Allegato A
Seduta n. 843 del 23/1/2001


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(A.C. 6909 - sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ DEL DIFENSORE

Art. 14.

1. Il comma 4 dell'articolo 105 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis».