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1. L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1999, n.522, si interpreta nel senso che il contributo compensativo da assegnare alle autorità portuali è pari alla differenza, calcolata per l'intera durata della concessione, tra il canone che sarebbe derivato dall'applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n.595, e quello stabilito negli atti di concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 8.
(Norma interpretativa).
2. Il contributo compensativo è erogato in un'unica soluzione per il danno economico subito dalle autorità portuali a tutto il 2000 e quindi annualmente fino alla scadenza della concessione, in proporzione all'incidenza negativa che l'ente subirà sul bilancio in ciascun esercizio finanziario.
3. Il contributo compensativo è erogato nei limiti della spesa massima autorizzata dall'articolo 8, comma 2, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.