...
1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 45-bis del codice della navigazione le parole: «, in casi eccezionali e per periodi determinati,» sono soppresse.
(Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi).
«2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione».