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1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
Conseguentemente, alle lettere a) e b) premettere le parole: all'articolo 7.
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
Conseguentemente, alle lettere a) e b) premettere le parole: all'articolo 7.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: pendenza del procedimento aggiungere le seguenti: su richiesta del pubblico ministero.
a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura»;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta».
1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Con l'avviso orale il questore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente e di telefonia mobile, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati, al fine di aumentare la potenza o la capacità offensiva, nonché programmi informatici od altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile innanzi al giudice monocratico.
4-bis. Chiunque violi il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto».
* 16. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta)Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.
(Approvato)
1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.
4-bis. Chiunque violi il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.
* 16. 5. (Testo così modificato nel corso della seduta)Bonito, Leoni, Siniscalchi.
*16. 3. Carmelo Carrara.
*16. 4. Parenti.
16. 2. Carmelo Carrara.