Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 844 del 24/1/2001
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Si riprende la discussione del testo unificato dei progetti di legge n. 465.

(Ripresa esame dell'articolo 2 - A.C. 465)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Mi meraviglio, a differenza del collega Pecorella, le cui considerazioni avrebbero dovuto portarlo ad un voto nettamente contrario al mantenimento del comma 1 dell'articolo 2. Mi pare che il problema della criminalità non sia quello di portare a sei mesi la pena corrente di quindici o venti giorni che si irrogano oggi per il furto di una mela o di un oggetto trovato nelle immondizie; quindi, il collega avrebbe dovuto coerentemente


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esprimere un voto favorevole alla soppressione del comma, voto che io darò proprio per questa ragione. Non mi pare che il problema della sicurezza dei cittadini si possa risolvere aggravando la pena del furto assolutamente privo di rilevanza sociale e rispetto alla sicurezza delle persone, come quello del furto della mela. Ribadisco il mio voto favorevole alla soppressione del comma 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. La sinistra si è sempre giustamente schierata, come noi, a tutela della funzione della magistratura. Questa disposizione però, oltre ad avere un carattere demagogico ed oltre ad essere priva di efficacia, suona come offesa alla magistratura perché il magistrato è nella condizione di poter stabilire se si trovi di fronte ad un reato che non desta eccessivo allarme sociale e quindi di irrogare la pena di quindici giorni di reclusione per il furto di una mela o di fronte ad un reato che presenta un determinato allarme sociale e di irrogare, invece, una pena fino a tre anni di reclusione per il furto semplice. Stabilire questo limite non ha alcun significato, è solo un messaggio. Mi chiedo se sia diretto ai magistrati ma questi, come dicevo, sono nella condizione di poter giudicare iura allegata atque probata, cioè quelle che sono le emergenze processuali.
Vorrei fare un'altra notazione in riferimento all'articolo 2 di cui si è discusso prima. Anche in questo caso la modifica non risolve assolutamente i problemi perché, avendo inserito la possibilità di comparazione, non abbiamo detto che le attenuanti generiche debbano essere per forza concesse. Il magistrato è nella condizione di stabilire, attesa la pericolosità del soggetto e la particolare gravità del fatto, se concederla o meno o se concederla e operare nell'ambito del giudizio di comparazione un'equivalenza o una minusvalenza delle attenuanti generiche. Ci troviamo di fronte a provvedimenti che non servono a niente, hanno solo carattere demagogico e non sortiranno alcun effetto di carattere concreto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Simeone, al quale ricordo che ha 2 minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, più si va avanti nell'esame del provvedimento e più ho l'impressione che ci si imbatta nella demagogia più stupida, in quanto viene stravolto l'impianto filosofico (oltre che morale e giuridico) dell'articolo 133 del codice penale.
D'altronde, l'aver rivisitato le condizioni aggravanti ed attenuanti senza tener presente la filosofia di base del citato articolo 133 del codice penale, non ritengo sia una decisione che vada nella direzione giusta (quella cioè di ispirarsi alle migliori norme possibili e di inquadrare il particolare momento storico in cui viviamo).
Signor Presidente, se dobbiamo convivere con una criminalità che assedia le grandi città (e non solo) e se dobbiamo tentare di frenarla, non possiamo farlo rivoluzionando la filosofia ispiratrice di certe norme che hanno combattuto le attività criminali del paese negli ultimi cinquant'anni: la filosofia giuridica di base va rispettata! Diversamente, si va alla ricerca di norme che sulla carta possono sembrare di forte contrasto alla criminalità ma che, al contrario, si rivelano assolutamente incompatibili con tale desiderio. La criminalità, infatti, è un problema serio che affligge il nostro paese e la ricerca di norme che lo contrastino effettivamente ed efficacemente deve essere tutt'altra cosa.
Se non riusciremo a combinare le esigenze della giustizia con la capacità di prevenire i reati, probabilmente non riusciremo mai a stabilire regole certe per vincere su un fenomeno in grande espansione e che dà grande affanno al nostro paese.


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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo nell'intento di fornire il maggior numero di informazioni ai colleghi, ai fini di un voto consapevole. La norma da noi proposta non riguarda affatto il furto di una mela o di un'arancia, né il furto in un deposito di immondizia: stiamo parlando del furto nelle abitazioni.

GAETANO PECORELLA. Onorevole Bonito, scusa se ti correggo ma stiamo parlando del primo comma dell'articolo 624 del codice penale, cioè del furto.

FRANCESCO BONITO. Scusate, effettivamente si tratta di due fattispecie previste da norme diverse. In ogni caso, vorrei intervenire anche sul primo comma dell'articolo 624 del codice penale.

PRESIDENTE. Casomai, onorevole Bonito, si può dare un'occhiata a I Miserabili e al personaggio di Jean Valjean.

FRANCESCO BONITO. Sì, effettivamente siamo di fronte a due norme diverse, ma in ogni caso il cuore della proposta emendativa è la riscrittura e la tipizzazione del nuovo reato di furto in appartamento. Comunque, si tratta di corrispondere ad un comune e diffuso sentire, che è evidente e sotto gli occhi di tutti. Al riguardo, debbo dire che un atteggiamento psicologico collettivo di tale genere è stato diffusamente denunciato sui palchi e nelle piazze, ovviamente anche dalle forze del centrodestra, che in Parlamento tendono a minimizzare un aspetto della norma che rappresenta una risposta sanzionatoria. Ebbene, riteniamo di corrispondere a tale comune sentire: la gente ritiene che il furto negli appartamenti sia un reato di grande rilevanza e ciò significa anche dare un messaggio alle forze dell'ordine ed un messaggio politico alla magistratura; inoltre, significa dire agli organi dello Stato che il Parlamento ritiene si tratti di un reato grave, che come tale deve essere trattato sul piano delle indagini e delle sanzioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, poc'anzi l'onorevole Mantovano si è riferito al furto con destrezza; vorrei precisare che tale fattispecie non è stata interessata dalle modifiche, in quanto rimane come ipotesi aggravante autonoma. Certamente, tale fattispecie non è stata eliminata e, dunque, vorrei precisare che essa rimane esattamente così com'era.
Registro che anche nei gruppi dell'opposizione - sentivo poc'anzi il rappresentante della Lega - le posizioni non sono assolutamente coincidenti, vi sono differenze anche di non poco conto. Comunque, intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio gruppo sull'articolo 2, cioè sulla creazione delle figure autonome dei reati di furto in appartamento e di furto con strappo, ritenendo che una qualificazione giuridica autonoma, un preciso nomen iuris attribuito alle figure in esame costituisca già un messaggio forte alla pubblica opinione.
È per queste ragioni che convintamente dichiariamo il nostro voto favorevole all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, noi stiamo discutendo ora di un emendamento in particolare; l'onorevole Bonito si era sbagliato forse perché non voleva credere al testo che sta per votare e su cui ha invitato a votare. Il testo modifica l'attuale norma soltanto vietando l'applicazione di una pena minima: si stabilisce, cioè, che nel caso in cui si commetta un furto, qualsiasi genere di furto, non si possa ricevere una pena inferiore ai sei mesi. Questa è la modifica che viene introdotta con il provvedimento.


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Ora, si potrà ben dire che nelle piazze si fa demagogia, ma le leggi si fanno in Parlamento, per cui dovete assumervi la responsabilità delle leggi che proponete. Questa modifica, che ora voteremo, va semplicemente contro i barboni: quindi, voi date una risposta all'esigenza di sicurezza (che dipende, credo, non tanto dai tribunali, quanto dal fatto che non vengono portati in tribunale gli autori dei reati, per il 95 per cento) modificando la norma soltanto in direzione dei barboni, cioè di coloro che commettono un reato che fino ad oggi viene punito, magari, con due mesi di reclusione e che da domani dovrà essere punito con sei mesi o, grazie alle attenuanti, con quattro mesi. Questa è l'unica modifica. Mi domando se questo sia ciò di cui ha bisogno il nostro ordinamento.

PIERLUIGI COPERCINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, proprio adesso si stanno allontanando dalle tribune alcuni giovani, probabilmente appartenenti ad una scuola.
Vorrei richiamare la sua attenzione, signor Presidente, sugli interventi che vengono svolti da parte di noi deputati. Bisognerebbe fare in modo che ci si attenga al tema della discussione, senza uscire dal seminato: così potremmo intenderci meglio.

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, stiamo discutendo sugli emendamenti soppressivi del primo comma dell'articolo 2, essendo già stati bocciati gli emendamenti soppressivi dell'intero articolo.
Ora, consenta anche a me, che sono un po' del mestiere, di dire che, quando si parla di emendamenti soppressivi, è difficile stabilire una delimitazione, perché la soppressione magari è la conseguenza di un disegno più vasto. Inoltre, io non sono in condizione di entrare nel merito delle argomentazioni svolte dai colleghi: si sta trattando della soppressione del comma 1.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, lei certamente ha una dimestichezza con le materie giuridiche superiore a quella di molti altri qui dentro, quindi ha anche questa possibilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Tatarella. Ne ha facoltà.

SALVATORE TATARELLA. Signor Presidente, voglio intervenire in tema di comune sentire. Mi pare che la risposta del Governo al comune sentire sia totalmente errata. Il comune sentire della gente è che abbiamo un numero incredibile di reati, un numero incredibile di reati impuniti, un numero incredibile di processi che non si fanno, un numero incredibile di imputati che vengono condannati e non scontano la pena. La risposta a questo comune sentire è l'aumento della pena base da 15 giorni a 6 mesi, ma poi la gente continuerà a restare impunita e a non scontare la pena. Questa è la risposta del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Vitali 2.3 e Pisapia 2.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 402
Votanti 258
Astenuti 144
Maggioranza 130
Hanno votato
25
Hanno votato
no 233).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).


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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 412
Votanti 265
Astenuti 147
Maggioranza 133
Hanno votato
51
Hanno votato
no 214).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.19.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, mi rendo conto che la questione è strettamente tecnica e difficilmente potrà avere ascolto in un momento in cui stiamo operando scelte politiche più complesse; tuttavia, vorrei richiamare l'attenzione su un dato. Oggi il furto è punito - vi è controversia su questo - anche quando non ha fini patrimoniali. Pertanto, nel momento in cui ci apprestiamo ad aggravare le pene, ritengo opportuno chiarire, al di là delle controversie oggi esistenti, che il furto è configurabile solo se persegue una finalità patrimoniale e non di altro genere, come oggi si ritiene sia possibile.
Si tratta quindi della precisazione di una norma controversa e credo che questo sia il momento opportuno per chiarire la questione.

PRESIDENTE. Sarebbe, come dire, un'esclusione della responsabilità dei cleptomani.

GAETANO PECORELLA. Sarebbe un'esclusione delle ipotesi in cui il furto non ha fini patrimoniali. Come dice giustamente il relatore, si tratta di una questione sulla quale sono stati scritti alcuni volumi che varrebbe la pena di definire nel momento in cui decidiamo di aggravare le pene.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 403
Votanti 390
Astenuti 13
Maggioranza 196
Hanno votato
179
Hanno votato
no 211).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mantovano 2.27.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, qualche tempo fa, in occasione della riforma della depenalizzazione, si introdusse, per il furto semplice, la procedibilità a querela. Ci troviamo di fronte ad un reato che è sempre stato ritenuto lesivo non soltanto di colui il quale lo subisce, ma anche dell'interesse generale al rispetto del bene altrui.
Anche in questo caso, quindi, non comprendo il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sul mio emendamento 2.27, che propone di sopprimere la procedibilità a querela e quindi di tornare al sistema precedente che prevedeva per il furto, anche quello semplice, la procedibilità di ufficio.
Già da oggi le denunce, pur in presenza di reati procedibili di ufficio, sono in calo, figuriamoci se possono crescere le querele. Resta comunque incoerente aumentare il sistema sanzionatorio per il furto semplice e aggravato e poi far permanere la procedibilità a querela per il furto semplice.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.


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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 2.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 404
Votanti 398
Astenuti 6
Maggioranza 200
Hanno votato
183
Hanno votato
no 215).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Marotta 2.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, nonostante fossi venuto in precedenza al banco della Presidenza per intervenire sull'articolo 2, lei non mi ha dato la parola. Intervengo adesso sul mio emendamento 2.1.
Rispondendo al collega Soda, il furto aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625, commi 1 e 4, del codice penale è punito al pari del furto negli appartamenti. A mio avviso, esistono ragioni tecniche per abrogare il comma 2 dell'articolo 2. Si vuole trasformare in elemento costitutivo del reato una circostanza aggravante, ma a questo fine non è decisiva l'indicazione del legislatore; in realtà, guardando alla sostanza, la circostanza, aggravante od attenuante che sia, non modifica la fattispecie semplice, bensì ne gradua la gravità. Praticamente è un modo di essere di un elemento costitutivo del reato.
La fattispecie semplice del furto prevista dall'articolo 624 del codice penale è l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene; che ci si trovi in casa o fuori casa sono modalità di un elemento costitutivo del reato. Se, nell'ambito del reato, si toglie l'elemento dell'appartamento, rimane pur sempre il furto: come può essere elemento costitutivo del furto l'essere in un appartamento? Non lo sarà mai! Avremmo dovuto prevedere un'altra figura di reato, collega Soda, perché l'elemento costitutivo non qualifica il reato, essendo un elemento che si aggiunge o ne sostituisce un altro.
Prendiamo il caso della rapina: si tratta di impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia. Se si esclude la violenza o la minaccia, non rimane il reato di rapina, bensì quello di furto, mentre se non vi è l'elemento dell'appartamento, rimane sempre il reato di furto. Cari colleghi, questo è il punto: voi volete conseguire uno scopo che non raggiungerete, perché il giudice non riconoscerà gli elementi costitutivi che proponete. Bastava dire che in questi casi non era possibile la comparazione tra attenuanti generiche o di altro tipo e circostanze aggravanti, ma questo tipo di coraggio lo avete avuto solo per il contrabbando.
Sono circostanze aggravanti o attenuanti quelle che specificano un rapporto species ad genus, ma in questo caso - ripeto - non si tratta di elementi costitutivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Condivido quanto ha affermato il collega Marotta: non è assolutamente peregrino pensare che la Corte di cassazione possa intervenire, in sede di interpretazione della legge, affermando che ci si trova di fronte non ad una figura autonoma di reato bensì ad un reato aggravato da una determinata circostanza. Pertanto, invece di fare queste sortite, che hanno un sapore decisamente demagogico, sarebbe stato opportuno, così come abbiamo prospettato più volte anche in Commissione giustizia, vietare il giudizio di comparazione e non creare una figura autonoma di reato, con l'eccezione costituita dall'articolo 62, comma 4, in materia di danno di speciale tenuità, o dall'articolo 62, comma 6, che riguarda il risarcimento del danno. In quel caso, si sarebbe


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potuti addivenire ad un giudizio di comparazione che avrebbe determinato l'irrogazione di una pena proporzionata all'effettiva gravità del fatto. Qui, invece, come al solito, ci si è intestarditi per ragioni di carattere demagogico, senza tenere presente la tecnica legislativa e il diritto e giungendo a conclusioni che si prospetteranno sicuramente dannose, perché - statene certi - la Corte di cassazione interverrà e smentirà quanto la Camera sta per approvare con tanta superficialità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Presidente, ringrazio l'onorevole Marotta perché non ha usato il leit motiv delle opposizioni sulla demagogia. Mi soffermo prima su questo aspetto. Il provvedimento al nostro esame ha una propria logica profonda e mi meraviglio che l'opposizione non abbia ancora percepito l'elemento essenziale di questo testo. Nel nostro paese spesso si fa uno strano discorso: ci si interroga più volte su come ricondurre alla responsabilità della politica e del Governo la determinazione della strategia di contrasto alla criminalità. Orbene, qualcuno ogni tanto riprende la formula dell'assoggettamento del pubblico ministero all'esecutivo perché l'esecutivo abbia la responsabilità politica di definire quali processi svolgere prioritariamente, quali reati colpire tra quelli percepiti come più gravi, quali pene infliggere in termini di gravità e di certezza. Noi abbiamo sempre risposto che la scelta di limitare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura nella strategia di contrasto al crimine non è conforme ad un paese civile né alla nostra Costituzione. Stiamo operando nelle leggi sostanziali e processuali per ricondurre in quest'aula, in questa sede di responsabilità politica le grandi scelte di contrasto, definendo i reati e la loro gravità e limitando le discrezionalità dei pubblici ministeri e dei giudici. Questa fattispecie risponde a tale profonda esigenza. Il furto in appartamento, definito come reato contro il patrimonio dal codice Rocco, non risponde alle esigenze profonde delle nostre comunità in cui esso è percepito prioritariamente come lesione alla sfera della riservatezza. Questa norma tutela, dunque, la sfera della libertà e della riservatezza e quella del patrimonio ed è stata elevata a fattispecie autonoma, sia pure all'interno dei reati contro il patrimonio. Badi bene, onorevole Marotta, la proposta originaria era di fare una scelta più radicale; poiché il furto in appartamento offende due beni, la sfera dell'inviolabilità della residenza e del domicilio e la sfera del patrimonio, il legislatore italiano dovrebbe privilegiare la lesione della sfera dell'inviolabilità del domicilio e trasferire il furto in appartamento in reati contro la persona.

RAFFAELE MAROTTA. Non è vero!

ANTONIO SODA. La Commissione giustizia non ha ritenuto di farlo e, tuttavia, ha creato una disciplina di reato autonomo in cui i due beni sono entrambi da tutelare con prevalenza - aggiungo - dell'elemento dell'offesa alla persona, alla sua libertà e alla sua inviolabilità.
Sotto questo profilo l'introduzione in un appartamento, non è una variante né una modalità tecnica di consumazione di un furto, ma è in sé l'elemento costitutivo di questa fattispecie di reato che, insieme alla lesione contro il patrimonio, la rende autonoma e distinta rispetto agli altri reati di furto.
Ora, che cosa si fa con questa scelta? Si sottrae discrezionalità alla magistratura inquirente e giudicante, come prima ha detto bene l'onorevole Bonito, con un messaggio diretto alle forze dell'ordine, a chi deve celebrare i processi, a chi deve fissare le date di celebrazione dei processi, determinando una priorità nei processi da celebrare (quelli più gravi, quelli di maggiore allarme sociale, quelli per i quali maggiore è l'attesa di risarcimento della comunità e della persona offesa)...

PRESIDENTE. Onorevole Soda, la prego di concludere!


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ANTONIO SODA. Eliminando quella discrezionalità della comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, si rende responsabile la magistratura di una scelta politica del Parlamento...

PRESIDENTE. L'ha già detto, onorevole Soda: la prego di concludere!

ANTONIO SODA. Concludo dicendo che questo continuo ritornello sulla demagogia sta rivelando la rozzezza di una destra e proprio quello che qualcuno ha già detto (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Comunista)...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Soda.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, sono del tutto d'accordo con quanto adesso sottolineato dall'onorevole Soda. Con riferimento agli interventi dell'onorevole Cola e dell'onorevole Marotta, vorrei soltanto aggiungere che il reato di furto non rappresenta una categoria dello spirito, una categoria generale, per così dire, di diritto naturale, bensì attiene al diritto positivo, per cui gli elementi costitutivi di tale fattispecie non possono non essere rimessi alle opzioni del legislatore. Ebbene, accanto al reato di rapina - che, come noi tutti sappiamo, è caratterizzato dal furto, dalla violenza, dalla minaccia alla persona - è a mio avviso assolutamente legittimo voler costruire, come abbiamo tentato di fare (per dare quel messaggio di cui dicevo prima e per rispondere alle esigenze della gente, rispetto alle quali ogni parte politica si assumerà le proprie responsabilità), una fattispecie autonoma di furto quale quella delineata dall'articolo 2 di questo testo, che si chiude con un'importante norma di chiusura - che io voglio appunto evidenziare - che in qualche modo sancisce una nuova attenuante che si collega all'atteggiamento operoso di chi con la propria collaborazione consente l'identificazione dei correi e in particolare dei ricettatori. Credo che anche questo aspetto dell'articolo 2 vada sottolineato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, a proposito di rozzezza (di cui ha parlato l'onorevole Soda), mi sembra che l'onorevole Soda si improvvisi criminologo ma che lo faccia molto male, perché crede di convincere tutti che, elevando la pena, si riesca a contrastare un fenomeno criminale diffuso, e che anzi questo risultato si raggiunga addirittura semplicemente trasformando una fattispecie aggravata in fattispecie autonoma.
Vorrei solo ricordare all'onorevole Soda che erano stati proposti una serie di emendamenti per completare e dare un senso a questo progetto di legge, emendamenti diretti per esempio al controllo del territorio: quegli emendamenti sono stati dichiarati inammissibili. Ebbene, se davvero si vuole contrastare il fenomeno del furto, non lo si fa aumentando la pena ma lo si fa in sede di prevenzione. La prevenzione non la si vuole fare. Ci dovete allora spiegare perché si accusa di rozzezza una parte che sostiene che qui si sta procedendo seguendo sistemi che oramai sono superati, cioè con l'idea che aumentando di qualche mese o di qualche anno il carcere si prevenga il reato. Il reato si previene facendo quello che volevamo fare noi, cioè creando un sistema di controllo del territorio e di organizzazione della polizia, cosa che invece con questa legge non si fa. Questa è la verità davanti alla quale ci troviamo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Vorrei fare un intervento molto rozzo e dire che al momento attuale il reato di furto in


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appartamento viene punito, essendovi un'aggravante, con una pena da un anno a sei anni e con una multa da 200 mila lire a 2 milioni. Con la «grande» modifica introdotta dal Governo, il reato diventa fattispecie autonoma e viene punito con una pena da uno a sei anni - esattamente come per il passato - e con una multa non più da 200 mila lire a 2 milioni, bensì da 600 mila a 2 milioni. Noi stiamo discutendo, caro collega Soda (molto sofisticato), di 400 mila lire e di una nuova fattispecie!
Il vostro è un tipico argomento «medievale»: basta cambiare il nome alle cose e i fatti cambieranno! Non è così! Anche se tu battezzi carpa la bistecca con l'osso, vi è il problema della «mucca pazza». Tu dici: ma ora le forze di polizia non trovano gli autori nei furti d'appartamento, perché non è fattispecie; se fosse fattispecie, i cittadini starebbero tranquilli!
Questo è ridicolo e voi non potete affermare che siamo noi rozzi a dire la verità, perché la verità è sotto gli occhi di tutti. Voi introducete delle modifiche nominalistiche per evitare ciò che ha ricordato adesso il collega Pecorella e che tutte le persone rozze vorrebbero: che vi fosse un po' più di controllo del territorio; un po' più di autonomia per i pubblici ministeri, separati dall'ordinamento giudiziario per perseguire reati che effettivamente creano allarme; la possibilità per i cittadini di essere tutelati da leggi che non sono semplicemente degli imbrogli lessicali (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Simeone, al quale ricordo che dispone di due minuti di tempo. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la demagogia continua a comandare in quest'aula.
La previsione del furto in appartamento come reato autonomo non mi vede assolutamente d'accordo.
D'altronde, tutte le città d'Italia (dalle metropoli alle città più piccole) sono infestate da furti in appartamento e ritengo che non sia l'aumento della pena - che è assolutamente non proporzionata all'entità del fatto - a poter determinare un calo dei furti negli appartamenti.
Il problema deve essere invece inquadrato da un'altra direzione: attraverso la prevenzione, il controllo e la presenza sul territorio, perché nelle grandi città vi sono rioni e quartieri che risultano assolutamente indenni da tale fenomeno ed altri che sono invece oggetto di attenzioni continue da parte della cosiddetta microcriminalità. Si tratta allora di un fatto di controllo del territorio e di capacità e di intelligenza delle forze dell'ordine che, in alcuni quartieri, riescono ad imporsi, mentre in altri non dimostrano la stessa capacità di contrasto della microcriminalità.
Ritengo che il problema debba essere anche visto da un punto di vista sociologico e quindi attraverso una politica di prevenzione...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Simeone.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leone, al quale ricordo che dispone di due minuti di tempo. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, ritengo che l'onorevole Soda continui a legare, con queste sue elucubrazioni pseudogiuridiche o di politica giudiziaria, il dover affrontare il problema in questi termini e lo spostare il tiro dal fatto che il furto è un reato contro il patrimonio, ma che invece deve essere considerato un reato contro la persona. Mi pare che questa sia un'offesa recata a chi è in quest'aula, perché l'onorevole Soda mi deve spiegare se la truffa - che è un reato contro il patrimonio - comunque non incida sulla sfera giuridica personale; se l'omicidio - che è un reato contro la persona - non incida comunque sulla sfera patrimoniale di chi incappa in un tale tipo di reato.


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Mi sembra che dare una giustificazione di questa natura significhi dare una conferma di ciò che invece vuole questa maggioranza con questo tipo di norme che nulla hanno a che vedere con la sicurezza che si potrà assicurare nel momento in cui noi saremo in grado di dare al cittadino non una qualificazione giuridica diversa, non un modo di operare come quello che si sta portando avanti in quest'aula definendo il furto come un reato contro la persona, visto che l'allarme sociale ha determinato questo e non un reato contro il patrimonio, ma una risposta, individuando i colpevoli dei furti e colpendoli. Mi pare che questa norma con la sicurezza non abbia nulla a che vedere, e sia piuttosto una norma demagogica.
Per questo, è inutile che il collega Soda insista sul fatto che non si tratta di demagogia. Si tratta di demagogia bella e buona e di incapacità!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 392
Votanti 354
Astenuti 38
Maggioranza 178
Hanno votato
148
Hanno votato
no 206).

BENITO PAOLONE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENITO PAOLONE. Signor Presidente, vorrei segnalare che il dispositivo di voto della mia postazione non ha funzionato.

ALESSANDRO GALEAZZI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO GALEAZZI. Signor Presidente, vorrei segnalare che il dispositivo di voto della mia postazione non ha funzionato.

PRESIDENTE. Sta bene, colleghi.
Passiamo all'esame dell'emendamento Marotta 2.2.
Ho il dubbio se sia ancora ammissibile. Infatti abbiamo votato la soppressione dei commi 2, 3 e 4; poi mi sono persuaso che è ammissibile, se si parla soltanto della validità di poter mantenere in piedi i commi 2 e 3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, non è stato dichiarato inammissibile da nessuno.

PRESIDENTE. Ho detto che avevo dei dubbi.

RAFFAELE MAROTTA. Io non so perché lei faccia solo con me queste considerazioni. Inoltre, mi ero prenotato per parlare sull'articolo aggiuntivo 1.06, ma lei non mi ha dato la parola e, signor Presidente, abbiamo commesso un errore gravissimo. Poi vedremo.
Per l'amor di Dio, non faccio considerazioni demagogiche. Ho fatto delle considerazioni tecniche alle quali non hai risposto, collega Soda, e poi te lo dimostrerò.
So che non è una categoria dello spirito. Non c'entra niente. Noi dobbiamo individuare norme giuridiche compatibili con i principi, se no chiudiamo tutto e andiamocene!
Ho detto che la circostanza si differenzia dall'elemento costitutivo perché costituisce semplicemente una variante di un elemento costitutivo. È un rapporto di species ad genus.


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GIOVANNI MELONI, Relatore. E la rapina, non è un furto con violenza?

RAFFAELE MAROTTA. Si chiama rapina e non si chiama furto! Scusatemi, ma purtroppo debbo dire che non riesco a spiegarmi. L'elemento costitutivo è quell'elemento senza il quale il reato non sussiste. Vediamo allora che il furto - che tu, Soda, dici essere un reato contro il patrimonio - rimane un reato contro il patrimonio. Ti sei tradito quando hai parlato della vostra intenzione originaria. Infatti, dovevi continuare su questa scia. Questo è sbagliato, figlio mio, perché non siamo noi a definire le cose, ma noi diamo il nomen.
Il giudice domani potrà dire: tu ritieni che sia un elemento costitutivo, ma è una circostanza aggravante. C'è una sovrapposizione; non so se ho reso bene l'idea.
Peraltro, non abbiamo neanche aumentato la pena, quindi non sono d'accordo con alcune considerazioni che sono state svolte. Bastava vietare la possibilità della comparazione. Caro Antonio Soda, tecnicamente non mi avete risposto.
Nella rapina, per rispondere al presidente Meloni, c'è la violenza o la minaccia. Se togli questi elementi, rimane il furto, cioè il reato degrada in un altro reato. Ma se nel furto in appartamento si toglie l'appartamento, rimane il furto e non un altro reato! Quindi quella è una variante di un elemento costitutivo, ma non è un elemento costitutivo! Hai capito?

