Allegato A
Seduta n. 844 del 24/1/2001


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(A.C. 465 - sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.

1. All'articolo 449 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se non ritiene di presentare la persona arrestata direttamente a dibattimento, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche quando dopo la convalida non è stata disposta la custodia cautelare in carcere o altra misura cautelare coercitiva, in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 3. In tale caso l'imputato è presentato o citato a comparire all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Salvo che siano necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero procede, altresì, al giudizio direttissimo quando il fermo dell'indiziato di delitto, disposto a norma dell'articolo 384, è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. In tale caso, l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dal fermo».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 4. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
11. 3. Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11. 1. Pecorella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con i reati di cui all'articolo 495 del codice penale e all'articolo


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6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo.».
11. 5. Chiamparino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 449 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il pubblico ministero procede in ogni caso con giudizio direttissimo, previa separazione dei procedimenti e sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi».
11. 2. Pisapia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

Al comma 3 dell'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il presidente del tribunale, con decreto motivato, può prorogare tale termine per una sola volta e per un massimo di novanta giorni».
11. 03. Pisapia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 568 del codice di procedura penale, dopo la parola: «cassazione» sono inserite le seguenti: «per violazione di legge».
2. Al comma 1 dell'articolo 569 del codice di procedura penale, dopo la parola: «cassazione» sono aggiunte le seguenti: «per violazione di legge».
3. Il comma 3 dell'articolo 569 del codice di procedura penale, è abrogato.
11. 01. Grimaldi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa».
11. 02. Pisapia.

(Approvato)