Allegato A
Seduta n. 843 del 23/1/2001


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(A.C. 6909 - sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.

1. All'articolo 106 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premesse le parole: «Salva la disposizione del comma 4-bis»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.»;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Non può essere assunta da un difensore comune la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da un difensore comune con le seguenti: da uno stesso difensore.
15. 1. Pisapia.

(Approvato)