SERGIO COLA. Non ha capito.

RAFFAELE MAROTTA. Questo è il punto, tecnicamente parlando. Poi voi direte tutto quello che vorrete dire - per l'amor di Dio - perché, quando sono venuto qua, mi hanno detto che ragionavo in base ai principi, ma che i principi li fissavamo noi e mi hanno detto ancora: lascia stare la magistratura e la giurisprudenza! Non è vero però, perché oltre un certo limite non si può andare, perché la logica si vendica.
Bastava vietare la possibilità della comparazione e questo era il risultato che si raggiungeva. Lo hanno detto tutti, abbiamo invece creato una figura autonoma di reato che non è tale e tu, caro Antonio Soda, l'hai capito molto bene quando dicevi a me che originariamente avevate privilegiato la violazione del domicilio. Purtroppo, la Commissione non si è messa su questa strada ed ha lasciato sussistere un reato contro il patrimonio, caro Antonio, a parte l'articolo 625. Quindi, le tue argomentazioni non toccano il mio ragionamento, e tu lo hai capito molto bene (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 405
Votanti 370
Astenuti 35
Maggioranza 186
Hanno votato
162
Hanno votato
no 208).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Neri 2.30 e Carmelo Carrara 2.36, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 401
Votanti 365
Astenuti 36
Maggioranza 183
Hanno votato
163
Hanno votato
no 202).


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Passiamo alla votazione dell'emendamento Neri 2.31.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento in esame riguarda le circostanze relative al furto consumato in casa d'abitazione, con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona. Si vuole evitare che, allorché ricorrano tali circostanze, possa essere comminata una pena inferiore ad un anno di reclusione, cosa attualmente possibile facendo ricorso all'articolo 69 del codice penale, che riguarda la comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti. Mi pare, quindi, che si tratti di un emendamento che mira a rendere la pena più rigorosa e ad evitare che, attraverso il meccanismo all'articolo 69 del codice penale, si possa scendere addirittura al di sotto di un annodi reclusione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, condividendo tutte le argomentazioni del collega Marino, dichiaro che il gruppo della Lega nord Padania voterà a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Neri 2.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 399
Votanti 398
Astenuti 1
Maggioranza 200
Hanno votato
177
Hanno votato
no 221).

BENITO PAOLONE. Signor Presidente, desidero segnalare che il mio dispositivo elettronico di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Paolone.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Neri 2.32.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, mi sembra sia giunto il momento di dare una risposta sul piano tecnico al collega Soda. Ritengo che due siano le possibilità: o Soda è rozzo nel vero senso della parola, perché non conosce il diritto e soprattutto la procedura penale, ma non credo sia questo il caso perché conosco il suo valore di giurista; oppure è rozzo per un'altra ragione, in conseguenza di disattenzione, di inerzia, oppure - e questo sarebbe il caso più grave - di arroganza (la tipica arroganza che caratterizza la sinistra).
Ci eravamo permessi di sollevare obiezioni, in un certo senso, non al fine di non far decollare il provvedimento, ma dando dei suggerimenti, affinché lo stesso non si dovesse poi imbattere nelle censure della Corte di cassazione. L'onorevole Marotta lo ha detto in maniera davvero esemplare, da buon ex presidente di Corte di cassazione, nel momento in cui ha fatto riferimento al fatto che è solo una presa in giro voler considerare una figura autonoma di reato quello che invece è un reato circostanziato, per cui, a mio avviso, l'intervento della Corte di cassazione sarebbe stato doveroso nel senso di consentire la comparazione.
Carissimo onorevole Soda, con l'emendamento in esame, abbiamo proposto (tu non l'hai compreso, o non l'hai voluto comprendere) una soluzione che risolve il problema in termini definitivi, senza correre il rischio di venire «sbugiardati»: invece di creare una figura autonoma di reato, vietiamo che si possa pervenire al giudizio di comparazione ex articolo 69, comma 4, cosa che mi sembra la soluzione più logica. Nel momento in cui per le due ipotesi di reato, furto in appartamento e


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scippo, e le circostanze di cui ai numeri 1) e 4) dell'articolo 625 non si consente la comparazione, diamo la certezza dell'applicazione di una pena, che va da uno a sei anni, o da tre a dieci anni qualora intervengano altre ipotesi aggravanti.
Purtroppo non hai capito tutto ciò perché eri disattento o perché sei arrogante, altro che rozzezza, carissimo Soda! Se veramente avessi un sussulto di dignità mentale, in questo momento diresti: «Cola, hai ragione, approviamo questo emendamento».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marino, al quale ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, poco fa ho fatto riferimento all'articolo 69 del codice penale, che contempla la possibilità della comparazione tra attenuanti e aggravanti. Con l'emendamento in esame si vuole bloccare simile meccanismo allorché ci si trovi di fronte a furti commessi in abitazioni oppure strappando l'oggetto di mano o di dosso alla persona. Mi pare che l'emendamento possa essere tranquillamente approvato da questa Assemblea perché si tratta di raggiungere un obiettivo: punire più severamente determinati furti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Neri 2.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 408
Votanti 406
Astenuti 2
Maggioranza 204
Hanno votato
188
Hanno votato
no 218).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.20.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Capua. Ne ha facoltà.

FABIO DI CAPUA. Signor Presidente, annuncio il voto contrario sull'emendamento in esame, ma avrei gradito la presenza dell'onorevole Pecorella per chiedergli una spiegazione sul concetto di violenza. Nel nostro paese l'introduzione non autorizzata di qualcuno nel proprio domicilio è considerata un fatto ormai insopportabile e inammissibile. Mi chiedo se l'Assemblea sia d'accordo sul principio perché stiamo discutendo sul provvedimento in esame proprio per l'inaudito ripetersi di casi del genere, contro i quali ormai è insopportabile ogni forma di giustificazionismo e di ipergarantismo. Introdurre elementi speciosi di ulteriore particolarizzazione mi sembra significhi andare contro un sentimento ormai diffuso nel nostro paese, a prescindere dalle scadenze elettorali e dall'uso strumentale e demagogico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, rispondo io all'onorevole Di Capua. In sostanza, l'emendamento in esame è in linea con la nuova fattispecie prevista dalla legge, nel senso che dà importanza all'introduzione nelle abitazioni. Se una persona si introduce senza violenza, non integra il concetto di violazione del domicilio, come previsto dalla legge.

FABIO DI CAPUA. Ma che state dicendo? È assurdo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).


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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 399
Votanti 356
Astenuti 43
Maggioranza 179
Hanno votato
124
Hanno votato
no 232).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Parenti 2.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 405
Votanti 370
Astenuti 35
Maggioranza 186
Hanno votato
143
Hanno votato
no 227).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Carmelo Carrara 2.37, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 406
Votanti 402
Astenuti 4
Maggioranza 202
Hanno votato
398
Hanno votato
no 4).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 406
Votanti 368
Astenuti 38
Maggioranza 185
Hanno votato
98
Hanno votato
no 270).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 404
Votanti 298
Astenuti 106
Maggioranza 150
Hanno votato
25
Hanno votato
no 273).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Carmelo Carrara 2.47.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea - sia dei colleghi della maggioranza che dell'opposizione - sull'importanza di questo emendamento e soprattutto sulla necessità della sua introduzione ai fini di un coordinamento con le ragioni che hanno ispirato l'introduzione di questa nuova fattispecie di reato.
In buona sostanza, se approvassimo l'articolo così come è stato proposto e come è uscito dalla Commissione, introdurremmo il principio che per il furto in abitazione non è assolutamente previsto l'istituto del fermo di indiziato di reato. Mi pare che ciò cozzi completamente contro le logiche che hanno ispirato il provvedimento e, soprattutto, contro la


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demagogia che continua a regnare in quest'aula, al di là delle etichettature nominalistiche su questo pacchetto sicurezza che è sempre di più un assemblaggio di norme assolutamente disomogenee.
Ricordo, non solo a me stesso ma a tutti i colleghi, che oggi il fermo di indiziato di reato prevede una pena che nel minimo è di due anni e nel massimo è superiore appunto a tale misura. Mi pare che nella formulazione del riformato articolo 384, comma 1, del codice di procedura penale, si escluda completamente la possibilità di procedere al fermo per l'impossibilità di identificare successivamente l'indiziato, in presenza di delitto senza altre aggravanti. Basti fare riferimento al caso classico dello slavo, del nomade che si introduce nell'abitazione senza commettere effrazione e, quindi, senza la possibilità di far valere le altre aggravanti che oggi fanno sì che la pena possa lievitare da tre a dieci anni, in base al testo ancora vigente nell'articolo 625, ultimo comma, del codice penale.
Ecco perché l'innalzamento di queste soglie sarebbe in linea con le ragioni che hanno ispirato l'introduzione di questa fattispecie, conclamata dalla stessa maggioranza, e sicuramente metterebbe al riparo la collettività per quanto riguarda le esigenze di tutela rispetto alla miriade di fatti di microcriminalità che oggi assillano la quiete e la sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Carmelo Carrara 2.47, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 415
Votanti 412
Astenuti 3
Maggioranza 207
Hanno votato
195
Hanno votato
no 217).

Onorevole Saponara, accetta l'invito al ritiro del suo emendamento 2.7?

MICHELE SAPONARA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 416
Votanti 286
Astenuti 130
Maggioranza 144
Hanno votato
76
Hanno votato
no 210).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.35, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 421
Votanti 407
Astenuti 14
Maggioranza 204
Hanno votato
400
Hanno votato
no 7).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Vitali 2.4 e Carmelo Carrara 2.38, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).


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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 416
Votanti 412
Astenuti 4
Maggioranza 207
Hanno votato
187
Hanno votato
no 225).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 417
Votanti 304
Astenuti 113
Maggioranza 153
Hanno votato
92
Hanno votato
no 212).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 423
Votanti 244
Astenuti 179
Maggioranza 123
Hanno votato
30
Hanno votato
no 214).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 418
Votanti 410
Astenuti 8
Maggioranza 206
Hanno votato
168
Hanno votato
no 242).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 2.14-bis.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, l'emendamento posto in votazione è volto a limitare i danni che riteniamo possano derivare a seguito dell'approvazione dell'articolo 2 che prevede che, quando per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, i fatti previsti dall'articolo di cui abbiamo parlato finora sono di lieve entità, la pena sia diminuita da un terzo alla metà. Ritorna qui il discorso del furto della mela senza alcun danno alle cose, quindi ritornano quelle situazioni di bisogno rispetto alle quali possiamo con questo emendamento tentare di dare uno strumento al giudice per irrogare una pena adeguata alla condotta, al fatto e alla personalità del soggetto che ha commesso il reato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.14-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 421
Votanti 266
Astenuti 155
Maggioranza 134
Hanno votato
35
Hanno votato
no 231).


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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 413
Votanti 247
Astenuti 166
Maggioranza 124
Hanno votato
23
Hanno votato
no 224).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Neri 2.33 e Carmelo Carrara 2.40, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 418
Votanti 377
Astenuti 41
Maggioranza 189
Hanno votato
150
Hanno votato
no 227).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Vitali 2.5, Pecorella 2.23 e Mantovano 2.28, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 419
Votanti 373
Astenuti 46
Maggioranza 187
Hanno votato
155
Hanno votato
no 218).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 420
Votanti 404
Astenuti 16
Maggioranza 203
Hanno votato
195
Hanno votato
no 209).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Carmelo Carrara 2.43.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, il mio emendamento tende ad introdurre la possibilità di conferire un'attenuante ad effetto speciale anche ad ipotesi delittuose molto più gravi, quali la rapina e l'estorsione. Esso nasce dal principio che i delitti di rapina ed estorsione non solo sono più gravi ma non vi è dubbio che il delitto di ricettazione, che è un reato susseguente, non è riferibile soltanto ai fatti di furto e quindi non si vede perché non si debba pensare alla medesima attenuante ad effetto speciale allargata anche alle ipotesi di rapina ed estorsione dove avrebbe un carattere premiale più rilevante per l'entità notevole della pena che sarebbe compensata anche dal fatto di poter raggiungere soggetti che commettono reati che, oltre a destare un più grave allarme sociale, colpiscono più precisamente la categoria dei ricettatori che spesso sono coloro i quali istigano alla commissione di reati, quali i furti e le rapine, e in sostanza rischiano poco o nulla.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento


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Carmelo Carrara 2.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 412
Votanti 396
Astenuti 16
Maggioranza 199
Hanno votato
193
Hanno votato
no 203).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 411
Votanti 405
Astenuti 6
Maggioranza 203
Hanno votato
193
Hanno votato
no 212).

CESARE RIZZI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARE RIZZI. Signor Presidente, vorrei sapere se si sia verificato l'ennesimo ribaltone, visto che l'onorevole D'Alema siede al banco del Governo (Applausi).

PRESIDENTE. Bentornato (Applausi - Si ride).

MASSIMO D'ALEMA. Il provvedimento è stato presentato dal mio Governo.

ELIO VITO. È la fine del tuo Governo!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tassone 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 412
Votanti 268
Astenuti 144
Maggioranza 135
Hanno votato
59
Hanno votato
no 209).

Onorevole relatore, è d'accordo se, a seguito della soppressione dell'articolo 1, l'emendamento Neri 2.34 verrà posto in votazione dopo gli emendamenti Pecorella 2.25 e Carmelo Carrara 2.42?

GIOVANNI MELONI, Relatore. Sì, signor Presidente, sono favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 401
Votanti 397
Astenuti 4
Maggioranza 199
Hanno votato
187
Hanno votato
no 210).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Carmelo Carrara 2.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).


