Allegato A
Seduta n. 843 del 23/1/2001


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(A.C. 7451 - sezione 6)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi).

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito,


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con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, è sostituito dal seguente:
«2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione».

2. All'articolo 45-bis del codice della navigazione le parole: «, in casi eccezionali e per periodi determinati,» sono soppresse.