Allegato A
Seduta n. 843 del 23/1/2001


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(A.C. 6909 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

1. L'articolo 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Proposta di ammissione). - 1. L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorché sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non è preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta è formulata da quest'ultimo.
2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371 dello stesso codice, la proposta è formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia risolve il contrasto. La proposta è formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti di appello interessati, a norma dell'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate


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con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, quando la situazione delineata nel periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
3. La proposta può essere formulata anche dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, è formulato d'intesa con le altre autorità legittimate a norma del comma 2.
4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l'autorità che formula la proposta può comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorché ritiene che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalità organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale e del citato articolo 118-bis delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione centrale.
5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale può esercitare sia la facoltà indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che ciò non è avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreché ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonché notizie o informazioni dalle autorità giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione.
7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravità e attualità del pericolo cui le persone indicate nell'articolo 9 sono o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono elencate le eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate.
8. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 3, la proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta è effettuata dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche del contributo offerto dalle dichiarazioni».