1. All'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è inserita la rubrica: «Oneri finanziari»;
b) nei commi 1 e 4, le parole: «del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dei Capi II e II-bis».