Allegato A
Seduta n. 844 del 24/1/2001


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(A.C. 465 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
2. Il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo, solo nei casi di assoluta urgenza.
3. 5. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Nei procedimenti con detenuti e negli altri con la seguente: Nei.
3. 3. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: di assoluta aggiungere le seguenti: e provata.
3. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: di assoluta aggiungere le seguenti: e comprovata.
3. 2. Ascierto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia è disposto l'ampliamento dell'organico degli ufficiali giudiziari, in misura proporzionata al maggior carico di lavoro derivante da quanto disposto al comma 1.
3. 4. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis, 575, 624 - quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 625, n. 1 e n. 4 -, 628, comma 3, 629,


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comma 2, 630 del codice penale, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, con esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
2. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, sono soppresse le parole: «, della recidiva», e prima delle parole «per le quali la legge stabilisce» è aggiunta la parola: «aggravanti».
3. 01. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.