Allegato A
Seduta n. 844 del 24/1/2001


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...

(A.C. 465 - sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

Sopprimerlo.
* 7. 1. Marotta, Vitali.

Sopprimerlo.
* 7. 5. Mantovano, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri, Simeone.

Sopprimerlo.
* 7. 6. Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.
* 7. 7. Parenti.


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Al comma 1, capoverso, dopo le parole: le altre attività di indagine aggiungere la seguente: necessarie.
7. 2. Marotta.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: nuove con la seguente: relative.
7. 4. Pisapia.