addirittura abolire la possibilità di ricorrere in Cassazione. Non dobbiamo dimenticare, però. che il 60 o il 65 per cento delle sentenze viene modificato in appello; che il 40-45 per cento delle sentenze viene modificato in Cassazione. Ritengo che l'istituzione di una sezione speciale non vada in questa direzione, sotto il profilo dell'utilità: non dimentichiamo che la Corte di cassazione giudica su problemi di legittimità e non di fatto (quindi vi è una camera di consiglio dove i ricorsi che vertono su questioni di fatto vengono dichiarati inammissibili). È inutile tentare di introdurre quindi una corsia particolare, istituendo una sezione speciale. In questo modo si violerebbe il dettato costituzionale. Noi non possiamo permettere che accada una cosa del genere in un paese nel quale le regole costituzionali devono essere sempre e comunque rispettate (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Ricordo a tutti i gruppi che i tempi a loro disposizione stanno terminando.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, intervengo per far rilevare all'onorevole Simeone che si tratta di una sezione specializzata per materia e non di un giudice speciale e che le sezioni specializzate sono previste espressamente dall'articolo 102, secondo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Neri 5.39, Marotta 5.5, Tassone 5.13, Pisapia 5.21 e Parenti 5.50, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 389
Votanti 384
Astenuti 5
Maggioranza 193
Hanno votato
174
Hanno votato
no 210).

I presentatori accettano l'invito al ritiro del subemendamento Pecorella 0.5.55.1?

GAETANO PECORELLA. Sì, signor Presidente, ritiriamo il nostro subemendamento 0.5.55.1.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione del subemendamento Marotta 0.5.55.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, la questione non si pone nei termini in cui l'ha posta il collega Grimaldi: si tratta di creare una sezione filtro. Ad esaminare 40 mila ricorsi, deve essere il primo presidente e l'inammissibilità del ricorso non è solo quella dipendente dal termine (questa la vedrebbe pure un cieco), ma anche quella che rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale (la mancanza dei motivi, la manifesta infondatezza dei motivi, la deduzione di violazioni non dedotte in appello). Per esaminare se sussistano o meno tali cause di inammissibilità, il primo presidente dovrebbe valutare 40 mila ricorsi: perché, caro Grimaldi, è il primo presidente che dovrebbe occuparsene e non so come potrebbe farlo! Inoltre, deve adottare un provvedimento: se io fossi il primo presidente, non crederei neanche a me stesso, per cui non è che potrei far adottare il provvedimento ad un consigliere!
Come può il primo presidente esaminare 40 mila ricorsi, oltre al lavoro civile e amministrativo? Rispetto ad una causa di inammissibilità, la manifesta infondatezza


Pag. 78

del ricorso presuppone un esame funditus: allora, come fa il primo presidente ad adottare il provvedimento nella sua autorità ed autorevolezza? Quando poi il primo presidente ha adottato il provvedimento, ravvisando una causa di inammissibilità, deve trasmetterlo alla sezione filtro: quindi, si deve creare un'altra sezione. Forse, l'onorevole Grimaldi non ha considerato questo aspetto: la sezione filtro si trova di fronte ad un provvedimento del primo presidente ed è comprensibile quali implicazioni e pregiudizi ciò possa creare.
Adesso, invece, l'esame preliminare deve essere effettuato dai presidenti delle sei sezioni, più il presidente delle sezioni unite: sono sette filtri; che poi questi filtri non vengano azionati, è una cosa diversa; ma l'articolo 610, caro Grimaldi, lo prevede espressamente: «La cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti e della eventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilità». E l'onorevole Grimaldi sa, per la sua esperienza, che è la sezione stessa che predispone il provvedimento e lo manda alla procura generale. Vi sono, ripeto, sette filtri: sezioni unite e sei sezioni penali. Come potrebbe il primo presidente, che ha tanto da fare, esaminare 40 mila ricorsi per rilevare l'eventuale causa di inammissibilità? Una causa di inammissibilità che può essere non solo il deposito fuori termine, ma anche la manifesta infondatezza dei motivi, la deduzione di cause di violazione di legge non dedotte in appello! Deve, quindi, esaminare gli atti. La manifesta infondatezza di un ricorso rileva non solo in ordine alla motivazione, ma soprattutto in ordine al diritto, alla giurisprudenza, alle tesi che si sostengono: posso pure dedurre una tesi temeraria per contrastare un indirizzo giurisprudenziale consolidato e manifestamente infondato; vi sarebbe un ricorso che contrasta con quella giurisprudenza.
In sostanza, dobbiamo andarci piano: oggi è previsto che ogni sezione debba funzionare da filtro; che poi non lo faccia non significa niente. Lo vogliamo far fare al primo presidente? Ad uno solo? Proprio non lo capisco! Prevediamo che lo debba fare il presidente di ogni singola sezione.
Non è possibile che tutto ciò debba essere fatto dal primo presidente, al quale competono anche i ricorsi civili. Anche in quel caso, l'articolo 375 prevede una delibazione in camera di consiglio dei ricorsi civili inammissibili.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Marotta.

