...
1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti dalle autorità militari ai sensi degli articoli 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.
e definiscono i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei programmi.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: personale militare aggiungere le seguenti: con esclusione di quello in servizio di leva.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: , e per servizi di scorta.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di sei mesi aggiungere la seguente: non.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: prima dell'inizio della loro attuazione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile,
* 19. 1. Frattini.
* 19. 7. Pisapia.
19. 4. Frattini.
19. 6. Pisapia.
19. 3. Frattini.
19. 8. Frattini.
3. Salvo i casi previsti dalla legge ovvero i casi di assoluta necessità derivante da un grave e attuale pericolo per l'incolumità personale, gli appartenenti alla polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e alla polizia penitenziaria non possono essere impiegati in servizi di scorta.
19. 5. Pisapia.