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1. L'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
polizia penitenziaria e i comandanti provinciali dei vigili del fuoco. Il prefetto può chiamare inoltre a partecipare alle riunioni i comandanti dei reparti delle Forze armate interessati ai programmi di utilizzazione del personale militare in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di ordine pubblico.
Sopprimerlo.
All'emendamento 17.15 della Commissione, alla lettera a), premettere la seguente:
Conseguentemente, alla lettera a) dell'emendamento 17.15 della Commissione, sostituire le parole: il prefetto con le seguenti: il Presidente della provincia.
All'emendamento 17.15 della Commissione, alla lettera a), premettere la seguente:
Conseguentemente, alla lettera a) dell'emendamento 17.15 della Commissione, sostituire le parole: con il Presidente della provincia con le seguenti: con il prefetto
All'emendamento 17.15 della Commissione, lettera a), dopo le parole: Capitanerie di porto, aggiungere le seguenti: delle associazioni di categoria.
All'emendamento 17.15 della Commissione, lettera a), sostituire le parole: della polizia municipale con le seguenti: delle polizie municipali.
All'emendamento 17.15 della Commissione, sopprimere la lettera b).
All'emendamento 17.15 della Commissione, lettera b), dopo le parole: del comitato, aggiungere le seguenti: il presidente della provincia, di concerto con.
All'emendamento 17.15 della Commissione, lettera b), sostituire le parole: e verificando
periodicamente i risultati conseguiti con le seguenti: . Il comitato verifica mensilamente i risultati conseguiti e formula eventualmente nuove proposte.
All'emendamento 17.15 della Commissione, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato acquisisce altresì, mensilmente, dal comando provinciale dell'Arma dei carabinieri e dalla questura i rapporti concernenti i controlli effettuati presso le abitazioni degli imputati e dei condannati che, in base alle vigenti disposizioni, hanno l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dagli altri luoghi indicati nel provvedimento giudiziario.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole da: sicurezza pubblica fino alla fine del capoverso con le seguenti: presieduto dal prefetto, quale organo ausiliario di consulenza ed indirizzo per l'esercizio delle attribuzioni delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.
Al comma 1, capoverso articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ai quali vanno semestralmente trasmessi dal prefetto i dati concernenti la consistenza dei contingenti di carabinieri, della polizia di Stato, della Guardia di finanza in servizio, rispettivamente, nella provincia e nel territorio del comune capoluogo.
Al comma 1, capoverso articolo 20, sopprimere il comma 3.
Al comma 1, capoverso articolo 20, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e, nelle province in cui siano presenti, il responsabile provinciale delle Capitanerie di porto,.
Al comma 1, capoverso articolo 20, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: i rappresentanti della associazioni anti-racket ed antiusura e i rappresentanti delle parti sociali che operano nel territorio della provincia.
Al comma 1, capoverso articolo 20, sopprimere il comma 4.
Al comma 1, capoverso articolo 20, sostituire il comma 5 con il seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 20, sostituire il comma 5 con il seguente:
dei servizi relativi, ai responsabili provinciali delle forze di polizia.
Al comma 1, capoverso articolo 20, sostituire il comma 5 con il seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 20, aggiungere infine, i seguenti commi:
Al comma 1, capoverso articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
1. In attuazione dell'articolo 21 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono istituite nei capoluoghi di provincia, presso le questure, sale operative comuni tra le forze di polizia.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
1. Per le questioni inerenti la sicurezza e l'ordine pubblico, nei comuni capoluogo aventi popolazione superiore ai trecentomila abitanti, e per le questioni attinenti l'ambito metropolitano, il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica è presieduto dal sindaco.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 7, comma 4, della legge n. 65 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 3 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la parola: «consentito» è sostituita dalla seguente: «obbligatorio».
«Art. 20. - (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica). - 1. Presso la prefettura è istituito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Il Comitato è presieduto dal prefetto, nella sua qualità di autorità provinciale per la pubblica sicurezza. Sono inoltre componenti del Comitato il questore, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Fanno altresì parte del Comitato il presidente della provincia e il sindaco del comune capoluogo.
3. Il prefetto, in relazione agli argomenti da trattare, può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato il responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato e, nelle province in cui siano presenti, il responsabile provinciale delle Capitanerie di porto, nonché il comandante della polizia municipale del comune capoluogo, i sindaci e i comandanti della polizia municipale degli altri comuni della provincia, i responsabili delle altre amministrazioni pubbliche, i responsabili della
4. Il prefetto può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica competente.
5. Il Comitato, fissate le aliquote di personale e delle risorse che ciascuna forza deve mettere a disposizione per l'ordine e la sicurezza pubblica, formula programmi, riferiti alle diverse parti del territorio provinciale, in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini e per l'attuazione dei servizi relativi».
17. 3. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
0a) ovunque ricorrano, le parole: «il prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della provincia»
0. 17. 15. 1. Copercini.
0a) al secondo comma, le parole da: «è presieduto dal prefetto» fino a: «presidente della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «è presieduto dal presidente della provincia ed è composto dal prefetto, dal questore, dal sindaco del comune capoluogo»
0. 17. 15. 2. Copercini.
