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1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n.287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.343, a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, ed all'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, e successive modificazioni, nonché a quelli di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n.522, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 4.800 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
(Approvato)
(Trasferimento dei compiti di attuazione degli interventi nel settore marittimo).
2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte.
3. Per garantire con carattere di stabilità il corretto espletamento delle ampliate funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ministeriale in connessione alla riorganizzazione dei settori della naviga-zione marittima ed aerea, nonché lo svolgimento delle funzioni operative connesse a provvedimenti a favore del settore por-tuale e dell'armamento di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione delle predette funzioni in modo da assicurarne la realizzazione. Per le finalità del presente comma, a decorrere dall'anno 2001, il fondo unico di amministrazione, istituito dall'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, è integrato dell'importo di lire 4.800 milioni da destinare in sede di contrattazione integrativa alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale dei livelli funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione appartenente al ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile e al ruolo della ex Direzione generale dell'aviazione civile, utilizzato per il raggiungimento dei predetti obiettivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 1.800 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 3.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
(Trasferimento dei compiti di attuazione degli interventi nel settore marittimo).
8. 1.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).