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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 408
Votanti 400
Astenuti 8
Maggioranza 201
Hanno votato
187
Hanno votato
no 213).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Neri 2.34, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 417
Votanti 415
Astenuti 2
Maggioranza 208
Hanno votato
411
Hanno votato
no 4).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 2.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 414
Votanti 408
Astenuti 6
Maggioranza 205
Hanno votato
197
Hanno votato
no 211).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Carmelo Carrara 2.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 424
Votanti 397
Astenuti 27
Maggioranza 199
Hanno votato
174
Hanno votato
no 223).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, vorrei brevemente fare la sintesi di ciò che la Camera sta per approvare, ovvero la nuova formulazione di una disposizione in materia penale. Al di là delle molte parole dette (alcune inutili e superflue), vorrei precisare che la nuova formulazione non cambia nulla, né in tema di sicurezza, né in termini di prevenzione derivante da un aggravamento della pena.
Il furto nell'appartamento e lo scippo vengono infatti puniti con la stessa pena attualmente prevista dal codice. L'unica differenza era che, con la formulazione attuale (e, va aggiunto, per una modifica al codice introdotta dal Parlamento in questa tornata repubblicana, cioè per la possibilità della comparazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti anche a effetto speciale), tutte le aggravanti dell'articolo 625-bis venivano ridotte a furto comune, con una pena irrisoria.
Allora, se veramente - così come è stato detto e ripetuto, scusatemi, fino alla nausea - il centrosinistra avesse avuto intenzione di adottare una maggiore severità in ordine a fatti gravi quali sono, appunto, i furti negli appartamenti e gli scippi, avrebbe dovuto semplicemente evitare che potesse operarsi la comparazione, ottenendo così che il furto negli appartamenti e lo scippo, specie se accompagnati da un'altra aggravante, fossero puniti con una pena seria, quella da tre a dieci anni, come il codice prevedeva. Con la nuova formulazione del centrosinistra, sia o no


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un nuovo reato, chi commette un furto in appartamenti soggiace ad una pena che consentirà tutti i benefici, consentirà la concessione della sospensione condizionale della pena: in sostanza, sconterà pochi mesi di reclusione. Se la sicurezza passa per il codice penale - ma io non ne sono assolutamente convinto -, questa non è una norma a vantaggio della sicurezza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, colleghi, dovrei riprendere adesso quasi integralmente le considerazioni che ho svolto all'inizio dell'esame dell'impianto emendativo dell'articolo 2, ma ve lo risparmio, per ragioni di brevità. Dalla discussione che ne è emersa, però, si evince con maggiore chiarezza che questa configurazione di reato autonomo per lo scippo e per il furto in appartamento viene intesa dalla maggioranza come una mera operazione di facciata, una caramella da dare al cittadino per dimostrargli di aver riconsiderato con maggiore severità queste due tipologie di reato. I cittadini, invece, devono poter comprendere che le cose sono rimaste assolutamente come erano, per quanto riguarda l'efficacia dell'irrogazione della pena. Per dare un segnale alla cittadinanza si poteva seguire un'altra strada, quella della comparazione, evitando un uso smodato della concessione della sospensione condizionale della pena.
In conclusione la Lega nord Padania, concordando sul principio, ma non volendo avallare un'operazione che puzza molto di elettorale, si asterrà nella votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Anche il mio gruppo si asterrà. Debbo ripetere le considerazioni già svolte? Non lo farò. Voglio dire, però, che se non ci fosse stata un'altra via per conseguire lo scopo, si sarebbe potuta comprendere questa operazione, ma la via più diretta era invece quella di vietare la comparazione quando ricorrono determinate circostanze. Avremmo raggiunto lo stesso risultato con buona pace sia per noi sia per voi. Non ho capito per quale motivo si è voluto tentare di creare questa famosa figura autonoma, che tanto autonoma non è. Come ho già detto, infatti, non possiamo fare violenza alle cose perché queste, alla fine, si vendicano.
Non riuscirete a conseguire il risultato che vi siete prefissi, perché l'elemento costitutivo è quello senza il quale non esiste quella figura di reato. In questo caso si tratta di furto, cari signori, con o senza la famosa circostanza dell'introduzione nell'appartamento.
Non avendo voluto aumentare la pena, si tratta di una norma ad ostentationem, perché non soddisfa un'esigenza sentita. Nessuno ha risposto alle mie argomentazioni tecniche. Sarebbe stato più vicino al mio modo di vedere punire questi reati con tre anni di reclusione: questa norma, invece, è solo acqua fresca. Se continuate ad approvare norme in base alle quali in carcere non ci andrà più nessuno fino a tre anni, non capisco quale obiettivo intendiate perseguire.
Annuncio che il mio gruppo si asterrà dal voto proprio perché intendiamo garantire la sicurezza ai cittadini, ma la via da seguire non è questa. Bisogna infatti scoprire gli autori dei reati, perché la sicurezza si garantisce con il controllo del territorio e con i vigili di quartiere, come abbiamo già detto e ridetto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Capua. Ne ha facoltà.

FABIO DI CAPUA. Signor Presidente, mantengo al momento un giudizio sospeso sull'articolo 2, perché sono stati sollevati rilievi da parte del centrodestra in merito alla presumibile inutilità del provvedimento. Vorrei che l'Assemblea fosse messa


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a conoscenza della reale portata di questo articolo 2. Continuo a ritenere, infatti, che la soppressione dell'articolo 1, relativo alla sospensione condizionale della pena, abbia provocato un depotenziamento di alcuni aspetti del provvedimento.
Se il passaggio è quello riferito da alcuni colleghi relativamente all'innalzamento del minimo della pena pecuniaria e all'individuazione di una fattispecie particolare di reato, che dovrebbe comportare ricadute che dovrebbero essere rese note, è difficile esprimere una valutazione consapevole. Cari colleghi, ci aspettiamo di sapere se il Parlamento, la maggioranza ed il Governo, oltre a prevedere tolleranza zero nei confronti dei motociclisti che non indossano il casco e dei tifosi violenti negli stadi, intendano assumere un atteggiamento di tolleranza zero anche nei confronti della delinquenza quotidiana. Questa è la richiesta che ci viene fatta dalla gente.
Ho l'impressione che persista un atteggiamento di «giustificazionismo» del reato che non è più di grande attualità. La tutela dei diritti dei poveri diavoli che delinquono per la propria sopravvivenza è un argomento che non regge. Ci sono infatti dei poveri diavoli che hanno assicurato ai propri figli una vita dignitosissima, senza tuttavia commettere reati. Lo stesso Tony Blair, leader della sinistra europea in Gran Bretagna, ha invertito la rotta sul discorso del giustificazionismo sociale del reato.
È dunque necessario essere estremamente chiari su questo aspetto, non solo con i colleghi parlamentari che non hanno seguito i lavori in Commissione, ma con l'intero paese.

