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1. Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.
Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministro dell'interno con le seguenti: Il Ministero dell'interno.
Al comma 1, dopo le parole: Il Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: , mediante il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Al comma 1, dopo le parole: del territorio aggiungere le seguenti: relativi anche all'impiego delle centrali telefoniche per le chiamate d'emergenza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
(Approvato)
Sopprimere i commi 2 e 3.
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 2.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
(Approvato)
Al comma 2, dopo la parola: ricettazione aggiungere la seguente: , contrabbando.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
(Approvato)
2. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio di cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano anche, con le modalità di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i controlli per la prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza illecita e di quelli concernenti armi o esplosivi, relativamente alle attività, disciplinate dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge, individuate dal Ministro dell'interno, con regolamento da adottare di concerto con i Ministri della giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Relativamente alle attività sottoposte ai controlli di prevenzione di cui al comma 2, il prefetto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può richiedere all'organo competente per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede in base alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attività esercitata in assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
18. 12. Garra.
18. 11. Garra.
18. 2. Frattini.
1-bis. Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. - (Operazioni simulate). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa, anche ai fini del coordinamento, con il competente ufficio del Dipartimento delle pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.
3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-ter. - (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro) - 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-bis possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.».
18. 10. Parenti.
1-bis. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di handicap, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate, un appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture.
18. 7. (Nuova formulazione) Paissan.
18. 3. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
* 18. 4. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
* 18. 8. Parenti.
2. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro degli affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
18. 14. Governo.
18. 5. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
* 18. 6. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
* 18. 9. Parenti.
4. La relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprende anche tutti i dati relativi alle iniziative di cui al presente articolo, suddivisi su base provinciale. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati definiscono modalità per l'esame di tale relazione.
18. 1 (Nuova formulazione) .Frattini.