...
1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: «fatta eccezione» sono inserite le seguenti: «delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) dell'articolo 61 del codice penale e».
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Al comma 1, sostituire le parole: , delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) dell'articolo 61 con le seguenti: della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 4 e n. 5 del codice penale.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
All'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
All'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
All'articolo 303, comma 1, lettera a), del codice procedura penale le parole: «ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563» sono sostituite dalle seguenti: «o l'ordinanza prevista dall'articolo 438, comma 4, ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 448, comma 1, e 563».
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
All'articolo 307, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «o lettera c)».
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
1. Il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
2. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni ».
4. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:
l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia».
* 4. 3. Pecorella.
* 4. 2. Pisapia.
* 4. 5. Parenti.
4. 6. La Commissione.
4. 4. Pecorella.
4. 1. Saponara.
6. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.
* 4. 04. (Testo così modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)
6. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato denunciato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.
* 4. 01. (Testo così modificato nel corso della seduta)Vitali.
(Approvato)
4. 05. Pisapia.
(Approvato)
4. 02. Pisapia.
«7. Sulla richiesta di riesame decide la sezione del riesame istituita presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.»
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:
«9 bis. La decisione sulla richiesta di riesame si limita alla lettura del dispositivo, al termine dell'udienza, o al deposito del dispositivo. Il giudice deposita la motivazione nel termine di quindici giorni dalla pronuncia del dispositivo.»
«10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito della motivazione non avvengono nei termini di cui ai commi 9 e 9 bis, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.»
«2-bis. Il giudice deposita la motivazione nel termine di quindici giorni dalla pronuncia del dispositivo.
2-ter. Se la decisione sull'appello o il deposito della motivazione non avvengono nei termini di cui ai commi 2 e 2 bis,
4. 03. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.