Allegato A
Seduta n. 843 del 23/1/2001


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(A.C. 7451 - sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del disegno di legge n. 7451 recante «Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime», prevede il conferimento alle regioni di funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale a decorrere dal 1o gennaio 2002;
tale formulazione non prevede l'acquisizione del parere dell'Autorità marittima, alla quale sino al 31 dicembre 2001 compete secondo il modello codicistico l'attività procedimentale per il rilascio delle concessioni nei porti regionali e interregionali;
pertanto si rende necessario l'acquisizione del parere dell'Autorità marittima competente, al fine di consentire il necessario coordinamento con il potere gestionale delle regioni, che tenga conto di una visione globale della funzionalità ed operatività del sistema-porto mediante la preventiva nonché dovuta comparazione dell'uso delle aree ed opere portuali, con


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gli interessi marittimi in senso ampio e con una valutazione anche di natura tecnico-operativa del porto;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di propria competenza per prevedere che, nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni acquisiscano, con riferimento alla compatibilità dell'uso delle aree ed opere portuali con gli interessi marittimi, il parere della competente Autorità marittima.
9/7451/1. Gatto.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 7451, contenente disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime;

impegna il Governo

ad effettuare, entro il 31 dicembre 2001, la verifica ed il monitoraggio degli effetti dei benefici concessi alle imprese armatoriali per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, derivanti dalle disposizioni normative vigenti.
9/7451/2. Chincarini, Bosco, Caparini.

La Camera,
in considerazione della particolarità del lavoro marittimo e di quanto disposto dalle leggi n. 257 del 1992 e n. 271 del 1993, relative all'esposizione all'amianto;

impegna il Governo

ad attuare ogni possibile iniziativa per estendere alla categoria dei lavoratori marittimi quanto previsto dalla normativa in oggetto.
9/7451/3. Savarese.

La Camera,
premesso che:
recenti istruzioni ministeriali impartite alla capitaneria di porto di Mazara del Vallo restringono notevolmente l'applicabilità dell'articolo 3 comma 3 del regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992, recepito con circolare ministeriale dei Trasporti e della Navigazione n. 1 del 25 novembre 1999, che disciplina la liberalizzazione delle prestazioni di servizi di cabotaggio marittimo insulare, in quanto configurano il trasferimento (tragitto) della nave, vuota di carico, effettuato per posizionarsi al porto di imbarco prima di iniziare un viaggio di cabotaggio insulare italiano, e dopo aver completato immediatamente prima un viaggio internazionale commercialmente valido, come viaggio in zavorra che esclude l'applicazione del comma 3 articolo 3;
tali istruzioni sono in contrasto con le disposizioni della Commissione europea che in più note esplicative ha invitato le autorità italiane ad interpretare il regolamento tenendo presente che lo stesso ha come finalità generale quella di liberalizzare la prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo e in particolare ha precisato che il viaggio in zavorra da escludere dall'applicazione del comma 3 articolo 3 è quello effettuato dalla nave dopo aver completato un viaggio di cabotaggio insulare, quando scali un porto internazionale (scalo tecnico o privo di carattere commerciale), senza aver effettuato un viaggio internazionale commercialmente e funzionalmente autonomo;
considerato che:
tale restrittiva interpretazione ha sollevato le proteste di armatori di navi battenti bandiera comunitaria che hanno manifestato l'intenzione di ricorrere nei confronti dell'amministrazione italiana, lamentando l'impossibilità dell'applicazione del principio della libera concorrenza in ambito di un servizio che viene effettuato in territorio comunitario, e sta limitando notevolmente


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la potenzialità contrattuale di operatori del settore che avevano già pattuito noli marittimi con armatori comunitari;
la mancanza di uniformità nell'applicazione delle istruzioni ministeriali sta creando vantaggi a favore di porti che agiscono in maniera autonoma e danni all'economia dei trasporti siciliani, in quanto si riduce notevolmente l'offerta di navi nel cabotaggio marittimo insulare, con conseguente aumento del prezzo dei noli marittimi nonché del prezzo al consumo dei prodotti tipici isolani che vengono trasportati verso i mercati continentali;

raccomanda al Governo

di verificare che le disposizioni impartite dal Ministero dei trasporti e della navigazione siano coerenti alla finalità del regolamento comunitario e alle note esplicative della Commissione europea consentendone una omogenea applicazione su tutto il territorio comunitario.
9/7451/4 (Nuova formulazione) Giacalone.