1. Il comma 4 dell'articolo 105 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ DEL DIFENSORE
«4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis».