Allegato A
Seduta n. 843 del 23/1/2001


Pag. 22


...

(A.C. 6874 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo Vessel Traffic Services (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero.
2. L'articolo 83 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. (Divieto di transito e di sosta). - Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende».

3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. In tale caso l'armatore della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni, maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di lire 5 milioni per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Detta sanzione è irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.
4. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:
a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione;
b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione all'autorità dello Stato di bandiera.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - 1. Al fine di prevenire sinistri in mare ed in linea con le convenzioni internazionali e le direttive in materia dell'Unione europea, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ad avviare il sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS; promuove schemi di separazione delle rotte; organizza un sistema di riporto navale che consenta il monitoraggio delle navi nei mari intorno all'Italia, con particolare riguardo per quelle passeggeri e per quelle da carico con merci pericolose o inquinanti; accentua i controlli di sicurezza sul naviglio mercantile nazionale ed estero.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'ambiente fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero.


Pag. 23

3. L'articolo 83 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - (Divieto di transito e sosta). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatta salva la disciplina delle aree marine protette di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nelle acque marittime interne e nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza della navigazione.
2. Il Ministro dell'ambiente, fatta salva la disciplina delle aree marine protette citata al comma 1 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, può limitare o vietare il transito e la sosta nelle acque marittime interne e nel mare territoriale, per motivi di protezione dell'ambiente marino.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, nei casi di cui al primo e al secondo comma, adotta, ove necessario, gli schemi di separazione delle rotte».

4. L'articolo 1102 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 1102. - (Navigazione in zone vietate). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire un milione:
a) il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o limite di navigazione stabiliti per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 83;
b) il comandante dell'aeromobile, nazionale o straniero, che vìola il divieto stabilito nell'articolo 793».

5. Dopo l'articolo 1218 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:
«Art. 1218-bis. - (Inosservanza di divieti o limiti in materia di navigazione). - 1. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne o territoriali, non osserva i divieti o gli schemi di separazione delle rotte di cui all'articolo 83, per motivi diversi da quelli di ordine pubblico, è sottoposto alla medesima pena di cui all'articolo 1218 ed alle pene accessorie di cui all'articolo 1232. Nel caso in cui l'inosservanza riguardi una nave da carico o da passeggeri, è altresì assoggettato l'armatore della nave alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni, maggiorata dell'importo di lire cinquemila per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Detta sanzione è irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.
2. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:
a) a carico del comandante e dell'armatore della nave battente bandiera italiana, l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1;
b) a carico del comandante della nave battente bandiera estera, la segnalazione all'Autorità dello Stato di bandiera».
6. 1. Turroni, Scalia, Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero è istituito presso il Ministero dell'ambiente, senza aumento di organico né di spese complessive, il reparto ambientale marino (RAM) del corpo delle capitanerie di porto.
6. 2. Turroni, Scalia, Cento.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Sistema di comunicazioni per la sicurezza in mare). - 1. È autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni annue, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal 2001, per la realizzazione del sistema globale di comunicazione


Pag. 24

per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS '74), ratificata e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313.
2. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 6-bis,
6. 01. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al fine di realizzare un adeguato e qualificato supporto tecnico al Ministero dell'ambiente, in materia di mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e marino-costieri, è istituita la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale ne è stabilito il funzionamento.
2. In particolare, la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi dovrà fornire supporto alle politiche del Ministero dell'ambiente a livello nazionale, comunitario ed internazionale, per il conseguimento di standard normativi, la promozione di tecnologie e la realizzazione di iniziative miranti alle migliori pratiche ambientali in campo marittimo, con particolare attenzione alla specificità del bacino mediterraneo.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
6. 02. Turroni, Scalia, Cento.