...
1. Il comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Al comma 1, sostituire le parole da: Il comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale fino alla fine del primo periodo del capoverso con le seguenti: Al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente:
(Approvato)
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449, comma 3, e negli altri casi,
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449, comma 3, e, negli altri casi,
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dei casi di flagranza.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 con le seguenti: dall'articolo 280.
«5. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449, comma 3, e, negli altri casi, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280».
* 10. 1. Vitali.
* 10. 2. Tassone, Volonté, Teresio Delfino.
* 10. 3. Saraceni.
* 10. 10. Carmelo Carrara.
* 10. 11. Parenti.
10. 12. La Commissione.
** 10. 6. Pecorella.
** 10. 4. Saraceni.
10. 5. Pisapia.
10. 7. Pecorella.
10. 8. Pecorella.