Allegato A
Seduta n. 843 del 23/1/2001


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(A.C. 6909 - sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.

1. L'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. - (Cambiamento delle generalità. Rinvio). - 1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.
2. All'attuazione del disposto del comma 1 si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n.119, e successive modificazioni».