Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 844 del 24/1/2001
Back Index Forward

Pag. 4


...

La seduta, sospesa alle 9,15, è ripresa alle 9,45.

Si riprende la discussione del testo unificato dei progetti di legge n. 465 ed abbinati.

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 465)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mantovano 01.01.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, vorrei far presente che il mio articolo aggiuntivo persegue l'obiettivo di rafforzare le garanzie di sicurezza dei cittadini e di certezza della pena, perché concerne la disciplina della libertà condizionale, parificando alla valutazione sfavorevole del soggetto che la chiede, sotto il profilo della recidiva, la consumazione di uno di quei diritti di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, che già costituisce oggetto di preclusione al fine di ottenere altri benefici.
Non riesco, quindi, a comprendere il parere negativo espresso dalla Commissione e soprattutto quello espresso dal Governo: invito pertanto l'Assemblea ad approvare il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, annuncio che anch'io voterò a favore di questo articolo aggiuntivo per le stesse ragioni illustrate dall'onorevole Mantovano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi, anche per consentire loro di esprimere un voto più ragionato, che noi voteremo contro l'articolo aggiuntivo Mantovano 01.01 perché la Commissione ha presentato, rispetto alla questione relativa alla sospensione condizionale della pena, un emendamento avente una formulazione estremamente equilibrata che, se verrà approvato, renderà più difficile la concessione di liberazione condizionale in caso di recidiva. Nel contempo, si lascia la possibilità al magistrato di valutare i fatti minimi rispetto ai quali una seconda sospensione risponde certamente ad un criterio di equità e di giustizia che sarebbe unanimemente condiviso.
Per queste ragioni, invito il collega Veltri a rivedere la sua posizione, perché credo che l'emendamento della Commissione possa essere da lui ritenuto soddisfacente.


Pag. 5

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mantovano 01.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 333
Votanti 331
Astenuti 2
Maggioranza 166
Hanno votato
156
Hanno votato
no 175).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Vitali 1.1, Pisapia 1.3, Carmelo Carrara 1.5 e Parenti 1.6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'articolo 1 è emblematico di tutto il provvedimento, che definirei una riforma gattopardesca, nel senso che modifica l'articolo 164 del codice penale sostituendo una formula con un'altra.
La formula scelta nella proposta della maggioranza appare meno corretta di quella prevista nel codice perché introduce criteri che già esistono: infatti già oggi il giudice deve valutare in concreto se vi siano gli elementi per concedere o meno la sospensione condizionale. L'attuale espressione è «presume» e la presunzione nasce proprio da quegli elementi che oggi si vogliono introdurre nella norma; in sostanza è, ancora una volta, un modo per simulare un avanzamento, mentre in realtà le cose stanno esattamente come già sono disciplinate nel codice.
Mi pare dunque che siamo in presenza di un modo per riscrivere scorrettamente una norma che è già scritta in modo corretto nel codice del 1930; pertanto votare a favore di questa disposizione invece di sopprimerla significa creare semplicemente confusione nell'interpretazione di una norma che ha sempre funzionato in modo soddisfacente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, richiamandomi alle considerazioni del collega Pecorella vorrei osservare che oggi si può concedere il beneficio se, in relazione alle circostanze indicate nell'articolo 133 del codice penale, si può presumere che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Affermare questo o dire che il giudice abbia specifici elementi per presumere questo è la stessa cosa.
Per quanto riguarda la disposizione più restrittiva, secondo la quale non si può concedere per la seconda volta il beneficio se un soggetto commette un reato della stessa indole, vuol dire punire chi è incensurato nel momento in cui il condannato raggiunto da sentenza definitiva non può essere arrestato.
Il legislatore del 1930 aveva previsto che la commissione di un secondo reato, anche se la pena non superava i due anni, non solo poteva comportare la non concessione del beneficio, bensì anche la revoca del primo beneficio. Lasciamo un po' di discrezionalità al giudice invece di vincolarlo in questo modo, dato che l'istituto della sospensione di norma è previsto a favore dell'incensurato.
Ritengo dunque che l'articolo 1 debba essere soppresso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Desidero aggiungere a quanto hanno affermato gli onorevoli Pecorella e Marotta che gli articoli 163, 164 e seguenti del codice penale, che riguardano la sospensione condizionale della pena, sono tra le norme migliori del nostro codice ed è pertanto assurdo modificarli. Se vi sono stati dei problemi per


Pag. 6

cui talvolta sono state concesse sospensioni condizionali in deroga ed in violazione a quanto previsto dalla legge, ciò è dovuto ad una carenza organizzativa e ad una mancanza di informatizzazione alla quale non si è posto rimedio, pur non essendo necessario provvedere con interventi di carattere legislativo.
Le norme previste nel testo licenziato dalla Commissione rischiano di essere controproducenti se si considera che l'articolo 165 del codice penale prevede espressamente, a tutela delle vittime - ed è una norma molto efficace -, che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata all'adempimento dell'obbligo della restituzione, al pagamento della somma liquidata per il risarcimento del danno, alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, all'eliminazione, cioè, delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Raccomando pertanto l'approvazione del mio emendamento soppressivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Presidente, recupero positivamente le osservazioni svolte dagli altri colleghi firmatari, in buona sostanza, dello stesso emendamento. Si tratta di una disposizione assolutamente inutile, se non addirittura dannosa, perché toglierebbe qualsiasi discrezionalità al giudice ed introdurrebbe un criterio di obbligatorietà che, comunque, è salvaguardato dalle norme di chiusura e di recupero dell'articolo 165 del codice penale; oltretutto, con la locuzione novellata dell'articolo 164, secondo la quale il giudice dovrebbe avere specifici elementi per ritenere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, non si fa che ribadire un concetto non di disponibilità effettiva, ma di presunzione perché il giudice deve avere elementi per poi valutare. Si tratta di un giudizio di prognosi e non di un giudizio che recepisce le disponibilità, in termini fattuali, degli elementi di valutazione sulla base dei quali si disporrà e si concederà la sospensione condizionale della pena.
Per questi motivi, esprimeremo voto favorevole sugli identici emendamenti al nostro esame.

MAURO GUERRA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Onorevole Paissan, la prego!

