Allegato A
Seduta n. 843 del 23/1/2001


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PROGETTI DI LEGGE: SIMEONE; PISAPIA; SINISCALCHI ED ALTRI; FOTI ED ALTRI, SODA ED ALTRI, NERI ED ALTRI, D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FRATTA PASINI; VELTRI; GAMBALE ED ALTRI, SARACENI: INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI (465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381)

(A. C. 465 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 164 del codice penale, le parole: «il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice ha specifici elementi per ritenere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.

1. Al comma 2 dell'articolo 176 del codice penale dopo le parole: «articolo 99» sono inserite le seguenti: «, o se si tratta di uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,».
2. Al comma 3 dell'articolo 176 del codice penale la parola: «ventisei» è sostituita dalla seguente: «trenta».
01. 01. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Sopprimerlo.
* 1. 1. Vitali, Saponara, Pecorella.

Sopprimerlo.
* 1. 3. Pisapia.

Sopprimerlo.
* 1. 5. Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.
* 1. 6. Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al primo comma fino a: il giudice ha specifici con le seguenti:
All'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e vi siano».
1. 4. (Nuova formulazione) Pisapia.


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Al comma 1, sostituire le parole da: ha specifici elementi fino alla fine del comma con le seguenti: , effettuati i necessari accertamenti, anche di natura peritale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriore reati.
1. 2. Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: specifici elementi aggiungere le seguenti: desunti dall'articolo 133.
1. 7. Parenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'ultimo periodo dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: «purché il nuovo reato non sia della stessa specie di quello per cui fu inflitta la prima condanna e non appartenga alla categoria di cui all'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale».
1. 8. Chiamparino.

Subemendamenti all'emendamento 1. 10 della Commissione.

Sopprimere le parole: Salvo che ricorrano fondati motivi.
0. 1. 10. 1. Tassone, Volontè.

Sopprimere le parole: per delitti della stessa indole.
0. 1. 10. 2. Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale, è aggiunto il seguente:
«Salvo che ricorrano fondati motivi, la sospensione condizionale non può essere concessa a chi riporti nuova condanna per delitti della stessa indole».
1. 10. La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 168 del codice penale è aggiunto il seguente:
«2-bis. La sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione degli articoli 163 e 164, comma 4, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 168 del codice penale».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.
1. 06. La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto
il seguente:
1-bis. Nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno


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dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
1. 03. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a due anni».
1. 01. Veltri, Cambursano.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 390 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque fuori dei casi di concorso del reato aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena o lo agevola per renderla meno severa è punito con la reclusione da uno a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, o con la multa da lire un milione a lire cinque milioni se si tratta di condannato per contravvenzione. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici».
1. 02. Veltri, Cambursano.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 452 del codice penale, sono aggiunti i seguenti:

Art. 452-bis.

1. Chiunque introduce, deposita, versa o colloca, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze liquide o solide o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a trenta milioni.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire trenta milioni a cento milioni se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.
3. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire cinquanta milioni a trecento milioni se dal fatto deriva un disastro ambientale.
4. Nel concorso di circostanze attenuanti con quelle previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.

Art. 452-ter.

1. Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina, in un'area naturale protetta, il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire dieci milioni a trenta milioni.

Art. 452-quater.

1. Chiunque abusivamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con una o più operazioni, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire cinquanta milioni a duecento milioni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire cento milioni a trecento milioni.

Art. 452-quinquies.

1. Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti negli articoli 452-bis, 452-ter o 452-quater, ovvero di conseguirne


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l'impunità, omette di compilare o conservare o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire venti milioni.
1. 04. Scalia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 495 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni»;
b) al terzo comma, alinea, le parole: «ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni»;
c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi ha dichiarato il falso ha reso, in precedenza, altre false dichiarazioni sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali».
1. 05. Chiamparino.