![]() |
![]() |
![]() |
GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'articolo 4 contiene un'innovazione per cui nel calcolo della pena per quanto riguarda l'applicazione delle misure cautelari si dovrà tener conto, in caso di approvazione, delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) relative all'entità del danno e alla minorata difesa della persona. Di fatto il numero 7) cadrà e rimarrà solo il numero 5) ma il problema che pongo è di altra natura, nel senso che sino ad ora con le aggravanti e l'unica attenuante di cui si deve tener conto non era possibile fare il bilanciamento perché si trattava di aggravanti ad effetto speciale. Trattandosi di una circostanza aggravante comune, il giudice si troverà di fronte alla seguente situazione: egli potrà ritenere di dover applicare la circostanza aggravante comune e la circostanza attenuante di cui al numero 4) dell'articolo 62 del codice penale. Avremmo, dunque, una situazione di aggravamento della pena (per quanto riguarda la circostanza aggravante ad effetto comune) e di attenuazione della pena (per quanto riguarda la circostanza attenuante ad effetto comune). Qual è, dunque, la pena che dovrà essere calcolata? Al riguardo, non è fissato alcun criterio. Così facendo, dunque, introduciamo una norma che impedirà al giudice di stabilire la misura della pena.
applicarlo. Diversamente, insisto affinché si voti sul mio emendamento soppressivo 4.3.
PRESIDENTE. Onorevole relatore?
GIOVANNI MELONI, Relatore. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta di accantonamento formulata dall'onorevole Pecorella. Il problema da lui sollevato è reale e ritengo che teoricamente possa essere risolto - come previsto nella norma - applicando l'articolo 69 del codice penale. Non ho, dunque, alcuna contrarietà a che tale principio sia specificato. Se si ritiene che un accantonamento possa essere utile, non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta di accantonamento.
A questo punto, vi potrebbe essere una soluzione che sottopongo all'attenzione del relatore: introdurre nella norma il criterio del bilanciamento. Il giudice, nell'emettere la misura in relazione all'entità della pena, potrebbe applicare l'articolo 69 del codice penale, ovvero stabilire se prevalga la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4), oppure la circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 5). Mi domando, però, come possa il giudice disporre di criteri per stabilire se prevalga la circostanza aggravante o quella attenuante. A mio avviso, dunque, si dovrebbe accantonare l'articolo per individuare un criterio che consenta di