Allegato A
Seduta n. 843 del 23/1/2001


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(A.C. 6909 - sezione 21)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.

1. Alla legge 7 agosto 1990, n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dell'articolo 13, dopo la parola: «regolano» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni,


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e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n.119, e successive modificazioni»;

b) nel comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: «n.801,» sono inserite le seguenti: «per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n.119, e successive modificazioni,».