1. Le ritenute di cui all'articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n.169, e di cui all'articolo 19 della legge 5 dicembre 1986, n.856, oltre che per le finalità indicate negli stessi articoli 9 e 19, possono essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione del cabotaggio nel Mediterraneo, nonché per studi di fattibilità finalizzati allo sviluppo dello stesso.
(Iniziative a favore del cabotaggio nel Mediterraneo).