Allegato A
Seduta n. 844 del 24/1/2001


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(A.C. 465 - sezione 14)

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.

1. Il comma 1 dell'articolo 121 delle norme di attuazione, di coordinamento e


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transitorie del codice di procedure penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene che, a norma dell'articolo 275, comma 2-bis, del codice, debba escludersi l'applicazione di una misura coercitiva».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

Sopprimerlo.
*15. 1. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimerlo.
*15. 2. Parenti.