1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, e successive modificazioni, le parole: «In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:» sono sostituite dalle seguenti: «Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri:».
4. Il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n.457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.30 del 1998, è sostituito dal seguente:
di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale».
Sopprimerlo.
Al comma 4, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
(Approvato)
(Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati).
«2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale».
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n.457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.30 del 1998, è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
«2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o
(Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati).
5. 2. Chincarini, Bosco, Caparini.
5. 16. Chincarini, Bosco, Caparini.
5. L'articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale e continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
5. 1. Burlando, Baccini, Becchetti, Savarese, Marongiu, Repetto, Pasetto.