MAURO GUERRA. Prima che si entri nel vivo delle votazioni, la pregherei di procedere al controllo delle tessere per evitare che la disposizione sia recepita in modo polemico da qualche parte dell'aula. Si tratta di un provvedimento delicato sul quale probabilmente vi saranno votazioni trasversali, con posizioni diverse all'interno dello stesso schieramento; per questo motivo, la prego sin d'ora di disporre il controllo delle tessere e di prestare particolare attenzione alla presenza dei deputati in aula e alle modalità di votazione. Grazie.

PRESIDENTE. Prego sin d'ora - in una situazione tranquilla - i deputati segretari di procedere al controllo delle tessere (I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Presidente, intervengo perché la sospensione condizionale della pena ha costituito nelle vicende del nostro paese uno degli scandali più rilevanti in assoluto. Dai dati forniti dal Ministero della giustizia, risulta che imputati e condannati hanno usufruito della sospensione condizionale della pena anche dieci volte; si dice che ciò sia avvenuto per ragioni organizzative, ma le cose sono andate così. Al collega Bonito, che cortesemente mi richiamava e mi sollecitava a leggere il subemendamento della Commissione, devo dire che l'avevo letto e non ero d'accordo; chiedo al relatore di fermarsi


Pag. 7

alla parola «condanna» e di cancellare le parole «per delitti della stessa indole» perché non vorrei che una persona commettesse dieci delitti diversi, magari più gravi, e usufruisse della sospensione condizionale della pena.

PRESIDENTE. Avverto che hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto gli onorevoli Mancuso, Saponara e Soda. Devo ricordare agli onorevoli Mancuso e Saponara che, avendo già parlato un esponente del loro gruppo, interverranno a titolo personale con il limite di tre minuti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, sebbene il mio appoggio alla tesi esposta dall'onorevole Pecorella non sia necessario, mi consenta di aggiungere un argomento tecnico di principio alla tesi che egli ha propiziato. Nel linguaggio giuridico e nelle istituzioni di questo tipo vi sono istituti i quali, indipendentemente dalla loro collocazione, hanno un contenuto espressivo ed un valore unitario. Nel codice civile è definita «presunzione», in una accezione appunto generale, come quel giudizio che si ricava da un fatto noto. L'articolo 2727 del codice civile infatti...

PRESIDENTE. Non perda tempo, onorevole Mancuso: lo sappiamo!

FILIPPO MANCUSO. Non perdo tempo, signor Presidente. Così recita l'articolo 2727: «Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato». Dunque, quando il nostro codice penale attuale, all'articolo 164, attribuisce al giudice penale, ai fini della sospensione, il potere di «presumere», non fa altro che esprimere, con diverse parole, il concetto medesimo della norma in discussione. La nuova formulazione dell'articolo 164 del codice penale è dunque un qualcosa che complica sul piano generale l'idea, il valore giuridico della «presunzione» e operativamente si presta a determinare confusioni interpretative. Meglio lasciare le cose come stanno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, anch'io invito a votare a favore dell'emendamento Vitali 1.1, di cui peraltro sono cofirmatario. In sostanza, la nuova formulazione dell'articolo 164 è inutile e risponde all'aspetto demagogico di tutto l'impianto del «pacchetto sicurezza». L'onorevole Veltri poc'anzi ha detto che la concessione della sospensione condizionale della pena ha rappresentato un vero scandalo poiché tante volte la sospensione condizionale è stata concessa anche andando oltre le previsioni della legge. Ciò dipendeva a volte, in passato, dalla mancanza di strutture e di strumenti adeguati, nel senso che i casellari giudiziali non erano aggiornati e quindi non c'era la possibilità di consultarli immediatamente. Adesso, dopo stanziamenti di vari miliardi in quel campo, immediatamente si può consultare il casellario giudiziale; è possibile pertanto concedere la sospensione condizionale della pena solo a coloro che ne sono meritevoli. Ovviamente, tutto dipende poi dall'applicazione che della norma fa il giudice. Anche oggi, con l'attuale formulazione, il giudice può applicare la sospensione condizionale della pena solo quando l'interessato è meritevole. E quest'ultima valutazione tiene conto degli elementi indicati nell'articolo 133 del codice penale: sono quelli gli elementi su cui si basa la presunzione del giudice che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, quella che viene affrontata nel primo articolo di questo provvedimento è una


Pag. 8

materia di particolare delicatezza e complessità e mi pare che anche il modo in cui si sta svolgendo il dibattito in aula lo dimostri. I diversi interventi che abbiamo ascoltato, da diverse parti degli schieramenti politici, hanno cercato di fare riferimento non tanto a posizioni di tipo ideologico, quanto piuttosto all'adeguatezza o meno delle norme attualmente contenute nel codice penale (mi riferisco ovviamente all'articolo 164 del codice penale ma anche agli altri che a questo sono collegati, all'articolo 133 ed anche all'articolo 168, concernente la revoca della sospensione) e all'opportunità o meno di novellare questo tipo di articoli.
A me pare che, se noi riflettiamo bene in relazione non tanto al testo dell'articolo 1 ma in riferimento al testo dell'emendamento 1.10 della Commissione, ci accorgiamo che di questo tipo di emendamento della Commissione - anche se è stato un parto sofferto, al quale ho personalmente assistito partecipando al Comitato dei nove; anche in quella sede, vi è stata una forte riflessione e sono stati valutati tutti i pro e tutti i contro - e di questa innovazione non si sente la necessità. Noi abbiamo l'articolo 164 del codice penale che prevede in quali ipotesi possa essere data la sospensione condizionale della pena e fa riferimento all'articolo 133, che è quello che riguarda la gravità del reato; prevede altresì, al secondo comma, nn. 1) e 2), quando non può essere concessa la sospensione condizionale e, al comma 4, stabilisce, nel primo periodo, che «la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta», mentre nel secondo periodo che «Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163».
D'altra parte, anche l'articolo 168 del codice penale prevede la possibilità di revoca della sospensione.
Da questo punto di vista, pur comprendendo le finalità che hanno spinto la Commissione a proporre questa innovazione, ma non condividendole, a me pare che aggiungere quella previsione al quarto comma dell'articolo 164 del codice penale (che si apre con un divieto: «La sospensione condizionale della pena non può essere concessa» e che continua con una deroga o con un'eccezione a questo divieto) formulando un terzo periodo che preveda un'eccezione all'eccezione - che è a sua volta eccezione rispetto all'affermazione contenuta nel primo periodo -, possa semplicemente creare una grande confusione e soprattutto rischiare che, al di là delle intenzioni che hanno spinto a questo tipo di innovazione, non si pervenga al risultato di migliorare il codice penale, che è un risultato che io credo tutti in questo Parlamento dobbiamo perseguire quando innoviamo il codice penale o, per altri aspetti, il codice di procedura penale.
È per questo motivo, che i deputati Verdi voteranno a favore, condividendo anche le osservazioni poc'anzi fatte dal collega Pisapia, degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Onorevole Cambursano, è inutile che si agiti a cercare la tessera, perché è qui sul banco della Presidenza!