RAFFAELE MAROTTA. Concludo, signor Presidente. Tutti sappiamo che in questo modo anziché velocizzare il processo, inevitabilmente lo rallentiamo. Il primo presidente non può svolgere tale compito (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, questo meccanismo è stato pensato per definire un filtro che servisse ad una più veloce valutazione dell'inammissibilità dei ricorsi. In un primo momento era stata istituita la sezione e, anche giustamente, erano state sollevate alcune perplessità in ordine alla garanzia del contraddittorio. Per questo è stato ripensato il meccanismo con la suddetta ipotesi di evidenziazione fatta dal primo presidente che rinvia gli atti alla sezione, dove però possono intervenire, sia pure con memoria scritta - così come accadeva in precedenza - i difensori delle parti. Non poteva essere consentito, infatti, che una valutazione, certamente di fondamentale importanza, quale quella sulla pronuncia di inammissibilità, potesse essere pronunciata, appunto, senza l'intervento delle parti.
Nel momento in cui, però, abbiamo garantito tale intervento, credo che il meccanismo risponda alle esigenze per le quali è stato ideato e determini una valutazione senz'altro più rapida sull'inammissibilità


Pag. 79

dei ricorsi. Né mi pare che possa essere condivisa la preoccupazione espressa dall'onorevole Marotta, giacché la sottolineatura che fa il primo presidente si limita ad una delibazione sommaria del ricorso. Si tratta di una valutazione; nell'ipotesi in cui dovesse apparire prima facie inammissibile, il primo presidente sottoporrebbe la valutazione sull'inammissibilità garantendo il contributo di tutte le parti alla sezione a ciò destinata.
Pertanto, mi pare che si raggiunga lo scopo ed è importante perché le prescrizioni che tutti lamentiamo si determinano, appunto, per la lunghezza dei processi. Quindi la perdita di tempo in Cassazione è uno dei fattori più importanti sul terreno della casualità rispetto alle prescrizioni.
Signor Presidente, credo che questo meccanismo, al quale siamo arrivati dopo un prolungato dibattito in Commissione, sia positivo e che, quindi, siano infondate le preoccupazioni sollevate. Pertanto, invito l'Assemblea a votare a favore dell'emendamento 5.55 (Nuova formulazione) della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Marotta 0.5.55.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 392
Maggioranza 197
Hanno votato
181
Hanno votato
no 211).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Marotta 0.5.55.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 394
Votanti 385
Astenuti 9
Maggioranza 193
Hanno votato
181
Hanno votato
no 204).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Marotta 0.5.55.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 397
Votanti 388
Astenuti 9
Maggioranza 195
Hanno votato
181
Hanno votato
no 207).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Marotta 0.5.55.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 395
Votanti 387
Astenuti 8
Maggioranza 194
Hanno votato
183
Hanno votato
no 204).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.55 (Nuova formulazione) della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.


