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PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Paissan n. 2-02785 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 3).
PAOLO GALLETTI. Presidente, questa interpellanza è stata presentata il 19 dicembre dell'anno scorso e scaturisce da una notizia di cronaca riguardante il porto di Ravenna dove, in quel periodo, era stato segnalato un traffico intenso di farine animali, alcune delle quali contaminate da salmonella e botulino; farine animali esportate ma anche importate nel porto di Ravenna.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.
OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Presidente, ad una interpellanza tanto articolata e su un tema per giunta oggi di particolare attualità non può non corrispondere una risposta altrettanto articolata e, che vada in un certo senso, anche al di là del caso, ormai storicamente conclusosi, denunciato dagli interpellanti.
organi di controllo e alle associazioni di categorie ha impartito opportune indicazioni di dare corrette indicazioni ai contenuti fissati nella sopra richiamata decisione e di esercitare un'azione di vigilanza circa il rispetto dei divieti in essa contenuti. Sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, relativa ai controlli nel settore, il Ministero della sanità - in particolare il dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria - ha diramato le linee guida sulle modalità di ispezione ai servizi veterinari delle regioni ed agli istituti zooprofilattici; tali linee guida, che sono finalizzate alla verifica del rispetto dell'ordinanza 28 luglio 1994, sono state riproposte successivamente nella circolare 2 febbraio 2000, relativa al piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale.
un registro in cui scrivere le consegne e conservare i certificati sanitari o i documenti commerciali che accompagnano le merci per un periodo non inferiore a sei mesi e, comunque, per tutto il periodo di validità del prodotto.
PRESIDENTE. L'onorevole Galletti, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.
PAOLO GALLETTI. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare la senatrice Fumagalli Carulli per la consueta gentilezza e per l'approfondimento con cui ha risposto all'interpellanza in esame. Vorrei
anche rilevare che dai numerosi dati forniti emerge qualcosa, che non è responsabilità della senatrice Fumagalli Carulli: un ritardo colpevole del nostro paese da parte dei servizi veterinari, in particolare del Ministero della sanità, nell'affrontare il problema cosiddetto della mucca pazza con determinazione e con volontà di risolverlo. È anche da rilevare che, fino a qualche anno fa, ci si opponeva in sede europea - lo fece anche il ministro dell'agricoltura De Castro - ad un divieto generalizzato dell'uso di farine animali. Purtroppo, abbiamo constatato che ciò ha inciso sul ritardo con il quale il nostro paese è giunto a questo tragico appuntamento. Non vi è bisogno di fare alcun allarmismo perché la situazione è già grave di per sé e, ogni giorno che passa, scopriamo come la potenzialità di un contagio riguardi, oltre che gli alimenti, anche i cosmetici e le donazioni di sangue. Tra l'altro, si tratta di temi già posti in altri paesi.
repressione di queste frodi, ma anche l'emanazione di norme e regole per una produzione corretta sono fondamentali, così come è fondamentale che noi oggi, oltre a risarcire gli allevatori onesti - non certo quelli disonesti -, riusciamo in tempi molto rapidi a mettere in campo molte risorse per aiutare la riconversione dell'allevamento, che già esiste, verso forme di allevamento razionale, secondo le regole etologiche delle varie specie e secondo le regole naturali: questo è il punto.
PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.
L'onorevole Galletti, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.
In quel periodo la trasmissione televisiva Report documentò la presenza di una nave che scaricava farine animali sotto gli occhi degli addetti al controllo che negarono, in diretta telefonica, l'evidenza.
Secondo quanto risulta a noi interpellanti, la Legambiente di Ravenna avrebbe segnalato, in quei giorni, alla banchina della Docks la motonave Montania, proveniente dall'Irlanda, piena di farine animali che venivano scaricate.
Ricordo che le farine animali in Italia erano, nel periodo in cui presentammo l'interpellanza, vietate per gli erbivori, mentre oggi sono vietate, in realtà, per tutti gli animali. Ma la magistratura torinese avrebbe scoperto che venivano e vengono illecitamente usate in alcuni allevamenti bovini.
Ricordo che il 60 per cento degli allevamenti produce in proprio i mangimi, sfuggendo di fatto ad ogni controllo.
