Allegato A
Seduta n. 844 del 24/1/2001


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(A.C. 465 - sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

1. Al comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo la parola: «tempestivamente» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

Sopprimerlo.
* 8. 2. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimerlo.
* 8. 1. Pecorella.

Sopprimerlo.
* 8. 4. Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.
* 8. 5. Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole: la direzione con le seguenti: il coordinamento.
8. 3. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Dopo aver ricevuto una notizia di reato il pubblico ministero coordina ogni attività di indagine».
2. Al comma 4 dell'articolo 370 del codice di procedura penale, le parole: «specificamente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «specificamente richiesti».
3. Al comma 2 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, le parole: «la direzione» sono sostituite dalle seguenti: «il coordinamento».
8. 03. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale, dopo le parole: «ivi comprese» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi indifferibili e di comprovata urgenza,».
8. 02. Ascierto.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, alla lettera e), le parole da: «taluna» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:


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«quella prevista dall'articolo 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, del codice penale».
2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) i delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, del codice penale».

3. L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire 400.000 a lire 3.000.000.
2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, numeri 2, 3, 4, prima ipotesi, 5 e 7 del codice penale, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni e della multa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000.
3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1.
4. La pena prevista al comma precedente è diminuita fino a due terzi quando il fatto è di lieve entità«.
8. 05. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, alla lettera e), le parole da: «taluna» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «quella prevista dall'articolo 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, del codice penale».
2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) i delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, del codice penale».
8. 01. Miraglia del Giudice.