Pag. 80

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, può accadere che per migliorare qualcosa che funziona male - non perché sul piano normativo il sistema sia mal concepito, ma perché sul piano pratico non viene attuato - si peggiorino le cose: mi pare che sia proprio questo il caso.
Signor Presidente, lei che è un insigne giurista, considerando l'iter che potrà seguire un processo in Cassazione con questo nuovo sistema, si renderà conto che i tempi saranno molto più lunghi di quelli attuali. Quando un processo arriverà in Cassazione, esso sarà letto dal presidente, perché un magistrato di coscienza per valutare se vi sia o meno ammissibilità dovrà leggere almeno la sentenza e i motivi. Successivamente, se lo ritiene inammissibile, lo manderà ad una sezione che dovrà valutare se sia ammissibile o meno; nell'ipotesi in cui lo ritenga ammissibile, lo rimanderà al presidente, il quale lo manderà ad un'altra sezione e vi sarà una sezione che per due anni si occuperà solo di inammissibilità.

GIOVANNI MELONI, Relatore. Non è così nella nostra proposta. Non hai letto l'emendamento.

GAETANO PECORELLA. Ho letto l'emendamento.

GIOVANNI MELONI, Relatore. No, non l'hai letto.

GAETANO PECORELLA Mi pare che sia molto semplice: il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione...

GIOVANNI MELONI, Relatore. Ad apposita sezione!

GAETANO PECORELLA. ... la quale, se ritiene invece che il ricorso sia ammissibile, lo rimette al presidente, che lo dovrà assegnare ad altra sezione, la quale non è affatto vincolata al giudizio di ammissibilità o di inammissibilità, perché è autonoma e può fare una diversa valutazione di ammissibilità o inammissibilità.
Sull'ammissibilità avremo quindi un giudizio del presidente, un giudizio della sezione ed un altro giudizio della terza sezione a cui sarà mandato. Mi pare che il sistema attuale sia molto più semplice, perché la sezione a cui è assegnato il ricorso, sulla base della richiesta del procuratore generale, valuterà se vi sia o meno l'ammissibilità. Se oggi non funziona un sistema in cui vi è un solo soggetto che deve procedere, figuriamoci domani che ce ne saranno tre che dovranno valutare l'ammissibilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, a me sembra che il testo della Commissione abbia un vantaggio, nel senso che un'unica sezione è chiamata a pronunciarsi sull'inammissibilità e ciò indubbiamente non è vincolante, nell'ipotesi in cui venga dichiarata l'ammissibilità dal giudice che dovrà affrontare tutte le questioni sollevate davanti alla Cassazione. Non credo che questo problema sia di impaccio, atteso che oggi tutte le questioni di inammissibilità, al cento per cento, finiscono in udienza pubblica.
Questo è il dato di partenza dal quale ci muoviamo per incardinare una sezione che affronti la mole enorme di ricorsi e che sia in grado di eliminare quelli che si presentano chiaramente inammissibili, senza attendere l'udienza pubblica.
Vorrei rivolgere una domanda al relatore: la soppressione del comma 4 comporta l'eliminazione del parere o della richiesta del procuratore generale, cioè il sistema contempla che, quando i ricorsi giungono in Cassazione, il primo presidente li trasmetta, mano a mano che arrivano, al procuratore generale e, di fronte alla richiesta o al parere del procuratore generale, faccia confluire il ricorso che prospetta profili di inammissibilità alla sezione specializzata in questa materia?


Pag. 81


Collega Pecorella, ciò garantisce che sul terreno dell'inammissibilità vi sia un'unica sezione che si pronuncia, perché vi sono state anche difformità di pronunce sull'ammissibilità dei ricorsi da sezione a sezione. Per lo meno riconduciamo la Cassazione ad una funzione di nomofilachia in questa materia. La domanda è la seguente: nell'interpretazione complessiva del testo della Commissione voi prevedete comunque il parere del procuratore generale? Se è così, si deve specificare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Cercherò di dare io una risposta al quesito che in precedenza avevo rivolto ad altri. Le sezioni filtro (sezioni speciali) vengono istituite ma, come è stato più volte osservato anche nel corso dell'esame in Commissione, si tratta di un esperimento perché nessuno sa se esse potranno raggiungere un risultato positivo. Risulta evidente comunque che il riassetto della Corte di cassazione servirà per rendere più spedito l'iter dei ricorsi. Qui però mi sembra che ci si dimentichi che i giudici che saranno chiamati a comporre queste sezioni filtro sono sempre gli stessi, quelli che ci sono a disposizione, nel senso che i giudici «filtratori» verranno reclutati fra quelli in servizio.