Inoltre, vorrei sottolineare che le linee di produzione dei mangimifici vengono spesso utilizzate anche per produrre mangimi per cani e gatti, nei quali è possibile inserire proteine animali; la stessa linea può essere utilizzata per mangimi per i bovini, per i quali è vietato l'utilizzo di farine di carne. Possono così avvenire contaminazioni con proteine animali di farine che dovrebbero esserne esenti.
Sottolineo che la Camera dei deputati, in sede di legge finanziaria, ha approvato una norma che vieta tutte le farine animali per tutti gli animali, escluse le farine di pesce per i pesci allevati, che l'Unione europea ha bandito per sei mesi tutte le farine animali, veicolo accertato del cosiddetto morbo della mucca pazza (BSE).
Interpelliamo quindi il Governo per sapere quali siano la qualità e la tipologia delle farine animali importate o prodotte nel nostro paese, dove siano stoccate attualmente e quale sia il loro uso finale; quanti e quali controlli sulla produzione ed il commercio di farine animali siano effettuati oggi in Italia, da quali organismi e con quali risultati. Vorremmo inoltre sapere dal Governo quanti e quali controlli siano effettuati sugli allevamenti nei quali è vietato l'uso di farine animali e, in special modo, su quelli che si autoproducono i mangimi; in particolare, quali siano i risultati del controllo delle farine animali nelle aree portuali italiane, a partire dal porto di Ravenna.
Mi scuserà pertanto il Presidente se la mia risposta non potrà essere breve e dovrò richiamare in questa sede una serie di provvedimenti, alcuni dei quali ricordati poc'anzi dallo stesso onorevole Galletti, adottati dal Governo come strumenti di precauzione: assunti sia prima dell'interpellanza che posteriormente al deposito della medesima (ricordo che tale interpellanza è stata depositata il 19 dicembre 2000).
Per rispondere in modo esaustivo - almeno così spero - devo ricordare che in Italia già dal 1994, con ordinanza 28 luglio 1994, conseguente alla decisione 94/381/CEE della Commissione, riguardante le misure di protezione in merito alla trasmissione dell'encefalopatia spongiforme bovina, sono vietate per i ruminanti le farine di carne derivanti da mammiferi.
A partire dall'entrata in vigore di questa ordinanza, gli organismi di controllo territoriale hanno provveduto ad integrare progressivamente i controlli eseguiti sulla base della normativa preesistente con quelli specifici relativi alla verifica dell'ottemperanza al divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivanti dai tessuti di mammiferi, previsti dalla decisione stessa. Inoltre, in aggiunta all'ispezione regolarmente condotta nell'ambito della normale attività di vigilanza, nella primavera del 1996, il Ministero della sanità ha richiesto agli organi territoriali di vigilanza di procedere alle ulteriori intensificazioni dei controlli mirati alla verifica degli adempimenti relativi all'ordinanza 28 luglio 1994 attuativa - come ho detto poc'anzi - della decisione 27 giugno 1994, 94/381/CE della Commissione. I controlli mirati alla verifica del rispetto del disposto della decisione 94/381/CE riguardano sia gli aspetti giuridico-amministrativi sia il prelievo di campioni di mangimi per le analisi di laboratorio. Le ispezioni sono effettuate dal personale di vigilanza del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali coordinato dalle regioni e dagli agenti del comando sanità dell'Arma dei carabinieri, il cosiddetto NAS.
I provvedimenti da adottare, in caso di irregolarità, sono diversi. Innanzitutto, vi è il sequestro della partita; in secondo luogo, fino all'entrata in vigore dell'ordinanza ministeriale 17 novembre 2000, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione con la dieta di proteine derivate da mammiferi, era prevista la destinazione ad un uso diverso da quello alimentare, nel caso non fosse riportata sulla confezione della partita la data di scadenza o non si conoscesse l'origine delle farine di carne utilizzate nell'impianto. Nel caso in cui fossero state note le indicazioni anzidette, era possibile la destinazione ad uso zootecnico, ma con l'esclusione dei ruminanti. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza ministeriale sopra citata, nel caso in cui fossero note le indicazioni relative alla data di scadenza e di origine delle farine di carne ottenute da scarti di macellazione provenienti da animali riconosciuti idonei all'alimentazione umana, era possibile destinare tali mangimi all'alimentazione di animali non erbivori. Dal 1o gennaio 2000 - provvedimento posteriore al deposito dell'interpellanza in oggetto -, con l'entrata in vigore delle decisioni comunitarie 2776/CE e 2001-9/CE, tutti i mangimi contenenti proteine animali trasformate (farine di carne, ossa, sangue, eccetera) non possono essere destinati in alcun modo all'alimentazione degli animali che producono alimenti destinati al consumo umano.
