Allegato A
Seduta n. 844 del 24/1/2001


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(A.C. 465 - sezione 13)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando è stata concessa in violazione degli articoli 163 o 164 del codice penale, pur in presenza di cause ostative la cui conoscenza sia sopravvenuta. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi dell'articolo 444, comma 3».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. L'articolo 677 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 677. - (Competenza per territorio). - 1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna ovvero, nel caso di più condanne, del luogo in cui fu pronunciata la condanna più grave o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.
2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima«.
14. 02. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 706 del codice di procedura penale le parole: «anche per il merito», sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 706 del codice di procedura penale è soppresso.
14. 03. Grimaldi.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 706 del codice di procedura penale le parole: «anche per il merito,» sono soppresse.
14. 01. Grimaldi.