GIOVANNI MELONI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MELONI, Relatore. Credo che abbia ragione l'onorevole Di Capua quando afferma che a questo punto è necessario fare chiarezza sulla portata di questa norma, che risponde innanzitutto alle esigenze derivanti dall'allarme sociale destato da un certo tipo di reato, come molte forze politiche hanno denunciato anche in quest'aula. A mio avviso, la norma fornisce una risposta di grande equilibrio, senza indulgere ad inclinazioni assolutamente repressive e, nel contempo, senza alcuna timidezza nell'indicare una strada più rigorosa rispetto al passato per la repressione di questo tipo di reati.
Le argomentazioni dell'onorevole Marotta mi paiono interessanti ed acute come al solito, ma in questo caso sono fuor di luogo; se tali argomentazioni fossero giuste, come ha osservato l'onorevole Borrometi, da molto tempo la giurisprudenza avrebbe dovuto dichiarare che il reato di rapina così com'è configurato nel codice attuale non è nient'altro che un'aggravante del furto. Pertanto sotto questo profilo ribadisco che il legislatore, chiamato a definire gli elementi costitutivi del reato, in questo caso - giustamente - trasforma in figura autonoma di reato ciò che era precedentemente previsto come aggravante.
Qual è l'effetto che questa trasformazione comporta? L'onorevole Taradash tende a far credere a quest'Assemblea che ciò non abbia alcun effetto e che tutto si risolva in una differenza di 400 mila lire rispetto alla multa. Allora sarà bene fornire una spiegazione chiara. L'effetto è che, escludendosi il bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti - onorevole Copercini, lei che appartiene ad una forza politica particolarmente attenta a questi aspetti -, non sarà più possibile per un furto in appartamento, comparate le attenuanti con le aggravanti, stabilire una pena a partire da un minimo di quindici giorni, com'è attualmente. Escludendo questo bilanciamento, essendo il minimo della pena per un furto in appartamento pari a sei anni e supposto inoltre che vengano concesse le attenuanti, il minimo sarà di quattro anni: questo è l'effetto. Onorevole Copercini, la prego di considerare come stanno realmente le cose!
Quanto alle altre aggravanti, quando sarà possibile procedere al bilanciamento, non sarà comunque consentito, sulla base


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delle modifiche che abbiamo apportato, partire da un minimo di quindici giorni, bensì riferirsi ad un minimo di sei mesi. Affermare che questa norma non comporta alcuna differenza significa affermare il falso, e ciò avviene o perché lo si vuole comunque affermare oppure perché non si è capito il meccanismo. Se l'onorevole Di Capua ha ragione nel chiedere spiegazioni chiare, a me sembra che ciò sia chiaro e che si possa dire che la maggioranza sta proponendo una modifica rilevante, ma molto equilibrata perché non si lascia prendere da tendenze né giustificazioniste né forcaiole. Per questi motivi, credo che la norma debba essere approvata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, mi pare che i colleghi del centrodestra abbiano abbondantemente dimostrato che l'articolo 2 costituisce effettivamente un'operazione di mera facciata. Il tentativo dell'onorevole Meloni non può convincerci del contrario. Basta leggere l'articolo 624-bis, primo, secondo e terzo comma, e paragonarlo con le pene previste dai commi 1 e 4 dell'articolo 625 del codice penale e con la norma relativa al concorso di più circostanze aggravanti, per rendersi conto che le pene della reclusione sono le stesse, salvo una variante per quanto riguarda le pene pecuniarie. Per evitare il rischio di far scendere la pena al di sotto di certi minimi, abbiamo proposto due emendamenti finalizzati a bloccare il meccanismo della comparazione previsto dall'articolo 69 del codice penale. Se l'Assemblea avesse approvato questi emendamenti, il discorso sarebbe già concluso. È chiaro che ci troviamo di fronte ad un'operazione che non può certamente suscitare il nostro entusiasmo. Per questo motivo, ci asterremo dalla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (
Vedi votazioni).
(Presenti 386
Votanti 221
Astenuti 165
Maggioranza 111
Hanno votato
213
Hanno votato
no 8).

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Intervengo non solo per suggerire che a questo punto forse converrebbe sospendere l'esame del provvedimento, ma anche per dire che siamo compiaciuti del fatto che il ministro Bianco si sia reso disponibile a partecipare ai lavori dell'Assemblea. Vorrei ricordare che ieri il gruppo di Forza Italia aveva presentato un'interrogazione a risposta immediata del collega Frattini al ministro dell'interno, relativa al rischio di vari fenomeni di violenza, anche politica, che si stanno verificando nel nostro paese. Dagli uffici, ci era stato risposto che il ministro Bianco non avrebbe potuto essere oggi alla Camera; per questo, abbiamo presentato un'altra interrogazione a risposta immediata rivolta al ministro dell'ambiente. Ora è evidente che sono venute meno le ragioni istituzionali che avrebbero portato il ministro Bianco ad essere assente dalla Camera per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata; chiediamo, pertanto, che egli partecipi alle 15 al question time e ripresentiamo l'interrogazione del collega Frattini.
Presidente, non è possibile che i ministri - non ce l'ho con il ministro Bianco, ma parlo in generale - ritengano di essere presenti in aula, se devono


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«portare a casa» un provvedimento e di non esservi se, invece, devono venire a rispondere alle interrogazioni dell'opposizione. Essere presenti nelle fasi del sindacato ispettivo è un loro dovere; se il ministro Bianco è in aula alle 13, riteniamo lo possa essere anche alle 15; pertanto, Presidente, la prego di prendere atto della disponibilità del ministro Bianco ad essere in Parlamento e di ripristinare la nostra originaria interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, lei mi attribuisce facoltà divinatorie. Ministro Bianco, lei ha ascoltato?

ENZO BIANCO, Ministro dell'interno. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Non è detto che il ministro Bianco, ora presente, non abbia impegni istituzionali alle 15 e non posso farmi io interprete delle sue necessità. Onorevole ministro, lei ha impegni alle ore 15 (Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia)?

ENZO BIANCO, Ministro dell'interno. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Preso atto che il ministro Bianco è impegnato, l'ordine del giorno resta immutato.

ELIO VITO. Ma siamo seri! Ci sono dei doveri!

PRESIDENTE. Onorevole Meloni, la prego di esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi.

ELIO VITO. Ma avevo proposto di sospendere i lavori!

PRESIDENTE. Onorevole Vito, dobbiamo concludere l'esame degli articoli aggiuntivi.
Prego, onorevole Meloni.

GIOVANNI MELONI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Neri 2.03 e Ascierto 2.02.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Neri 2.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 373
Votanti 367
Astenuti 6
Maggioranza 184
Hanno votato
161
Hanno votato
no 206).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Ascierto 2.02.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo che venga conferita alla polizia municipale, alle polizie locali, la qualifica di polizia giudiziaria su tutto il territorio nazionale. La nostra proposta è realmente innovativa. Tra l'altro, il Governo ha già dimostrato la sua disponibilità ad accettare la nostra proposta in occasione dell'esame di un altro provvedimento in seno alla I Commissione. Io ritengo che, anticipando i tempi, questa norma potrebbe già diventare operativa inserendola, con il mio articolo aggiuntivo, nel progetto di legge al nostro esame.

MASSIMO BRUTTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.


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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO BRUTTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Come è ben noto all'onorevole Ascierto, esiste un disegno di legge che è stato ridotto nelle sue dimensioni sulla base di un lavoro accurato svolto dal Comitato ristretto con il contributo di tutti i gruppi parlamentari. Il Governo desidera fortemente che quel disegno di legge, con il consenso più ampio possibile, diventi legge entro la fine della legislatura. A questo proposito, invito l'onorevole Ascierto, con il quale ci siamo trovati d'accordo più volte su punti specifici di questa proposta, a ritirare il suo articolo aggiuntivo 2.02 con l'impegno, che credo debba essere comune, a mandare avanti e ad approvare la legge. Mi sembrerebbe sbagliato intervenire in questo momento su una materia così delicata con una norma così parziale e frammentaria, laddove il provvedimento al quale abbiamo lavorato insieme contenga una disciplina organica.

PRESIDENTE. Onorevole Ascierto, accoglie l'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 2.02 formulato dal rappresentante del Governo?

FILIPPO ASCIERTO. Sì, lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ascierto.

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