Allegato A
Seduta n. 844 del 24/1/2001


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(A.C. 465 - sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.

1. Il comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«5. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449, comma 3, e, negli altri casi, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

Sopprimerlo.
* 10. 1. Vitali.

Sopprimerlo.
* 10. 2. Tassone, Volonté, Teresio Delfino.

Sopprimerlo.
* 10. 3. Saraceni.

Sopprimerlo.
* 10. 10. Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.
* 10. 11. Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole da: Il comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale fino alla fine del primo periodo del capoverso con le seguenti: Al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente:
10. 12. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449, comma 3, e negli altri casi,
** 10. 6. Pecorella.


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Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449, comma 3, e, negli altri casi,
** 10. 4. Saraceni.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
10. 5. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dei casi di flagranza.
10. 7. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 con le seguenti: dall'articolo 280.
10. 8. Pecorella.