RENATO CAMBURSANO. Non sono affatto agitato!

PRESIDENTE. La venga a prendere, però (Commenti del deputato Cambursano)!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Presidente, io non condivido le osservazioni degli onorevoli Pisapia, Mancuso, Saponara e Boato.
È vero che il principio di presunzione è ben definito, onorevole Mancuso, ma è vero anche che non è arricchendo o diminuendo le formule della legge che si potranno risolvere alcuni problemi che preoccupano le nostre comunità. È però altrettanto vero che, non solo gli operatori del diritto, non solo i giuristi, ma anche i cittadini avvertono costantemente l'assenza


Pag. 9

totale di un principio di responsabilità di chi esercita la giurisdizione quando vengono concesse sospensioni condizionali della pena che per le comunità, reagendo a determinati fatti, non trovano fondamento. E molte volte quando si va poi a dover capire le ragioni di alcune sospensioni condizionali della pena, per chi ha già manifestato tanti elementi che portano a dire che si è avviato su una strada delittuosa con scarse possibilità di ritorno, nelle pronunce dei giudici si trovano delle formule ripetitive tralaticie che si esauriscono nel dire che sussistono le condizioni di cui all'articolo 133 per concedere la sospensione condizionale della pena.
Orbene, con l'intervento normativo che si fa in questa sede - nella consapevolezza dei limiti che la legge ha in una strategia di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa (perché, accanto ad essa, ci vogliono le risorse, il controllo del territorio, l'intelligence ed altre questioni e cose che noi sappiamo) - si invitano i giudici a indicare gli specifici elementi che sorreggono e motivano una valutazione di futura astensione del condannato dal commettere reati, cioè si attua e si impone un meccanismo autentico di responsabilità per i giudici. Oggi, tutti voi lo sapete (anche l'onorevole Pecorella credo che sia ben consapevole di questo, e anche l'onorevole Saponara), se voi provate a fare un monitoraggio delle decisioni dei giudici penali italiani in tema di sospensione condizionale della pena, troverete una frase che si ripete a prescindere dal fatto, dal condannato e dal contesto nel quale il crimine o il reato si è realizzato; in altre parole, manca costantemente una risposta da parte del giudice italiano a quell'interrogativo che le comunità si pongono: perché è stato arrestato e perché è stato immediatamente scarcerato?
Orbene, questo testo si rivolge direttamente ai giudici per dire: esercitate questa facoltà secondo la valutazione vostra, propria, autonoma nei parametri dettati dall'articolo 133 sulla natura del reato, sulla condotta del reo e su tutte le altre circostanze ivi indicate, ma specificate le ragioni attraverso le quali voi esprimete questa valutazione e questo giudizio.
Il riferimento agli specifici elementi ha questo significato, quindi non è superfluo perché oggi non c'è un obbligo del giudice di specificare gli elementi attraverso i quali egli perviene a questa valutazione. Non si complica l'interpretazione, anzi si arricchisce quella interpretazione attraverso la quale, da fatti noti che si devono specificamente indicare, si opera la prognosi di futura astensione dal reato, che è il fatto ignoto e futuro.
Onorevole Saponara, questa non è una modifica legislativa di segno o di sapore demagogico perché poi i nostri cittadini non sono arretrati culturalmente e percepiscono gli eventi; si tratta invece di instaurare un rapporto di più autentica responsabilità tra l'esercizio della giurisdizione e domande della comunità.
I cittadini italiani non vogliono tutti dentro o tutti fuori, ma vogliono che la giustizia sia esercitata con un profondo senso di responsabilità. Se il legislatore, dettando delle norme più chiare, più specifiche, più dettagliate, imponendo degli obblighi rigorosi ai magistrati aiuta questo processo, di fatto compie in questo modo il suo dovere.
Perciò invito l'onorevole Boato e i colleghi del gruppo dei Verdi a ripensare il loro atteggiamento che sbrigativamente, secondo me, è stato espresso sull'onda di valutazioni sommarie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, da quando l'uomo ha imparato a scrivere è passato qualche millennio, per cui abbiamo numerosi esempi di leggi scritte nel passato in modo chiaro ed univoco, in modo che tutti potessero capirle ed interpretarle; teniamo presente inoltre che queste leggi scritte primigenie derivavano da una tradizione legislativa orale, che magari durava da moltissimi anni. Siamo di fronte, quindi, a norme


Pag. 10

che vengono da molto lontano. Se, arrivando ai giorni nostri, prendiamo l'uomo della strada, un comune cittadino, e gli diciamo che abbiamo compiuto un passo notevole di civiltà giuridica sostituendo le parole «il giudice presume» con il «giudice ha specifici elementi per ritenere», non so se egli sia in grado di comprendere: mi sembra un passaggio da considerare dal punto di vista filologico. D'altronde, l'onorevole Mancuso ha bene espresso alcune considerazioni in proposito, che faccio mie.
Una legge deve essere scritta chiaramente ed esprimere concetti fondamentali, chiari, comprensibili da tutti. Mi piace quello che ha detto or ora l'onorevole Soda, paragonando la formula giuridica contenuta in una legge con la formula matematica: sono due cose completamente opposte. Se in un formula matematica si cambia un coefficiente o un percorso procedurale, il risultato cambia completamente (e cambia l'effetto fisico eventualmente collegato alla formula stessa); viceversa, la formula giuridica di una legge si presta ad interpretazione. Allora, vorrei estendere il concetto espresso dall'onorevole Soda: se si voleva essere chiari, bisognava introdurre un principio di responsabilità del giudice, cioè di colui che assume i provvedimenti di sospensione condizionale della pena. Vi è stato un uso ed un abuso dei relativi articoli del codice: ebbene, rendiamoli chiari, applichiamo un principio di responsabilità ed un obbligo di motivazione.
Se, anziché cambiare due parole, che al massimo lasciano le cose inalterate (a parte una parvenza filosofica di cambiamento), si vogliono apportare reali cambiamenti, bisogna scriverlo in modo chiaro e limpido. Vi devono essere l'obbligo di motivazione e, soprattutto, l'obbligo di assunzione di responsabilità: se vi è un abuso nella sospensione condizionale della pena, questo deve essere perseguito, anche a carico di chi lo ha posto in essere, pure se è un magistrato (Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, quello della sospensione della pena è un problema reale, esiste: tuttavia, è di ordine non legislativo, ma organizzativo ed amministrativo. Vi è, come è stato ricordato, un ritardo nell'aggiornamento dei certificati penali, ma prima ancora un ritardo nell'iscrizione delle condanne nel casellario giudiziario derivante da carenza di personale, oltre che di mezzi. Vi è anche, in certi casi patologici, un problema di diligenza di chi è chiamato ad applicare le norme e non aggiorna i certificati penali in relazione all'avvio dei giudizi.
Sono dell'avviso che, quando si incide sul codice, in particolare quello penale, si debba avere una sorta di modica quantità degli interventi; chiedo all'onorevole Soda, che ho ascoltato con attenzione, se gli risulti che la Corte di cassazione ha confermato, in qualche caso, decisioni nelle quali mancava una motivazione sulla sospensione della pena deducendola dai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale. Lo chiedo perché a me non risulta assolutamente, ma può darsi che, in questo caso, da parte mia vi sia una carenza di aggiornamento sul punto.
È comodo pensare di risolvere, con un tratto di penna, un problema che non è di formulazione della norma, ma di organizzazione, al fine di applicarla in concreto. Mentre la presunzione contenuta nella norma attuale consente al giudice di spaziare, e quindi di motivare la decisione, il riferimento agli specifici elementi crea problemi e ci porrà di fronte ad incertezze e contrasti giurisprudenziali. Quali saranno questi specifici elementi? Per quanto riguarda l'età, essa è già ricavabile dall'articolo 133; si fa poi riferimento alle condizioni economiche, alle condizioni sociali, ma nulla di più significativo e di più incisivo deriverà dalla nuova formulazione se non confusione.
A questo punto della discussione, comunque, non vi è soltanto un dato tecnico,


Pag. 11

ma anche e soprattutto un dato politico. Rifondazione comunista non fa parte della maggioranza e, già da tempo, si era dissociata dal merito del provvedimento in esame; il dato politico della mattinata di oggi è che, già sul primo articolo di quello che viene presentato come un disegno di legge estremamente significativo per qualificare la maggioranza sul tema più importante del momento, la sicurezza, la maggioranza si mostra divisa, frantumata, non esiste. È singolare chiedere all'opposizione collaborazione sul provvedimento, posto che noi l'abbiamo sempre fornita laddove vi siano stati gli spazi per farlo. L'esperienza di ieri sera, l'approvazione unanime della legge riguardante i collaboratori di giustizia, ne è l'ultima conferma in ordine di tempo. Comunque, dicevo, trovo singolare chiedere all'opposizione collaborazione, quando non si comprende quale sia il testo condiviso dalla maggioranza, ammesso - ripeto - che quest'ultima abbia una linea sulla sicurezza. Da due anni questo pacchetto «pende» davanti al Parlamento e viene riesumato, uso questo termine in senso tecnico, in coincidenza con l'affissione dei manifesti del candidato leader del centrosinistra, Francesco Rutelli, che richiamano il tema della sicurezza. Dobbiamo votare l'articolo 1 nel primo dei rami del Parlamento che esamina il provvedimento e ci troviamo di fronte ad una frantumazione della maggioranza rispetto alla quale non siamo in grado di dire nient'altro che questo: abbiamo pazienza, come l'abbiamo avuta fino ad ora, però mettetevi d'accordo e, prima che noi esprimiamo il nostro parere, che comunque sul punto specifico sarà favorevole alla soppressione, vorremmo conoscere la posizione univoca della maggioranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crema. Ne ha facoltà.

GIOVANNI CREMA. Signor Presidente, l'onorevole Parenti ha ampiamente illustrato la nostra posizione in occasione della discussione sulle linee generali del provvedimento in esame. Se si fosse trovata una soluzione tecnico-giuridica per colpire più efficacemente la microcriminalità, sulla quale vi è allarme sociale nelle grandi realtà urbane, saremmo stati perfettamente d'accordo, ma l'attuale formulazione non ci soddisfa ed è indubbio che si presti ad equivoci. Peraltro, quanto affermato dal collega Soda in maniera così precisa si riferisce, a mio parere, ad un testo che non è quello in discussione poiché oggi, nell'articolato in esame, sul quale dovremmo esprimere il nostro voto, non troviamo traccia di tutto ciò. Pertanto, mi associo alle motivazioni dell'onorevole Boato e dichiaro il voto favorevole dei deputati Socialisti sugli emendamenti in discussione, di cui uno presentato dall'onorevole Parenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Signor Presidente, non entro nel merito politico della questione, affrontato dall'onorevole Mantovano, sia pure con qualche ragione, viste le dichiarazioni dei Verdi e dei Socialisti. Ora siamo alla prova dell'aula di un provvedimento che dovrebbe costituire un momento qualificante per la stessa maggioranza.
Per quanto riguarda il problema della sospensione condizionale della pena, siamo d'accordo sul testo condiviso dal Comitato dei nove e che ora è all'esame dell'Assemblea in quanto, come ha già anticipato l'onorevole Soda, del quale riprendo le argomentazioni, abbiamo voluto soltanto dire ai giudici di motivare espressamente il rifiuto di concessione o la concessione della sospensione condizionale della pena.
Spesso e volentieri si dice che si lascia troppa discrezionalità ai giudici; in questo caso siamo intervenuti per cercare di limitare la discrezionalità del magistrato, quindi, in questo momento il legislatore sta facendo il suo dovere cercando di fissare dei paletti entro i quali il giudice


Pag. 12

deve rispondere alla richiesta di concessione o meno della sospensione condizionale della pena.
Siamo, quindi, favorevoli al testo della Commissione e pertanto voteremo contro gli emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà per tre minuti.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, sono fermamente convinto che il testo dell'articolo 1 risponda ad esigenze che sono state più volte puntualizzate sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina.
Non si tratta di stabilire l'abolizione della sospensione condizionale della pena né di fissare una regola inutile, come è stato detto, con motivazioni francamente non convincenti. Si tratta di fissare regole precise per la concessione della sospensione condizionale. Il verbo che si usa nel testo, in cui si dice che il giudice ha specifici elementi per «ritenere» che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, sta proprio a significare che si sostituisce il verbo «presumere», ma non si sostituisce affatto la valutazione discrezionale del giudice in questa materia e ciò è importante, onorevoli colleghi, perché non si tratta tanto di un problema che riguarda la criminalità, in quanto, attraverso le sospensioni condizionali, sono rimasti sostanzialmente impuniti, anche sul piano disciplinare, reati contro la pubblica amministrazione e contro l'ambiente, che più volte hanno determinato la concessione di questo beneficio sul presupposto che si trattava di delitti commessi da un soggetto che solo una volta aveva delinquito. Ciò può accadere con il testo in esame, ma in esso si precisano gli elementi di motivazione.
Tutte le cose importanti che sono state dette francamente sorprendono perché non riguardano affatto il discorso politico. Si tratta di dare un segnale ai cittadini su una norma che, come l'intero testo in discussione, tenta di dare e in qualche caso dà risposte ad esigenze che si sono manifestate.
Colgo l'occasione per dire che ciò purtroppo offre il destro anche per richiamare a questo Parlamento il fallimento dei progetti di legge anticorruzione e in materia di procedimenti disciplinari. Non dobbiamo dimenticare che la sospensione condizionale della pena non determina praticamente quasi nessun effetto sul piano delle responsabilità disciplinari e ciò è molto importante, soprattutto in materia di reati contro la pubblica amministrazione.
Gli emendamenti soppressivi nascono, quindi, da due equivoci: l'equivoco che l'articolo 1 voglia abolire sostanzialmente l'istituto della sospensione condizionale della pena e l'equivoco che si tratti di una norma inutile. È una norma di cui si avverte l'esigenza, perché la sospensione condizionale deve essere concessa, ma deve essere motivata.
Francamente invito i colleghi dei vari gruppi a riflettere su questi aspetti, fermo restando il dissenso politico, che tuttavia non mi pare sufficientemente invocabile a proposito di una norma che finalmente chiarisce dei dubbi che si sono manifestati più volte nella giurisprudenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cola. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha tre minuti.

SERGIO COLA. Signor Presidente, non concordo assolutamente con le affermazioni dell'onorevole Siniscalchi e dell'onorevole Soda. A quest'ultimo vorrei anche ricordare che il richiamo alla scarcerazione immediata non è certamente in relazione all'articolo 164 del codice di procedura penale ma in relazione all'articolo 275, i cui criteri sono completamente diversi perché parla di sospensione condizionale nel momento in cui si arriva alla sentenza e alla motivazione della stessa, quindi in una fase successiva.
Mi meraviglia che non sia stata puntata l'attenzione su un'indagine statistica. La sospensione condizionale non viene sempre concessa, ancorché la pena irrogata molte volte sia al di sotto dei due anni.


Pag. 13

Infatti la sospensione condizionale viene concessa solo nei limiti dei due anni. È un fatto scontato perché non è obbligatorio concedere la sospensione condizionale della pena al di sotto dei due anni. Le motivazioni delle sentenze inoltre fanno sempre riferimento - circa questo aspetto specifico - ai criteri di cui all'articolo 133. Onorevole Soda, prima di fare una prognosi sulla necessità o meno di concedere una condizionale, si fa un'ulteriore prognosi circa la possibilità o meno di concedere le attenuanti generiche facendo riferimento ai criteri previsti dall'articolo 133 (criteri di carattere obiettivo e di carattere soggettivo).
Voi avete fatto un'operazione demagogica che non incide assolutamente sulla realtà giudiziaria e sulla giurisprudenza circa le condanne e i criteri per concedere le attenuanti generiche e quindi la sospensione condizionale della pena. In effetti ogni magistrato fa questo tipo di operazione con riferimento all'articolo 133, il che sostituisce o neutralizza questa vostra decisione che non ha alcun rilievo in quanto anche oggi non c'è bisogno di dire esplicitamente che occorre far riferimento ad elementi specifici perché il magistrato già nella motivazione della sentenza lo fa. Lo ripeto, la vostra è una mera operazione demagogica che non risolve assolutamente i problemi che invece noi avremmo voluto risolvere parlando davvero di sicurezza quando abbiamo proposto di inserire nel pacchetto sicurezza, attraverso una serie di emendamenti, l'immigrazione, il contrabbando, la certezza della pena e quindi la rivisitazione della legge Gozzini. Tutte queste cose non ci furono concesse e ora ci venite a dire che con questa norma date sicurezza ai cittadini: è ridicolo ed ipocrita!

GIOVANNI MELONI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MELONI, Relatore. Signor Presidente, dichiaro il mio stupore di fronte all'andamento del dibattito. Capisco che sulle formulazioni presentate, sia quella che incide sul comma 1 dell'articolo 164 sia sul comma aggiuntivo del medesimo articolo, possano svolgersi discussioni, anche se condivido le osservazioni dei colleghi Soda e Siniscalchi che qui non ripeto. Mi pare però che l'onorevole Mantovano abbia ragione quando afferma che da questa discussione emerge il dato inoppugnabile che la maggioranza è divisa e quindi occorre passare al voto: se la maggioranza non avrà tentennamenti su questo punto, bisognerà trarne conseguenze. Però il dato politico emerso da questa discussione è un altro, a mio parere. Ricordo bene - e ho con me i ritagli dei giornali di quel periodo - che nel 1999 è stata orchestrata una campagna di stampa e sono state indette numerose giornate dette «security day». Il tema fondamentale sostenuto dai promotori di quelle giornate, cioè le forze del Polo, era che in questo paese (come avevano in quei giorni titolato i giornali anche a seguito di un'indagine fatta dal Ministero della giustizia) otto condannati su dieci non scontano completamente la pena.
Su questo punto è stata costruita una campagna che è durata straordinariamente a lungo e che si ripete ogni volta che si tratta tale questione; tuttavia, nel momento in cui si arriva a discuterne in Assemblea, quelle forze (le forze del Polo) affermano di non voler apportare alcuna modifica alla materia e vogliono sopprimere l'articolo che inciderebbe su un diverso modo di applicazione della sospensione condizionale della pena.
Signor Presidente, qual è il dato politico che emerge dalla discussione che si è svolta stamattina sull'articolo in esame? Il Polo ha una politica di doppio binario: una politica che è buona per le piazze e i comizi e per suscitare in certi momenti, addirittura, la paura ed il terrore nei cittadini; con l'altra politica (che quelle forze fanno in Parlamento) si vuole invece impedire l'approvazione di qualsiasi norma che sia in qualche modo efficace per rispondere alle preoccupazioni dei