Il terzo provvedimento da adottare, in caso di irregolarità, è l'individuazione degli allevamenti ai quali sono stati distribuiti mangimi irregolari. Il quarto provvedimento è l'individuazione dei capi animali che hanno avuto accesso al mangime in questione con l'indicazione sul documento individuale e sul registro di stalla di «animali a rischio per BSE», al fine di poter ricondurre i successivi controlli in fase di macellazione. Il quinto provvedimento è l'indagine presso l'impianto per stabilire la causa delle irregolarità e la sua rimozione; il sesto, per i casi più gravi, è il ritiro dell'autorizzazione alla produzione.
Per quanto concerne le decisioni comunitarie 2766/CE e 2001-9/CE, è necessario rappresentare in questa sede che il dipartimento alimenti e nutrizione sanità pubblica veterinaria, con note 19 dicembre e 22 dicembre 2000, nonché nota 15 gennaio 2001, indirizzata alle regioni, alle province autonome, agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli uffici periferici del Ministero della sanità, a tutti gli
Nell'ambito delle sopracitate istruzioni, diramate dall'autorità centrale, è stato inserito anche il piano di campionamento dei mangimi utilizzati presso gli allevamenti bovini, piano che è oggetto di particolari interrogativi da parte degli interpellanti. Nel maggio 2000, poi, sono state distribuite a tutti gli operatori del settore zootecnico-mangimistico insistenti sul territorio italiano le linee guida per l'attuazione delle buone pratiche di fabbricazione e distribuzione dei mangimi per ruminanti.
Le analisi sui mangimi vengono effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali su campioni di mangimi complementari di varia tipologia (per bovini da latte, vitelli, vitelloni, eccetera), mangimi completi e materie prime per mangimi, prelevate dal personale di vigilanza dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e dagli agenti del comando carabinieri sanità nel corso delle ispezioni di competenza sia presso gli stabilimenti di produzione, sia presso le aziende zootecniche. Altri campioni vengono prelevati dall'ispettorato repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini delle frodi merceologiche, sulla base di un piano coordinato di controllo nel settore dell'alimentazione animale, di cui al decreto 14 ottobre 1999, che tra l'altro prevede l'obbligo di segnalare ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali l'irregolarità riscontrata per i provvedimenti di competenza.
Durante il 1999 sono stati esaminati 613 campioni, di cui 27 sono risultati positivi alla presenza di tessuto osseo di mammifero, pari al 4,4 per cento. Relativamente ai controlli dell'anno 1999, i campioni sono stati prelevati per il 43,9 per cento negli allevamenti, per il 29 per cento presso i mangimifici e per il 26,9 per cento presso le rivendite.
Per quanto riguarda i controlli dell'anno 2000, ho con me una tabella, che lascio agli atti con preghiera di farla pervenire agli onorevoli interpellanti, concernente «gli esami riguardanti i mangimi per ruminanti per la ricerca di frammenti ossei di mammifero per regione». In tale tabella, peraltro non definitiva, si riporta il numero dei controlli svolti dai servizi veterinari competenti per territorio, suddivisi per regioni, effettuati in allevamenti, mangimifici e rivendite.
I campioni analizzati si riferiscono ad alimenti destinati ai ruminanti, in prevalenza mangimi complementari nelle varie tipologie (per vacche da latte, vitelli, vacche e manze in asciutta, vitelloni, eccetera), mangimi completi e mangimi composti prelevati presso aziende mangimistiche, rivendite ed aziende zootecniche.
Le positività riscontrate sono da ascrivere non ad una presenza significativa di proteine non consentite, ma a livelli che, nulla togliendo all'irregolarità tecnico-giuridica (che rimane), sono tuttavia prevalentemente riconducibili al trascinamento di produzioni precedenti effettuate negli stessi impianti di produzione dei mangimi.
Le istruzioni del nostro dipartimento, destinate agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome, hanno consentito, rielaborando le esperienze maturate ed i punti critici rilevati negli anni precedenti durante i controlli sul territorio, la razionalizzazione delle ispezioni attraverso l'individuazione di parametri fondamentali da rispettare nel corso dei controlli presso i mangimifici.
Riguardo alle positività riscontrate, è da premettere che la metodica analitica utilizzata dagli istituti zooprofilattici sperimentali per verificare l'idoneità dei prodotti all'alimentazione dei ruminanti, è di tipo microscopico. Essa si basa sull'identificazione delle farine di carne di mammifero presenti nei mangimi attraverso lo studio morfologico dei frammenti ossei e la ricerca di strutture tessutali specifiche delle diverse classi di vertebrati (peli, piume, squame, eccetera). Si tratta di un metodo di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali conosciuto dal maggio 1994, messo a punto dal Ministero per le politiche agricole con finalità merceologiche e previsto con decreto ministeriale 13 aprile 1994, ultimamente sostituito dal decreto ministeriale 30 settembre 1999, che recepisce - quest'ultimo - le disposizioni di cui alla direttiva 98/88 CEE concernente gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali.
Il metodo, pur non essendo di tipo quantitativo, è in grado di rilevare la presenza nei mangimi di elementi istologici riconducibili a farine di origine animale, fino ad una concentrazione minima dello 0,01 per cento e si applica ad aliquote di mangime di 10 grammi.
Il metodo, utilizzato a fini sanitari, ha una valenza solo qualitativa per l'identificazione della presenza o assenza dei frammenti ossei. Pertanto, non essendovi dei livelli di tolleranza, la sola minima rilevabilità riscontrata di tessuto osseo di mammifero rende il campione positivo alla presenza di farine animali.
Il metodo italiano - va sottolineato - è il più sensibile utilizzato in Europa, a motivo dell'elevato quantitativo di mangime sottoposto ad analisi e per la possibilità di identificare una quantità molto piccola di frammenti d'osso. Come ho detto prima, si tratta di una concentrazione minima dello 0,01 per cento.
Inoltre, il metodo italiano è molto più sensibile di quello approvato a livello comunitario con la direttiva 98/88 CEE concernente gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali. Infatti, il metodo italiano si applica ad aliquote di 10 grammi ed è in grado di identificare la presenza di elementi istologici riconducibili a farine di origine animale nei mangimi fino ad una concentrazione minima dello 0,01 per cento; mentre il metodo comunitario si applica ad aliquote di due grammi - quindi, cinque volte meno - ed è in grado di evidenziare elementi istologici riconducibili a farine di origine animale nei mangimi fino ad una concentrazione minima dello 0,1 per cento. Ribadisco, invece, che il metodo italiano comporta un dato dello 0,01 per cento: pertanto, il metodo italiano è dieci volte più sensibile di quello europeo, in quanto analizza campioni cinque volte più grandi e garantisce una possibilità cinque volte maggiore di identificare elementi biologici.
Risulta evidente che il metodo italiano consente di identificare quantità minori di elementi istologici rispetto a qualsiasi altro metodo europeo. In particolare, il metodo italiano è in grado di identificare gli elementi istologici compresi tra lo 0,01 per cento e lo 0,1 per cento; cosa che invece non può essere eseguita né con il metodo comunitario, né con altri metodi utilizzati nei paesi europei.
Inoltre, il metodo comunitario viene applicato in Europa solo dal 1o settembre 1999, mentre quello italiano è stato utilizzato fin dal 1994!
La disciplina dell'importazione degli scambi intracomunitari di farine animali è contenuta nella direttiva 92/188 CEE. Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, modificato e integrato dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 181, prevede che gli operatori primi destinatari di prodotti provenienti da un altro Stato membro segnalino all'autorità competente (gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari: in sigla UVAC) l'arrivo dei prodotti medesimi nelle 24 ore precedenti. Tali operatori sono inoltre soggetti a preventiva registrazione presso l'UVAC. Devono tenere
Tali disposizioni valgono anche nel caso delle farine animali per le quali la decisione della commissione 99/874/CEE del 10 dicembre 1999, inserisce specifici codici che permettono la distinzione in farine di carne, farine di sangue, farine di ossa, ciccioli essiccati e miscugli di queste farine.
Per quanto riguarda i rifiuti animali trasformati di mammiferi valgono regole particolarmente rigide; ai sensi della decisione della commissione 97/735/CEE e successive modifiche, ogni spedizione di tali rifiuti deve essere segnalata da parte dell'autorità sanitaria del paese speditore all'azienda sanitaria locale e all'UVAC di destinazione con messaggio informatico ANIMO e deve essere certificata come merce sottoposta a trattamento ad una temperatura maggiore di 133 gradi centigradi per 20 minuti senza interruzione e ad una pressione uguale o maggiore di 3 bar.