ANTONIO BORROMETI. Il problema è quando sono filtrati! Fino a quando filtrano, va bene.

PIERLUIGI COPERCINI. Questi giudici, il cui numero è costante, non possono dipingersi la «S» di Superman sulla maglietta e fare un triplo lavoro; faranno il lavoro che riusciranno a portare avanti con la resa che tutti sappiamo. Inoltre, le strutture sono ottocentesche e fatiscenti. In sostanza si fa un esperimento senza intervenire neppure sulla struttura della Corte di cassazione forse confidando in Dio. Può anche darsi che sia così, ma da quello che ho sentito (io do una cosa a te e poi me la restituisci, eccetera) abbiamo complicato il percorso, abbiamo creato un labirinto.

GIOVANNI MELONI, Relatore. No, è il contrario: l'abbiamo semplificato!

PIERLUIGI COPERCINI. Io proporrei di creare le sezioni filtro per le sezioni filtro così la gente si stancherà del funzionamento della giustizia, come accade per i reati cosiddetti minori, e non farà più neppure le denunce; infatti, nel nostro paese la giustizia non c'è perché i tempi sono lunghissimi.

GIOVANNI MELONI, Relatore. E noi cerchiamo di accorciare i tempi!

PIERLUIGI COPERCINI. Con questo sistema facciamo un esperimento e allungheremo ancora di più i tempi.

GIOVANNI MELONI, Relatore. Dacci ragione qualche volta! Perché dai sempre ragione agli altri?

FRANCESCO BONITO. Non ascoltare gli altri, ascolta anche noi!

PIERLUIGI COPERCINI. Sono responsabile anch'io, anche se ancora non so se voterò a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, la invito a rivolgersi alla Presidenza.

PIERLUIGI COPERCINI. Che è più tollerante dei signori che siedono alla mia destra.
C'è un altro principio di cui qui dentro non si tiene mai conto: quando si apporta una modifica in un settore, per un certo periodo di tempo, fino a quando cioè il sistema va a regime, si crea una turbativa. È facile calcolare la fase di transizione per le fabbriche, mentre nel campo della giustizia, dove tutto è praticamente fermo, potremmo invertire la freccia del tempo e quindi andare indietro, ottenendo un risultato


Pag. 82

micidiale dal punto della fisica, ma nullo dal punto di vista della funzionalità della giustizia.

GIAN FRANCO ANEDDA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, vorrei proporre alla cortesia del presidente della Commissione e del relatore di accogliere la mia richiesta di accantonamento dell'emendamento in esame.
Vorrei, inoltre, dare una risposta al collega Soda, il quale chiedeva se nella nuova formulazione rimarrà il procedimento della richiesta del procuratore generale. Vorrei precisare al collega Soda che il procedimento di richiesta di inammissibilità del procuratore generale scomparirà, in quanto l'emendamento 5.55 della Commissione comporta la soppressione del secondo comma dell'articolo 611 del codice di procedura penale (che prevede, appunto, la richiesta di inammissibilità del procuratore generale). Dunque, la Commissione ha soppresso proprio il procedimento più rapido e più celere. Credo si possa trovare una soluzione, qualora la Commissione ci rifletta un attimo e accolga la mia richiesta di accantonamento.

PRESIDENTE. Onorevole presidente Finocchiaro Fidelbo, accoglie la proposta di accantonamento formulata dall'onorevole Anedda? Le ricordo che abbiamo già accantonato l'articolo 4.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Presidente della II Commissione. Infatti, signor Presidente, abbiamo già accantonato l'articolo 4. Non vorrei essere scortese di fronte alla richiesta dell'onorevole Anedda (che immagino sia formulata a nome del suo gruppo), tuttavia i colleghi possono credermi se dico loro che, in due anni di discussione del provvedimento nel Comitato ristretto e in Commissione, il punto in questione ha occupato gran parte, anzi grandissima parte, del dibattito. È una questione che abbiamo - se mi passate il termine - «vivisezionato» ed esaminato in maniera davvero approfondita. Alla fine, la Commissione ha deciso. Ovviamente, vi possono essere pareri difformi rispetto a tale decisione, ma non credo che un ulteriore approfondimento di 10 minuti o un quarto d'ora (o poco più) possa valere il lunghissimo dibattito che già si è svolto.

PRESIDENTE. Sta bene.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, lei è già intervenuto sull'emendamento in esame.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori, signor Presidente. Chiedo di parlare sulla proposta di accantonamento formulata dall'onorevole Anedda.

PRESIDENTE. No, onorevole Pecorella, non si è aperto un dibattito al riguardo. La proposta di accantonamento non è stata accolta.
Prego, onorevole Mantovano.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, nonostante da due anni - come ricordava l'onorevole Finocchiaro Fidelbo - la materia sia stata abbondantemente esaminata, l'esito di quella «vivisezione» è che ci troviamo di fronte a brandelli di norme che consentono di fare il confronto tra la situazione attuale e quella che sarà la situazione una volta introdotta la modifica (sempre che venga approvata).
La situazione attuale è la seguente: il ricorso arriva alla cancelleria della Suprema corte e viene assegnato alla camera di consiglio o alla discussione in udienza pubblica. È vero - come veniva osservato, se non ricordo male dall'onorevole Soda -


Pag. 83

che vi è una certa predisposizione ad assegnare quasi tutto alla discussione in udienza pubblica e molto poco alla camera di consiglio. Tuttavia, ciò dipende da problemi organizzativi interni alla Suprema corte, che non verranno certamente risolti dalla modifica che si pensa di introdurre. Tale modifica immagina un sistema di valutazione da parte della Cassazione che somiglia molto ad una commedia in più atti, con la piccola differenza che non sappiamo in quanti atti essa si svolgerà.
Il primo atto - come ricordava poco fa l'onorevole Pecorella - è il seguente: il primo presidente di sezione (che immaginiamo sia una sorta di «superman») esaminerà le migliaia e migliaia di ricorsi; dovrà esaminarli accuratamente, per valutare preventivamente se esistano profili di inammissibilità: quanti riuscirà ad esaminarne bene in una giornata? Parliamo di migliaia di ricorsi e siamo nell'ordine di settimane e mesi!
Il secondo atto è il seguente: posto che il primo presidente abbia rilevato un profilo di inammissibilità, assegnerà il ricorso alla specifica sezione destinata a valutare l'inammissibilità. Supponiamo, allora, che la sezione ritenga il ricorso ammissibile. Il terzo atto consiste nella valutazione da parte della sezione chiamata a giudicare nel merito. Chiedo ora al relatore (che si sta divertendo, sebbene mi pare ci sia molto poco di divertente in tutto ciò) se esista una disposizione, nel complesso di norme che si vogliono introdurre, che precluda alla sezione chiamata a pronunciarsi nel merito di valutare autonomamente il profilo dell'ammissibilità: personalmente, non riesco a trovare una tale disposizione.
Se questa sezione ritiene che vi sia un profilo di inammissibilità, che si fa, si solleva un conflitto interno tra sezioni nella Suprema corte? Intanto, il tempo decorre, matura il termine per la prescrizione e il risultato certo di una norma inserita nel complesso delle disposizioni per la sicurezza dei cittadini sarà quello di far prescrivere molti più reati di quanti se ne prescrivono oggi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.
Onorevole Marotta, ha a sua disposizione due minuti: d'ora in poi sarò costretto ad essere molto rigido con i tempi.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, l'unica fortuna di questa proposta di legge è che non diventerà legge, in questa legislatura. È una fortuna, perché è una proposta sbagliata.
Anche questo punto è sbagliato. Innanzitutto, non è vero che tutto va all'udienza pubblica e tu lo sai, caro Tullio Grimaldi, i famosi «cameroni» tu li conosci. Non è vero neanche che si tratta di una sezione specializzata, è una sezione ordinaria che si deve creare. In terzo luogo, non è vero che sia previsto il parere preventivo del procuratore generale: il procuratore interverrà all'udienza, ma non è vero che il primo presidente debba sentirlo.
Il procedimento, allora, signor Presidente, va alla sezione filtro, la quale può ritenere non ammissibile il ricorso: allora che deve fare, deve mandare gli atti al primo presidente? Allora questi tornano indietro? Quindi, il primo presidente li assegna ad altra sezione, a quella, diciamo così, competente, la quale può ritenere inammissibile il ricorso, con un disdoro enorme per la Corte suprema.
Ma vi rendete conto o no di tutto questo? È assurdo. Non si velocizza il procedimento, lo si allunga, con possibilità di decisioni contrastanti. Se io fossi il primo presidente, non mi fiderei...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

