Allegato A
Seduta n. 843 del 23/1/2001


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(A.C. 6909 - sezione 18)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (Previsione di norme di attuazione). - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonché i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalità di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal Titolo I della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, e dal Titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.431, e successive modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2.
3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per disciplinare le modalità per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del presente decreto, nonché le norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell'articolo 12-sexies, commi 4- bis e 4-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, le modalità di destinazione del denaro, nonché di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilità.
4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonché quello previsto dall'articolo 13, comma 8, sono emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato».

2. Fino alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, introdotto dal comma 1 del presente articolo, continuano a osservarsi,


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in quanto applicabili, le disposizioni dei decreti già emanati a norma dell'articolo 10 del medesimo decreto-legge n.8 del 1991, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, per stabilire le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di protezione nonché i criteri di formulazione e le modalità di attuazione del programma medesimo.