Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 843 del 23/1/2001
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(Contenzioso sulle pensioni di guerra presso la Corte dei conti)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Martini n. 3-04929 (vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazioni sezione 6).
Il sottosegretario per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica ha facoltà di rispondere.

GIANFRANCO MORGANDO, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Dalla presentazione dell'interrogazione ad oggi è intervenuto un provvedimento legislativo che va esattamente nella direzione che era stata auspicata dai colleghi interroganti. Infatti, la legge 21 luglio 2000, n. 205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa, entrata in vigore il 10 agosto 2000, ha introdotto importanti innovazioni in materia di giudizi pensionistici civili, militari e di guerra di competenza della Corte dei conti. In particolare, per quanto riguarda il contenzioso pensionistico di guerra è opportuno segnalare le disposizioni contenute negli articoli 5, 9 e 10 della citata legge.
Con l'articolo 5 viene disposto che la Corte dei conti in primo grado giudica in composizione monocratica attraverso un magistrato in funzione di giudice unico e che innanzi a detto giudice si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.
L'articolo 9 prevede una decisione in forma semplificata nel caso si verifichino determinate condizioni tassativamente enunciate dalla norma. Il giudice unico è perciò più idoneo ad assicurare quei requisiti di immediatezza, speditezza e oralità che dovrebbero caratterizzare la riforma del processo pensionistico.
Per quanto concerne l'articolo 10, esso prescrive che per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte stessa, le sezioni regionali medesime esercitano i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza del giudicato. Esse stesse, cioè, decidono dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, alla propria sentenza. Analogamente, le sezioni centrali d'appello provvedono per l'esecuzione del loro giudicato. Questo per quanto riguarda l'illustrazione delle innovazioni normative, che sicuramente daranno un contributo molto importante alla riduzione del contenzioso richiamato nell'interrogazione.
Per quanto riguarda la grave emergenza del contenzioso relativo alle pensioni di guerra, asserita nell'interrogazione, voglio soltanto precisare che l'intervento del procuratore generale della Corte dei conti, dottor Apicella, si riferisce all'intero contenzioso pensionistico e non


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esclusivamente a quello riguardante le pensioni di guerra. Infatti, dalle tabelle allegate alla relazione del procuratore generale, risulta che i ricorsi pendenti in materia di pensioni di guerra costituiscono soltanto il 32 per cento dell'intero contenzioso pensionistico: circa 72 mila pratiche su oltre 225 mila. Non voglio con questo sostenere, ovviamente, che si tratti di situazione meno grave, perché tra l'altro evidentemente ci troviamo in presenza di interessati con particolari caratteristiche, per esempio di età avanzata, rispetto all'intera platea degli interessati: credo, quindi, che le innovazioni normative, che consentiranno di accelerare la riduzione e l'eliminazione di questa massa di contenzioso, siano molto importanti e possano contribuire a risolvere il problema evidenziato.

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Signor Presidente, signor sottosegretario, in ordine all'oggetto in senso stretto dell'interrogazione cui si è data risposta, non posso che esprimere la mia soddisfazione per il fatto che il Parlamento, successivamente alla presentazione dell'interrogazione medesima, abbia deciso di introdurre la figura del giudice monocratico anche per i giudizi del contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti. Si tratta peraltro di un semplice, vorrei dire quasi ovvio, scontato, adeguamento alla nuova disciplina del rito civilistico, sicché, sotto tale profilo, mi dichiaro soddisfatto.
Colgo peraltro l'occasione, signor sottosegretario, per fare presenti altre forti disfunzioni delle sezioni regionali della Corte dei conti, le quali si trovano ad operare con scarsità ormai endemica di personale e finanche di magistrati. Lei, signor sottosegretario, viene dal Piemonte per cui non può ignorare che proprio il procuratore della Corte dei conti della sua regione ha recentemente ricordato che in molte udienze non si ha neppure la possibilità di comporre il collegio giudicante, per cui le udienze devono essere rinviate per una difficoltà pratica. È evidente, in particolare, che un intervento in tale ambito debba essere effettuato velocemente, anche perché, dal momento che la Corte dei conti è magistratura cui spesso e volentieri sono interessati gli uomini politici (per carità, di tutti i versanti), taluni maligni cominciano a ritenere che vi sia un disegno perverso dietro l'endemica carenza di personale giudicante ed amministrativo.
Ritengo, quindi, che il Governo debba intervenire nei confronti di una magistratura contabile che, comunque, ha sempre compiuto egregiamente il proprio dovere. Francamente, infatti, è piuttosto avvilente la considerazione della procura della Corte dei conti regionale del Piemonte, non dissimile peraltro da quella delle altre procure, legata alla constatazione che, addirittura molto spesso, vi è l'impossibilità pratica di comporre il collegio giudicante.
Dichiarandomi dunque soddisfatto per la risposta all'interrogazione, prego il sottosegretario di rappresentare al Governo la necessità e l'urgenza di un intervento acconcio ed appropriato in ordine sia ai magistrati sia al personale delle sedi regionali della Corte dei conti.

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