TESTO AGGIORNATO AL 25 GENNAIO 2001
1. Al primo comma dell'articolo 164 del codice penale, le parole: «il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice ha specifici elementi per ritenere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati».
All'articolo 1 premettere il seguente:
1. Al comma 2 dell'articolo 176 del codice penale dopo le parole: «articolo 99» sono inserite le seguenti: «, o se si tratta di uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,».
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
All'emendamento 1. 9 del Governo, comma 2, capoverso Art. 165, sostituire le parole da, al comma 1: all'adempimento delle disposizioni fino a, al comma 2, alinea: condanna a pena detentiva con le seguenti: all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero all'adempimento delle disposizioni della sentenza in favore della parte civile, entro i termini, nei limiti e con le modalità determinati dal giudice tenuto conto delle possibilità del condannato.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 163, comma 1, del codice penale le parole: «ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni,» sono sostituite dalle seguenti: «anche se congiunta con la pena della multa o dell'ammenda».
3. Le prescrizioni di cui ai numeri 1) e 2) non possono in ogni caso avere una durata superiore a quella della pena sospesa;
3. Dopo l'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:
il condannato o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
Al comma 1, sostituire le parole da: Al primo comma fino a: il giudice ha specifici con le seguenti: All'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e vi siano».
Al comma 1, sostituire le parole da: ha specifici elementi fino alla fine del comma con le seguenti: , effettuati i necessari accertamenti, anche di natura peritale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriore reati.
Al comma 1, dopo le parole: specifici elementi aggiungere le seguenti: desunti dall'articolo 133.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
All'emendamento 1. 10 della Commissione, capoverso, sopprimere le parole: Salvo che ricorrano fondati motivi,.
All'emendamento 1. 10 della Commissione, capoverso, sopprimere le parole: per i delitti della stessa indole.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 168 del codice penale è aggiunto il seguente:
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. Il primo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque, essendo legalmente arrestatoo detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a due anni».
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 390 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:
2. Al comma 3 dell'articolo 176 del codice penale la parola: «ventisei» è sostituita dalla seguente: «trenta».
01. 01. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.
* 1. 1. Vitali, Saponara, Pecorella.
(Approvato)
* 1. 3. Pisapia.
(Approvato)
* 1. 5. Carmelo Carrara.
(Approvato)
* 1. 6. Parenti.
(Approvato)
2. Nei casi di impossibilità ad adempiere del condannato ovvero quando la pena detentiva inflitta è.
0. 1. 9. 1. La Commissione.
2. L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:
«A
2. Quando interviene una sentenza di condanna a pena detentiva superiore ad un anno ovvero quando è concessa a persona che ne ha già usufruito la sospensione condizionale della pena è altresì subordinata alla sottoposizione del condannato, previo suo consenso, ad una o più delle seguenti prescrizioni:
1) divieto di allontanarsi dal comune, dalla provincia o dalla regione di residenza, ovvero di recarsi in uno o più comuni, province, regioni o Stati esteri;
2) divieto di frequentare determinati luoghi o persone;
3) prestazione, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, di un lavoro di pubblica utilità, compatibile con le esigenze familiari, di lavoro o di studio del condannato;
4) sottoposizione ad un trattamento terapeutico, nei casi in cui il reato sia stato commesso in stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti ovvero per procurarsi bevande alcooliche o sostanze stupefacenti;
4. Quando la sospensione condizionale è concessa per la seconda volta il giudice può disporre interventi da parte dei servizi sociali;
5. Il mancato consenso del condannato in ordine all'assunzione delle prescrizioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 2 preclude la concessione della sospensione della pena».
«Art. 165-bis. - (Esecuzione delle prescrizioni alle quali è subordinata la sospensione condizionale della pena). - 1. La sentenza che subordina la sospensione condizionale della pena alle prescrizioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 2 dell'articolo 165 è comunicata all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui risiede
2. Ricevuta la comunicazione della sentenza, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato intimandogli di attenersi alle prescrizioni in esse contenute; provvede altresì, ove necessario, al ritiro del passaporto e all'apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione «documento non valido per l'espatrio», limitatamente al periodo stabilito nella sentenza.
3. La sentenza che subordina la sospensione condizionale della pena alle prescrizioni di cui ai numeri 3) e 4) del comma 2 dell'articolo 165 è comunicata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo di residenza del condannato. Il magistrato di sorveglianza, uditi il condannato e i servizi sociali, determina le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità o del trattamento terapeutico».
4. All'articolo 168 del codice penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando il condannato senza giusto motivo non adempie o viola reiteratamente le prescrizioni impartite con la sentenza di condanna a norma dell'articolo 165».
1. 9. Governo.
1. 4. (Nuova formulazione) Pisapia.
1. 2. Pecorella.
1. 7. Parenti.
2. All'ultimo periodo dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: «purché il nuovo reato non sia della stessa specie di quello per cui fu inflitta la prima condanna e non appartenga alla categoria di cui all'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale.
1. 8. Chiamparino.
0. 1. 10. 1. Tassone, Volontè.
0. 1. 10. 2. Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo.
2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale è aggiunto il seguente:
«Salvo che ricorrano fondati motivi, la sospensione condizionale non può essere concessa a chi riporti nuova condanna per delitti della stessa indole.».
1. 10. La Commissione.
2-bis). La sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, comma 4, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale;.
1-bis). Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 168 del codice penale.
1. 06. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
1-bis) Nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;.
1. 03. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.
1. 01. Veltri, Cambursano.
«Chiunque fuori dei casi di concorso del reato aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena o lo agevola per renderla meno severa è punito con la reclusione da uno a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, o con la multa da lire un milione a lire cinque milioni se si tratta di condannato per contravvenzione. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici».
1. 02. Veltri, Cambursano.