...
1. All'articolo 449 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
Sopprimerlo.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo.».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Al comma 3 dell'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il presidente del tribunale, con decreto motivato, può prorogare tale termine per una sola volta e per un massimo di novanta giorni».
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
1. Al comma 2 dell'articolo 568 del codice di procedura penale, dopo la parola: «cassazione» sono inserite le seguenti: «per violazione di legge».
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa».
(Approvato)
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se non ritiene di presentare la persona arrestata direttamente a dibattimento, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche quando dopo la convalida non è stata disposta la custodia cautelare in carcere o altra misura cautelare coercitiva, in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 3. In tale caso l'imputato è presentato o citato a comparire all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Salvo che siano necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero procede, altresì, al giudizio direttissimo quando il fermo dell'indiziato di delitto, disposto a norma dell'articolo 384, è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. In tale caso, l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dal fermo».
11. 4. La Commissione.
11. 3. Parenti.
11. 1. Pecorella.
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con i reati di cui all'articolo 495 del codice penale e all'articolo
11. 5. Chiamparino.
2. All'articolo 449 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il pubblico ministero procede in ogni caso con giudizio direttissimo, previa separazione dei procedimenti e sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi».
11. 2. Pisapia.
11. 03. Pisapia.
2. Al comma 1 dell'articolo 569 del codice di procedura penale, dopo la parola: «cassazione» sono aggiunte le seguenti: «per violazione di legge».
3. Il comma 3 dell'articolo 569 del codice di procedura penale, è abrogato.
11. 01. Grimaldi.
11. 02. Pisapia.