Pag. 14

cittadini. È questo l'atteggiamento che emerge dalla discussione di stamattina! Ritengo che la maggioranza abbia la forza per dimostrare che si tratta di mistificazioni e per esprimere un voto di demistificazione di quella politica (Applausi dei deputati dei gruppi Comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dei Popolari e democratici-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leone, al quale ricordo che ha tre minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, non capisco per quale motivo non si debbano chiamare le cose con il loro nome. Condivido appieno quanto ha affermato il collega Pisapia, quando si è richiamato alla norma in vigore per la sospensione condizionale della pena, che rappresenta una delle migliori norme del codice penale. Se con la disposizione in esame si vuol portare all'attenzione dell'Assemblea l'applicazione o la disapplicazione (o la cattiva applicazione) della norma richiamata, la colpa (lo dico tra virgolette) può essere addebitata a due responsabili. La prima ipotesi di responsabilità può essere individuata in una cattiva organizzazione (come affermava il collega Pisapia). È il caso di un magistrato che, dovendo decidere gli esiti di un processo, non abbia contezza, né cognizione di altre situazioni esistenti, per difetto di comunicazione o per mancanza di documentazione informatica o per l'assenza di tutta una serie di elementi che dovrebbero essere portati all'attenzione del giudice. La seconda ipotesi può essere individuata in una cattiva applicazione della norma, che deve essere addebitata al magistrato stesso.
Caro collega Siniscalchi, per quale motivo si parla di presunzione piuttosto che di specifici elementi di conoscenza da parte del magistrato? Quali sono gli specifici elementi di conoscenza che dovrebbe avere il magistrato, se non la divinazione? Evidentemente, tale conoscenza deve essere nella mente del giudice e non solo nei comportamenti. Infatti, con questo tipo di processo e con questo tipo di giustizia, il magistrato non ha (né può avere) contezza degli elementi, né può prendere a base della decisione (di applicare o meno l'ulteriore sospensione condizionale della pena) elementi che non ha a disposizione.
Evidentemente, tutto ciò è solo frutto di demagogia! Non si può pensare di risolvere la questione con un aggiustamento che in realtà non è possibile, in quanto non possono essere portati all'attenzione del magistrato specifici elementi: pertanto, su quale base il magistrato dovrà decidere se concedere o meno un'ulteriore sospensione condizionale della pena?
Caro presidente Meloni, se di demagogia si deve parlare, essa viene fuori da questa norma, non dal fatto che in piazza si dice una cosa e in Parlamento se ne dice un'altra! La demagogia nasce dall'incapacità di mettere a punto provvedimenti sulla sicurezza, invece degli aggiustamenti fasulli che volete proporre (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito, al quale ricordo che ha tre minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, sono fermamente convinto della validità di ciò che ha detto l'onorevole Meloni. Nelle piazze si dice una cosa ed in Parlamento si dice e si fa cosa diversa.
Io voglio partire da un caso concreto, per dimostrare anche all'onorevole Leone che queste non sono riforme di bandiera, formali, bensì riforme sostanziali. Se sopprimiamo, come voi dell'opposizione avete proposto, l'articolo 1, viene travolta tutta la proposta proveniente dalla maggioranza e dalla Commissione volta a riscrivere la disciplina della sospensione condizionale della pena. Noi vogliamo affermare questo principio: la regola deve essere che la seconda sospensione condizionale non


Pag. 15

deve essere concessa, questa è una modifica sostanziale alla quale voi vi state opponendo. La soppressione di questo articolo comporterà anche il venir meno della proposta della Commissione. Allora, se c'è una persona imputata per aver commesso due furti in appartamento, se passa la linea della Commissione, una volta accertata la responsabilità, per il secondo furto non potrà godere di una seconda sospensione condizionale. Voi state lavorando in questo senso: lo diremo nelle piazze, dove diremo le stesse cose che affermiamo in Parlamento, non faremo come voi (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Comunista - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, intervengo per ricordare che nelle piazze abbiamo visto grandi manifesti elettorali inneggianti a un Rutelli che parla di sicurezza per bocca dell'Ulivo, che ha massacrato la sicurezza in questo paese. Quindi nelle piazze anche voi raccontate delle grandi balle, se permettete!
Qui non c'è un problema di sospensione condizionale della pena o meno, ma un problema di maggioranza. Vi proponete per governare questo paese per altri cinque anni assieme a Verdi, cossuttiani e a quant'altri che non ne vogliono sapere, questo è il problema, e lo diremo anche noi nelle piazze!

FRANCESCO BONITO. Cossutta sta qui e lo propone! Idiota!

LUCIANO DUSSIN. Indipendentemente dal fatto che alcuni principi possano essere condivisi, qui tutti stanno mistificando tutto, perché non c'è più un briciolo di buon senso in quest'aula!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Prego i colleghi di prendere posto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti soppressivi Vitali 1.1, Pisapia 1.3, Carmelo Carrara 1.5 e Parenti 1.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

I colleghi hanno votato tutti?

LUIGI OLIVIERI. Presidente, guardi da quella parte!

MAURO GUERRA. Presidente, Presidente!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa...

MAURO GUERRA. Presidente, guardi là!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Dove, onorevole Guerra?

FILIPPO ASCIERTO. Ha chiuso, basta (Proteste dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Comunista - Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania)!

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Proteste dell'onorevole Guerra).
Onorevole Guerra, c'è la prova di resistenza, gli emendamenti sono stati approvati per sette voti.

(Presenti 399
Votanti 397
Astenuti 2
Maggioranza 199
Hanno votato
202
Hanno votato
no 195).

MAURO GUERRA. Presidente, deve annullare la votazione!

PRESIDENTE. Non intendo annullare il voto.


Pag. 16

ELIO VITO. Elezioni!

Dai banchi di Forza Italia si scandisce: Elezioni, elezioni!

PRIMO GALDELLI. Imbroglioni!

ANTONIO SAIA. Imbroglioni!

PRIMO GALDELLI. Ladri! Ladri!

FILIPPO ASCIERTO. State zitti!

LUIGI OLIVIERI. Quattro voti all'ultima fila e non c'è nessuno!

PRESIDENTE. Calma, calma!

MAURO GUERRA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Presidente, le chiedo di non far cancellare il quadro delle votazioni elettroniche. Io ho contestato le votazioni doppie prima che lei proclamasse il risultato...

PRESIDENTE. È vero.

MAURO GUERRA. Ora stanno abbandonando l'aula per non far vedere che ci sono voti dove non c'erano deputati: Presidente, terzo settore ultima fila, di fianco agli onorevoli Marzano e D'Ippolito!

SERGIO COLA. Vergogna!

MAURO GUERRA. I deputati di Alleanza nazionale hanno abbandonato adesso l'aula per non far vedere quanti voti erano stati dati in più (Vive proteste dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)!

FILIPPO ASCIERTO. Vergogna!

MAURO GUERRA. Presidente, credo che il numero dei posti dove risulta il voto ed è assente il deputato sia ben superiore a sette. Ritengo quindi che, come in altre situazioni si è proceduto alla ripetizione del voto, anche in questo caso vi siano tutte le condizioni per ripetere la votazione testé effettuata (Vive proteste dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, della Lega nord Padania e misto-CDU)! Un voto così importante non può essere deciso con la truffa parlamentare (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Comunista - Vive proteste dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, della Lega nord Padania e misto-CDU)!

SERGIO COLA. La truffa è la vostra!

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, prima di parlare di queste misere vicende relative a votazioni che sono sotto gli occhi di tutti - lei stesso, Presidente, ha sottolineato il distacco con il quale l'emendamento è stato approvato e ha ricordato che il controllo delle schede è stato disposto ed effettuato prima della votazione -, vorrei far notare ciò che forse sfugge all'onorevole Guerra, ma che credo non sfugga al ministro Fassino e ai colleghi della maggioranza: hanno votato a favore della soppressione dell'articolo 1 del provvedimento sulla sicurezza - tanto sbandierato sui muri e in Parlamento dall'inesistente maggioranza di centrosinistra - numerosi e consapevoli deputati del centrosinistra. Mi riferisco ai deputati dei gruppi dei Verdi e dei Socialisti (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, della Lega nord Padania e misto-CDU) che avevano annunciato già in Commissione il loro voto favorevole alla soppressione dell'articolo 1, il quale non aveva nulla a che vedere con la sicurezza dei cittadini che questa maggioranza non ha tutelato e non avrebbe potuto tutelare neanche con questo provvedimento.


Pag. 17


Parliamo di politica. L'onorevole Bonito e il relatore Meloni hanno affermato che l'articolo 1 costituiva il fulcro di questo provvedimento.

FRANCESCO BONITO. Non dire il falso!

ELIO VITO. Siete stati battuti perché sull'articolo 1 non avete avuto la maggioranza. Il ministro Bianco, che ora pare sia in Turchia, in altre faccende affaccendato, sei mesi fa aveva detto che, se il Parlamento non avesse approvato il pacchetto sicurezza, si sarebbe dimesso. Attendiamo le dimissioni del ministro Bianco!
Oggi attendiamo forse qualcosa di più, perché la bocciatura dell'articolo 1 del provvedimento - in questo caso il mio intervento è sull'ordine dei lavori - giustifica la mia richiesta di sospensione dell'esame dell'intero provvedimento ed il passaggio ad altro punto all'ordine del giorno. Onorevole Guerra, è la consapevole e libera bocciatura, da parte del Parlamento libero, di un provvedimento del Governo: di ciò dovete prendere atto (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, della Lega nord Padania e misto-CDU)! Non vorremmo che le reazioni che ci sono state, inventando contestazioni che non esistono, testimoniassero come la sinistra si prepara a reagire ad altre sconfitte che la attendono nel paese e nel Parlamento.
Per cinque anni noi siamo stati in quest'aula a garantire il numero legale per centinaia e centinaia di votazioni (Proteste dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo) nelle quali abbiamo perso e riperso, ma abbiamo difeso le nostre idee ed i nostri emendamenti, nella convinzione che fossero sostenuti dalla maggioranza del paese.
Onorevole Mussi, onorevole Guerra, ministro Fassino: imparate, da oggi in poi, a perdere anche voi e a rispettare l'esito del voto quando perdete (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, della Lega nord Padania e misto-CDU)!

ANTONELLO SORO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO SORO. Presidente, abbiamo sollevato obiezioni prima che lei chiudesse la votazione. In attesa delle sconfitte - ognuno avrà la sua -, le chiediamo di annullare la votazione e di disporne la ripetizione (Vive proteste dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, della Lega nord Padania e misto-CDU). Se infatti è così evidente che esiste una maggioranza o una minoranza rispetto a questo provvedimento, credo che l'opposizione non abbia alcuna difficoltà a dimostrarlo ancora una volta.

PRESIDENTE. Onorevole Soro, come aveva richiesto l'onorevole Guerra, prima di procedere alla votazione ho disposto un controllo delle schede, alcune delle quali sono state ritirate. Durante la votazione sono state poi segnalate alcune irregolarità hinc inde, ma la votazione a mio avviso è stata regolare e il risultato è confermato (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, misto-CCD e misto-CDU).
Avverto che tutti gli altri emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 1 sono da intendersi pertanto preclusi.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, prendiamo atto della sua decisione, che rispettiamo totalmente. Per quanto riguarda l'intervento sull'ordine dei lavori del deputato Vito, la Camera ha bocciato l'articolo 1 di un provvedimento complesso, formato da oltre 20 articoli, che rientra nell'ambito delle politiche sulla sicurezza che la maggioranza propone all'esame del Parlamento. È stata bocciata una nuova disciplina, da noi proposta e nella quale credevamo fermamente, relativa


Pag. 18

alla sospensione condizionale della pena: ognuno si è assunto le proprie responsabilità e noi sapremo spiegare al popolo italiano, attraverso i giornali, il valore di questo voto (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dei Popolari e democratici-l'Ulivo).
Chiediamo dunque di proseguire l'iter del provvedimento perché vi sono cose molto più importanti della sospensione condizionale della pena, molto più incisive e decisive per i destini del nostro popolo, al quale teniamo molto. Non pensiamo solo a vincere le elezioni, cerchiamo di governare e di farlo nel modo migliore!

FRANCESCO GIORDANO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIORDANO. Signor Presidente, vorrei semplicemente provare a far riflettere i colleghi sia del centrosinistra sia del centro-destra sul punto al quale siamo arrivati nella ricorsa emergenziale su temi delicati come questo: da una parte il centrosinistra propone la sospensione condizionale della pena e dall'altra il centro-destra, che sul terreno della sicurezza vota insieme a noi, effettua la stessa identica operazione politica, che dubito abbia qualche effetto su quel genere di elettorato.
Chiedo dunque ai colleghi del centrosinistra se non si possa trovare un elemento di razionalità, visto che i temi del garantismo, della libertà ed anche della certezza del diritto dovrebbero essere cari alla sinistra e su di essi dovremmo trovarci contro l'intera destra: siamo ad un paradosso francamente incomprensibile!

PRESIDENTE. Non vorrei perdere troppo tempo ripetendo le stesse cose. La Presidenza intende proseguire l'esame del provvedimento, quindi non consentirà ulteriori interventi su questo tema.
Chiedo al relatore se, a suo giudizio, l'articolo aggiuntivo 1.06 (Nuova formulazione) della Commissione, essendo stato soppresso l'articolo 1, possa essere considerato valido; alla Presidenza sembrerebbe avere una sua autonoma validità, ma sul punto sarebbe opportuno ascoltare il parere del relatore.

GIOVANNI MELONI, Relatore. A me sembra che l'articolo aggiuntivo 1.06 della Commissione abbia una sua autonomia, che è del tutto indipendente dall'esito della votazione testé conclusa, trattandosi di un caso di revoca della sospensione condizionale in particolari condizioni.

PRESIDENTE. È anche la mia opinione.
Invito il relatore ad esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi presentati.

GIOVANNI MELONI, Relatore. Raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.06 (Nuova formulazione) della Commissione ed invito a ritirare gli articoli aggiuntivi Mantovano 1.03 e Veltri 1.01 e 1.02, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 1.06 (Nuova formulazione) della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Presidente, proprio a conferma della nostra posizione costruttiva sui temi della sicurezza, esprimeremo voto favorevole su questo articolo aggiuntivo della Commissione, perché siamo capaci di distinguere tra ciò che reca soltanto confusione, come nel caso dell'articolo 1 appena soppresso, e ciò che, invece, apporta qualche elemento di maggiore precisione e consente di intervenire con più puntualità nell'applicazione della norma.


Pag. 19


Messo da parte il dato tecnico, rilevo soltanto che, d'ora in avanti, il nostro lavoro procederà al buio, nel senso che la maggioranza - lo ripeto - sulla sicurezza non esiste e che non sappiamo come orientare i nostri comportamenti, posto che, di volta in volta, ci vengono proposte norme che non sappiamo se ricevano il consenso dell'intera maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 1.06 (Nuova formulazione) della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (
Vedi votazioni).
(Presenti 393
Votanti 360
Astenuti 33
Maggioranza 181
Hanno votato
350
Hanno votato
no 10).

Onorevole Mantovano, accede all'invito a ritirare il suo articolo aggiuntivo 1.03?

ALFREDO MANTOVANO. No, Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Continuo ad essere sorpreso perché, da un lato, ci vengono accuse di eccedere sulla sicurezza, in quanto abbiamo respinto ciò che era confuso e assolutamente inutile, dall'altro, viene espresso parere contrario su un articolo aggiuntivo che propone di inserire meccanismi di maggiore controllo che procedono nella direzione di una più adeguata sicurezza. Cosa intende introdurre nell'ordinamento l'articolo aggiuntivo che reca la mia prima firma? Come tutti sanno, la libertà vigilata, che è una misura di sicurezza che ha una propria efficacia, può essere concessa soltanto quando vi sia una condanna alla reclusione per un periodo superiore ad un anno. Nel mio articolo aggiuntivo si propone di prevedere per il giudice la facoltà di applicare la libertà vigilata, anche nell'ipotesi di una condanna inferiore ad un anno di reclusione - si tratta sempre di reclusione e, quindi, di delitto -, se il soggetto giudicato non abbia rispettato le prescrizioni di uno dei benefici dell'ordinamento penitenziario che gli sia stato riconosciuto in precedenza. Infatti, si tratta di un soggetto che ha già dimostrato mancanza di lealtà nei confronti dello Stato e che ha, in qualche misura, posto le premesse per un deficit di sicurezza relativamente al suo contributo; per questo, proponiamo di sottoporlo a quell'insieme di attenzioni - che, peraltro, non sono particolarmente stringenti - che vanno sotto il nome di libertà vigilata. Mi risulta particolarmente incomprensibile - e vorrei che qualcuno degli esponenti della maggioranza me ne spiegasse le ragioni - capire perché sia stato espresso parere contrario su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mantovano 1.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 403
Votanti 402
Astenuti 1
Maggioranza 202
Hanno votato
181
Hanno votato
no 221).

Onorevole Veltri, accede all'invito del relatore a ritirare il suo articolo aggiuntivo 1.01?

ELIO VELTRI. Presidente, insisto per la sua votazione e mi meraviglio che il relatore mi inviti a ritirarlo.


Pag. 20

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Veltri 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 411
Votanti 373
Astenuti 38
Maggioranza 187
Hanno votato
10
Hanno votato
no 363).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Veltri 1.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 410
Maggioranza 206
Hanno votato
3
Hanno votato
no 407).

Back Index Forward