1. Al primo comma dell'articolo 164 del codice penale, le parole: «il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice ha specifici elementi per ritenere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati».
All'articolo 1 premettere il seguente:
1. Al comma 2 dell'articolo 176 del codice penale dopo le parole: «articolo 99» sono inserite le seguenti: «, o se si tratta di uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,».
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Al comma 1, sostituire le parole da: Al primo comma fino a: il giudice ha specifici con le seguenti:
Al comma 1, sostituire le parole da: ha specifici elementi fino alla fine del comma con le seguenti: , effettuati i necessari accertamenti, anche di natura peritale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriore reati.
Al comma 1, dopo le parole: specifici elementi aggiungere le seguenti: desunti dall'articolo 133.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Sopprimere le parole: Salvo che ricorrano fondati motivi.
Sopprimere le parole: per delitti della stessa indole.
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 168 del codice penale è aggiunto il seguente:
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto
dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. Il primo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a due anni».
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 390 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 452 del codice penale, sono aggiunti i seguenti:
1. Chiunque introduce, deposita, versa o colloca, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze liquide o solide o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a trenta milioni.
1. Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina, in un'area naturale protetta, il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire dieci milioni a trenta milioni.
1. Chiunque abusivamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con una o più operazioni, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire cinquanta milioni a duecento milioni.
1. Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti negli articoli 452-bis, 452-ter o 452-quater, ovvero di conseguirne
l'impunità, omette di compilare o conservare o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire venti milioni.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 495 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
2. Al comma 3 dell'articolo 176 del codice penale la parola: «ventisei» è sostituita dalla seguente: «trenta».
01. 01. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.
* 1. 1. Vitali, Saponara, Pecorella.
* 1. 3. Pisapia.
* 1. 5. Carmelo Carrara.
* 1. 6. Parenti.
All'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e vi siano».
1. 4. (Nuova formulazione) Pisapia.
1. 2. Pecorella.
1. 7. Parenti.
2. All'ultimo periodo dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: «purché il nuovo reato non sia della stessa specie di quello per cui fu inflitta la prima condanna e non appartenga alla categoria di cui all'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale».
1. 8. Chiamparino.
0. 1. 10. 1. Tassone, Volontè.
0. 1. 10. 2. Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo.
1-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale, è aggiunto il seguente:
«Salvo che ricorrano fondati motivi, la sospensione condizionale non può essere concessa a chi riporti nuova condanna per delitti della stessa indole».
1. 10. La Commissione.
«2-bis. La sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione degli articoli 163 e 164, comma 4, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
«1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 168 del codice penale».
1. 06. La Commissione.
il seguente:
1-bis. Nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno
1. 03. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.
1. 01. Veltri, Cambursano.
«Chiunque fuori dei casi di concorso del reato aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena o lo agevola per renderla meno severa è punito con la reclusione da uno a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, o con la multa da lire un milione a lire cinque milioni se si tratta di condannato per contravvenzione. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici».
1. 02. Veltri, Cambursano.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire trenta milioni a cento milioni se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.
3. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire cinquanta milioni a trecento milioni se dal fatto deriva un disastro ambientale.
4. Nel concorso di circostanze attenuanti con quelle previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire cento milioni a trecento milioni.
1. 04. Scalia.
a) al primo comma le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni»;
b) al terzo comma, alinea, le parole: «ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni»;
c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi ha dichiarato il falso ha reso, in precedenza, altre false dichiarazioni sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali».
1. 05. Chiamparino.