0. 17. 15. 3. Copercini.
0. 17. 15. 4. Copercini.
0. 17. 15. 8. Governo.
(Approvato)
0. 17. 15. 5. Copercini.
0. 17. 15. 6. Copercini.
0. 17. 15. 7. Frattini.
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il Presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale».
«Acquisite le proposte e gli altri elementi forniti dai componenti del Comitato, il prefetto individua, nell'ambito delle direttive emanate in materia, gli interventi da effettuarsi, anche da parte delle altre amministrazioni interessate, per incrementare la sicurezza nelle diverse aree del territorio provinciale e definisce gli obiettivi da conseguirsi da parte delle forze di polizia operanti nella provincia e delle altre forze messe a sua disposizione, adottando gli atti di indirizzo o le intese occorrenti e verificando periodicamente i risultati conseguiti».
17. 15. La Commissione.
(Approvato)
«Acquisite le proposte del Comitato, il prefetto determina, nell'ambito delle direttive emanate in materia, le risorse che ciascuna forza deve mettere a disposizione per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed i programmi d'intervento nelle diverse aree del territorio provinciale. Alla direzione unitaria e coordinamento dei servizi ed all'impiego della forza pubblica provvede il questore a norma dell'articolo 14».
17. 12. Bielli.
2. Sono componenti del Comitato il questore e i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Fanno altresì parte del Comitato il presidente della provincia ed il sindaco del comune capoluogo.
3. Il Prefetto, in relazione agli argomenti in trattazione, può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato il responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato e, nelle province in cui è istituita, il responsabile provinciale della Capitaneria di porto, i responsabili provinciali degli istituti di pena, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco nonché i sindaci degli altri comuni della provincia, le autorità locali di pubblica sicurezza ed i responsabili di altre amministrazioni pubbliche.
4. Il prefetto può invitare a partecipare alle riunioni appartenenti all'ordine giudiziario, d'intesa con il Presidente del tribunale o, rispettivamente, con il procuratore della Repubblica competenti.
5. Il Comitato, fissate le aliquote di personale che ciascuna Forza di polizia deve mettere a disposizione ed individuate le altre risorse impiegabili, elabora strategie e programmi, riferiti alle diverse aree del territorio provinciale, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
17. 10. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri, Simeone.
17. 16. Garra.
17. 2. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
17. 5. Gasparri.
17. 14. Carmelo Carrara.
17. 4. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
5. Il Comitato, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza, formula programmi riferiti alle diverse parti del territorio provinciale in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini. Il prefetto recepisce i programmi in proprie direttive di coordinamento che indirizza, per l'attuazione dei servizi relativi, ai responsabili provinciali delle forze di polizia.
* 17. 6. Ruffino, Gatto, Ruzzante.
5. Il Comitato, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza, formula programmi riferiti alle diverse parti del territorio provinciale in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini. Il prefetto recepisce i programmi in proprie direttive di coordinamento che indirizza, per l'attuazione
* 17. 7. Ascierto, Gasparri.
5. Il Comitato, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza, formula programmi riferiti alle diverse parti del territorio provinciale in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini. Il prefetto recepisce i programmi in proprie direttive di coordinamento che indirizza, per l'attuazione dei servizi relativi, ai responsabili provinciali delle forze di polizia.
* 17. 8. Romano Carratelli, Borrometi.
6. Il Comitato una volta al mese e ogni volta che lo ritiene necessario rende noti ai cittadini, in pubblici incontri, il proprio lavoro, i risultati ottenuti, il costo degli interventi e i finanziamenti impegnati e spesi per la sicurezza.
7. Il Comitato elabora ed approva un codice di comportamento da rendere pubblico, delle forze dell'ordine e informa le autorità competenti sulle violazioni commesse perché comminino le sanzioni previste dalla legge.
8. Il Comitato istituisce un numero verde e un ufficio sicurezza «rapporti con i cittadini» al quale i cittadini possono far pervenire informazioni utili, pareri e proposte sui piani per la sicurezza, sugli interventi che vengono realizzati e sulle violazioni del codice di comportamento.
9. Il Comitato concorda programmi di vigilanza con i sindaci dei comuni interessati utilizzando anche cittadini volontari segnalati dal sindaco i quali, muniti di uno speciale attestato e distintivo, collaborano con i vigili urbani e con le forze di polizia nella realizzazione dei programmi di vigilanza e di sicurezza.
17. 9. Veltri, Cambursano.
6. Il Comitato acquisisce mensilmente, dai comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e delle questure, rapporti concernenti i controlli effettuati presso le abitazioni degli imputati e dei condannati che in base alle vigenti disposizioni hanno l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dagli altri luoghi indicati nel provvedimento giudiziario.
17. 1. Frattini.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze, determina con regolamento emanato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di attuazione delle sale operative di cui al precedente comma.
17. 02. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
17. 012. Copercini.
«Nelle città metropolitane deve essere previsto nell'organizzazione della polizia municipale la figura dell'agente quale poliziotto di quartiere».
17. 014. Ascierto.
17. 01. Veltri, Cambursano.