Allegato A
Seduta n. 844 del 24/1/2001


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(A.C. 465 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: «fatta eccezione» sono inserite le seguenti: «delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) dell'articolo 61 del codice penale e».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 3. Pecorella.

Sopprimerlo.
* 4. 2. Pisapia.

Sopprimerlo.
* 4. 5. Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole: , delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) dell'articolo 61 con le seguenti: della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61.
4. 6. La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 4 e n. 5 del codice penale.
4. 4. Pecorella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.
4. 1. Saponara.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

All'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
6. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.
* 4. 04. (Testo così modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)


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Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

All'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
6. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato denunciato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.
* 4. 01. (Testo così modificato nel corso della seduta)Vitali.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

All'articolo 303, comma 1, lettera a), del codice procedura penale le parole: «ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563» sono sostituite dalle seguenti: «o l'ordinanza prevista dall'articolo 438, comma 4, ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 448, comma 1, e 563».
4. 05. Pisapia.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

All'articolo 307, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «o lettera c)».
4. 02. Pisapia.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«7. Sulla richiesta di riesame decide la sezione del riesame istituita presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.»

2. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni ».
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:
«9 bis. La decisione sulla richiesta di riesame si limita alla lettura del dispositivo, al termine dell'udienza, o al deposito del dispositivo. Il giudice deposita la motivazione nel termine di quindici giorni dalla pronuncia del dispositivo.»

4. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito della motivazione non avvengono nei termini di cui ai commi 9 e 9 bis, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.»

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Il giudice deposita la motivazione nel termine di quindici giorni dalla pronuncia del dispositivo.
2-ter. Se la decisione sull'appello o il deposito della motivazione non avvengono nei termini di cui ai commi 2 e 2 bis,


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l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia».
4. 03. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.