Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 841 del 19/1/2001
Back Index Forward

Pag. 13


...
(Discussione sulle linee generali - A.C. 7195)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.


Pag. 14

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Delbono.

EMILIO DELBONO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto rapido, trattandosi di un provvedimento composto di un solo articolo.
Il disegno di legge che ci accingiamo a discutere intende risolvere una situazione determinatasi, a decorrere dal 1o gennaio 1998, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione delle entrate erariali tramite concessionari, di cui al decreto legislativo n. 237 del 1997. A causa, in particolare, dell'adozione della nuova modulistica (Mod. F23), si è resa impossibile una ricostruzione dell'ammontare delle specifiche voci di entrata sulle quali era in precedenza calcolato l'importo spettante agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, recante «Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari» (importo che, in base a questo provvedimento, era pari al 15 per cento dei crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali, amministrativi e delle somme incassate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato).
Prendendo atto della situazione così determinatasi, per effetto della quale gli ufficiali giudiziari non hanno potuto riscuotere quanto loro spettante e si sono pertanto trovati costretti ad agire in giudizio, il disegno di legge, già approvato dal Senato, composto, come dicevo, di un solo articolo, stabilisce che agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sia riconosciuto, per gli anni 1998 e 1999, il pagamento delle somme spettanti ai sensi delle disposizioni sopra citate, determinate in modo forfetario, cioè nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.
Resta peraltro salva, come si evince dal successivo comma 4, la facoltà per il lavoratore di non accettare la determinazione forfettaria del compenso e di insistere quindi nelle azioni giudiziarie già intraprese. La disposizione ha efficacia limitata ai compensi relativi agli anni 1998 e 1999, in quanto il problema della corresponsione dei compensi agli ufficiali giudiziari è stato risolto, per quanto riguarda il futuro, in via amministrativa. Infatti la nuova modulistica consente il calcolo esatto delle somme spettanti.
I successivi commi 2, 3 e 4 contengono nuove disposizioni riconducibili alla necessità di prevenire un contenzioso in sede giudiziaria e di definire il contenzioso già in essere; tali disposizioni sono state, tra l'altro, le più discusse ed approfondite durante l'esame al Senato.
Il comma 2 precisa infatti che le somme corrisposte ai sensi del comma 1 «non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria» (nonostante il ritardo nel pagamento, da riferire agli esercizi 1998 e 1999).
Il comma 3 dispone che le somme già percepite per gli anni 1998 e 1999 dagli ufficiali giudiziari a titolo di percentuale ex articolo 122, numero 2, del decreto n. 1229, ovvero ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, sono considerate a titolo di acconto sulle somme riconosciute in modo forfetario ai sensi del precedente comma 1.
Il comma 4 prevede infine che, in caso di accettazione delle somme determinate ai sensi del comma 1, si producano le seguenti conseguenze: i giudizi pendenti sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti; i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
Il provvedimento non contiene alcuna clausola di copertura finanziaria, in quanto il testo si limita a disciplinare le modalità procedurali per l'erogazione di somme che rivestono il carattere di spese obbligatorie.
La II Commissione ha espresso un parere di nulla osta, mentre le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.
Poiché il provvedimento prevede una deroga transitoria alle ordinarie modalità di determinazione del compenso spettante agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo


Pag. 15

122, lettera 2), del decreto n. 1229, si manifesta necessario il ricorso ad un provvedimento legislativo.
Non sono previste clausole di coordinamento con la normativa vigente, poiché il provvedimento è per sua natura una norma transitoria, valevole, come già chiarito, solo per gli anni 1998 e 1999.
In conclusione, rispecchiando l'orientamento unanime della XI Commissione, auspico la celere approvazione del provvedimento, non solo per rispondere alle legittime aspettative del personale interessato, ma anche per prevenire un ulteriore contenzioso in sede giudiziaria e per definire in modo efficace il contenzioso già in essere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame nasce dall'esigenza di eliminare alcune disfunzioni che si sono verificate, come ha sottolineato il relatore, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 237 del 1997. Quest'ultimo ha soppresso la funzione di cassa o, per meglio dire, di anticipatore di cassa assolta dagli uffici del registro. Per effetto di questi nuovi meccanismi di pagamento, si sono verificati obiettivi ritardi e disservizi per quanto riguarda il pagamento agli ufficiali giudiziari. In particolare, non risulta liquidata a questi ultimi, per gli anni 1998 e 1999, la quota sui crediti recuperati dall'erario rispetto al campione penale, civile e fallimentare, nonché quella sulle somme riscosse a seguito della vendita dei corpi di reato. Si è reso pertanto necessario intervenire con un'apposita legge di spesa.
Il Governo ha ritenuto doveroso farsi carico di questa esigenza più volte evidenziata dalle rappresentanze della categoria. Si tratta di un'esigenza effettiva, e non di una richiesta corporativa, che concerne una categoria che svolge una funzione assai delicata e comunque importantissima nel complesso meccanismo del sistema giudiziario.
Con il provvedimento al nostro esame, quindi, si sana una situazione nella quale gli ufficiali giudiziari si trovano a soffrire di una ingiusta penalizzazione. Il Governo confida pertanto in una rapida approvazione del provvedimento che, peraltro, eviterà una serie di contenziosi o porrà fine ad una serie di essi già in corso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, questo provvedimento è in realtà una proposta di transazione, visto che si dà la possibilità alla controparte di accedere o meno all'offerta. Il provvedimento è considerato favorevolmente dal mio gruppo, in quanto fornisce una risposta concreta alle legittime aspettative degli ufficiali giudiziari, evitando ulteriori contenziosi e risolvendo quelli in corso.
In questi ultimi anni il legislatore si è trovato spesso di fronte alla necessità di dover intervenire per rimediare ad errori della burocrazia.

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Le finanze!

ANTONIO LEONE. Non dico di chi sia la colpa, ma questo rilievo deve essere fatto. Mi auguro che, grazie alla riforma che si sta portando avanti, si riesca ad evitare il verificarsi in futuro di situazioni di questo tipo.
L'unica cosa che non capisco, visto che siamo in sede di transazione, è la questione del mancato calcolo degli interessi legali, che ritengo troppo penalizzante per gli ufficiali giudiziari. Tra l'altro, come ha ricordato il relatore, non ci troviamo di fronte ad una norma che ha bisogno di copertura, visto che è dovuta e rientra in un capitolo corrente di spesa. Pertanto, si sarebbe potuto fare un piccolo sforzo da questo punto di vista. Lo dico non per captatio benevolentiae nei confronti degli ufficiali giudiziari, ma perché ho avuto per anni a che fare con gli uffici giudiziari e quindi conosco le condizioni di estrema difficoltà in cui svolgono la loro attività.


Pag. 16

Questo è l'unico appunto che muovo a questo provvedimento, pur ribadendo che il mio gruppo ne augura un'approvazione rapida.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Back Index Forward