Allegato A
Seduta n. 843 del 23/1/2001


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(A.C. 6909 - sezione 24)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.

1. Le disposizioni di cui ai Capi II, II- bis e II-ter, fatta eccezione per quelle di cui


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all'articolo 16-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, si applicano anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nei confronti delle persone di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ai sensi dell'articolo 16-quater del citato decreto-legge n.8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.82 del 1991, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche se le condotte di collaborazione sono state tenute relativamente a delitti diversi da quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ma rientranti fra quelli indicati nell'articolo 380 del medesimo codice.