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1. Le imprese armatoriali che beneficiano del contributo per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici non potranno utilizzare in attività di cabotaggio nazionale, successivamente alla data di erogazione del beneficio, navi cisterna a singolo scafo di età superiore ai venti anni, ad esclusione delle navi italiane già di proprietà o delle navi italiane già gestite dalle stesse imprese.
trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la cui età risalga ad oltre venti anni.
(Limiti di operatività e decadenza dai benefici).
2. L'eventuale utilizzo, diretto o indiretto, del naviglio di cui al comma 1 in attività di cabotaggio nazionale comporta la decadenza dal beneficio, con l'obbligo di restituzione del contributo nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna abilitate al