RAFFAELE MAROTTA. Concludo confermando tutto quello che ho detto e contraddicendo tutte le affermazioni del collega Soda. Questa norma non va approvata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.


Pag. 84

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, ho seguito attentamente il dibattito e debbo dire che, sorprendentemente, una volta tanto il collega Marotta, oltre al collega Mantovano, che lo fa di consueto, ha enfatizzato un problema che ha invece dimensioni molto più ridotte. Tutti i passaggi aggiuntivi che - anche secondo l'onorevole Pecorella - si determinerebbero sono in realtà passaggi che già di fatto esistono nel procedimento attuale di fronte alla Corte di cassazione, anche se in diversa forma.
Con questa modifica ci si limita a centralizzare un sistema di dichiarazione di inammissibilità di prima delibazione che oggi è frazionato nelle singole sezioni. L'interrogativo da porsi, per esprimere un voto consapevole, è se a fronte di qualche piccolo passaggio in più, che forse c'è in questo nuovo procedimento, non ci sia un grande vantaggio in termini di economia processuale, con la centralizzazione della procedura in un'unica sezione filtro. Questo è l'interrogativo razionale che bisogna porsi. A mio avviso questo vantaggio c'è.
Si è posto molto enfaticamente l'accento sul quesito: che succede se la sezione filtro ritiene ammissibile il ricorso? Ebbene, succede esattamente quello che già si verifica attualmente: oggi, se la singola sezione ritiene che il ricorso sia ammissibile, fissa l'udienza pubblica e lo stesso avviene con questa riforma, previo passaggio presso il primo presidente. Tale passaggio non è una cosa drammatica, perché ovviamente, quando parliamo di «primo presidente», facciamo riferimento all'ufficio di prima presidenza, con i magistrati addetti a questo lavoro, magari tabellarmente previsti, quindi non c'è neppure alcun vulnus alle garanzie. Dunque, si tratta semplicemente di un sistema centralizzato. La centralizzazione non sempre è un bene, non lo è quando è elefantiaca, ma qui si tratta di centralizzare un fenomeno comunque limitato.
Al contrario, è stato posto - da ultimo, anche dal collega Mantovano - un problema che a me pare rispecchiare una preoccupazione del tutto insussistente. Ci si chiede se la sezione di merito sia vincolata alla dichiarazione di inammissibilità della sezione filtro: evidentemente no, perché già oggi è così. Pertanto, come vedete, non c'è assolutamente nulla di drammatico in questa modifica. Non è vero che si complica il sistema, ma è molto probabile che lo si semplifichi e lo si renda più efficiente.
Viene sollevata un'altra obiezione. Attualmente è il primo presidente ad esprimere un giudizio preventivo, perché il comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale stabilisce che la cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Pertanto, già oggi l'input al procuratore generale per la eventuale dichiarazione di inammissibilità parte dalla cancelleria del giudice (in questo caso la Cassazione) e sappiamo bene che ci sono magistrati addetti al cosiddetto spoglio che svolgono questa funzione, all'interno di ciascuna sezione.
Ritengo quindi che stiamo enfatizzando problemi che non esistono e che la norma può portare, tutto sommato, un beneficio in termini di maggior efficienza della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.55 (Nuova formulazione) della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (
Vedi votazioni).
(Presenti 382
Votanti 381
Astenuti 1
Maggioranza 191
Hanno votato
203
Hanno votato
no 178).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Marotta 5.46, Saraceni 5.53, Carmelo Carrara 5.47, Pecorella 5.26, Saraceni


Pag. 85

5.30, Neri 5.40, Garra 5.57, Saponara 5.44, gli identici emendamenti Marotta 5.6, Neri 5.41 e Tassone 5.14, nonché gli emendamenti Saraceni 5.31 e 5.54, Pisapia 5.28, Parenti 5.51 e Garra 5.58.
Onorevole Anedda, accede alla proposta del relatore di ritirare l'emendamento Neri 5.42, di cui è cofirmatario, formulata dal relatore?

GIAN FRANCO ANEDDA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 5.23, Saraceni 5.32, Manzione 5.35, Saponara 5.45 e Parenti 5.52, accettati dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (
Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 382
Maggioranza 192
Hanno votato
382).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 5.22, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 379
Votanti 378
Astenuti 1
Maggioranza 190
Hanno votato
378).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marotta 5.7 e Tassone 5.15, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 392
Votanti 388
Astenuti 4
Maggioranza 195
Hanno votato
181
Hanno votato
no 207).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Pecorella 0.5.56.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 392
Votanti 382
Astenuti 10
Maggioranza 192
Hanno votato
176
Hanno votato
no 206).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Marotta 0.5.56.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 392
Votanti 383
Astenuti 9
Maggioranza 192
Hanno votato
174
Hanno votato
no 209).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Marotta 0.5.56.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).


Pag. 86

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 396
Votanti 359
Astenuti 37
Maggioranza 180
Hanno votato
147
Hanno votato
no 212).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Marotta 0.5.56.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 403
Votanti 399
Astenuti 4
Maggioranza 200
Hanno votato
178
Hanno votato
no 221).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Pecorella 0.5.56.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 392
Votanti 382
Astenuti 10
Maggioranza 192
Hanno votato
170
Hanno votato
no 212).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Marotta 0.5.56.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 398
Votanti 395
Astenuti 3
Maggioranza 198
Hanno votato
182
Hanno votato
no 213).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Marotta 0.5.56.9, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 405
Votanti 400
Astenuti 5
Maggioranza 201
Hanno votato
394
Hanno votato
no 6).

Passiamo alla votazione del subemendamento Pecorella 0.5.56.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. L'emendamento 5.56 (Nuova formulazione) della Commissione, prevedendo il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, introduce una novità nei lavori della Suprema corte che potrebbe risultare pericolosa, configurando per ogni provvedimento definito la possibilità di presentare un nuovo ricorso. A noi pare assolutamente essenziale precisare che cosa si intenda per errore materiale o di fatto ai fini della correzione dello stesso. Non si tratta di contrastare l'introduzione di questo nuovo strumento, ma di dare una indicazione precisa dei limiti entro cui la Cassazione può essere chiamata a correggere tale errore. Ciò al fine di evitare, dopo la definizione dei provvedimenti, una moltiplicazione dei ricorsi presentati;


Pag. 87

non vedo quale difficoltà possa essere ravvisata nel tentativo di dare un'indicazione precisa dei limiti entro cui possono essere ammessi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Pecorella 0.5.56.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 406
Votanti 394
Astenuti 12
Maggioranza 198
Hanno votato
182
Hanno votato
no 212).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.56 (Nuova formulazione) della Commissione, nel testo accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 402
Votanti 401
Astenuti 1
Maggioranza 201
Hanno votato
397
Hanno votato
no 4).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Saraceni 5.33.
Avverto che l'emendamento Grimaldi 5.1 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 5.8, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 404
Votanti 403
Astenuti 1
Maggioranza 202
Hanno votato
403).

Risultano pertanto assorbiti gli identici emendamenti Neri 5.43, Saraceni 5.34, Tassone 5.16 e Garra 5.59, nonché l'emendamento Garra 5.60.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo emendato.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 406
Votanti 249
Astenuti 157
Maggioranza 125
Hanno votato
240
Hanno votato
no 9).

Back Index Forward