Quanto all'importazione di proteine animali trasformate da paesi terzi, la direttiva 92/188/CEE, in attesa di liste e di stabilimenti approvati dalla Commissione europea, prevede la facoltà per i singoli Stati membri di riconoscere in via bilaterale gli stabilimenti dei paesi terzi dei quali sono possibili le importazioni. L'Italia ha riconosciuto stabilimenti di Argentina, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America, mentre quelli di Senegal, Cile e Perù sono riconosciuti, ma solo e limitatamente alle farine di pesce.
Ai sensi della decisione del consiglio 200/766/CEE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali, dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2001, saranno vietati l'immissione sul mercato, gli scambi intracomunitari, le importazioni da paesi terzi, l'esportazione nei paesi terzi e la somministrazione di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali allevati per la produzione di alimenti.
Nel corso del 2000 risultano arrivate in Italia 110 partite in totale. Di queste, 28 sono costituite da farine di carne, di cui 24 provenienti dall'Irlanda e 4 dalla Danimarca; 22 da farine di sangue, tutte provenienti dalla Germania; 60 da farine di pesce, tutte provenienti dalla Danimarca.
Ho qui una tabella che, insieme a quella precedente, lascio agli atti affinché venga messa a disposizione degli interpellanti e della Presidenza con i dati specifici relativi agli scambi intracomunitari di farine animali nel corso del 2000 con l'individuazione dei destinatari.
Nel corso del 2000 risultano importate 64 partite di proteine animali trasformate, di cui 15 di farine di carne provenienti dagli Stati Uniti d'America, 36 di farina di pesce (16 dal Perù, 12 dal Cile, 4 dagli Stati Uniti d'America, ed altre), 9 partite di farine di residui di pollame e 4 partite di miscugli di farine diverse.
I controlli sulle merci importate, effettuati dai posti di ispezione transfrontaliera, sono disciplinati dai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 93, e 25 febbraio 2000, n. 80.
Tali disposizioni normative prevedono un controllo cartolare dei certificati, di identità e materiale sulle partite presentate all'importazione e controlli di laboratorio secondo le frequenze stabilite in sede comunitaria.
Nel corso del 2000, sulle 67 partite importate da paesi terzi, stante un controllo delle certificazioni e di identità sistematico, sono state sottoposte a controllo fisico 39 partite e a controllo di laboratorio 12 partite. Proprio nei giorni scorsi, una partita di farina di pesce importata e sottoposta a controlli dal posto d'ispezione transfrontaliero di Ravenna è risultata positiva alla ricerca di proteine derivate da mammifero e sta per essere distrutta (anzi, al momento dovrebbe essere stata distrutta).
Oltre ai controlli di cui sopra, dal 1o settembre 2000, è attivo un piano di monitoraggio di durata annuale per l'identificazione di proteine derivanti da tessuti di mammifero in farine proteiche di origine animale provenienti da paesi terzi. Lo scopo di tale piano, predisposto in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità ed il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino, è quello di pervenire all'intensificazione dei livelli di sorveglianza esercitati nei confronti di alimenti destinati ai ruminanti provenienti da paesi terzi, ai fini della profilassi della BSE. Esso si pone, fra l'altro, come obiettivo specifico, la verifica della rilevanza delle contaminazioni di proteine derivate da tessuti di mammifero nelle farine di pesce, di sangue, di piume e di pollame.
I risultati di controlli di laboratorio non sono ancora disponibili. Tuttavia, per quanto riguarda il porto di Ravenna, i dati sono riportati in un allegato che consegnerò al Presidente. Per completezza, preciso che l'Istituto superiore di sanità ha formulato il 5 dicembre 2000 una serie di valutazioni tecniche concernenti l'utilizzo di farine animali nell'alimentazione dei ruminanti. Al riguardo, l'Istituto ha raccomandato il divieto dell'utilizzo di farine di sangue (plasma essiccato e prodotti derivati dal sangue) e dell'utilizzo di sego ottenuto dalla lavorazione delle ossa nell'alimentazione dei ruminanti (grasso di raffinazione o grasso d'ossa), laddove nel conferimento della materia prima non sia stata esclusa la colonna vertebrale ovvero non sia possibile individuare l'origine e la provenienza del sego.
L'Istituto ha raccomandato, altresì, la realizzazione a livello di mangimificio di appropriate strutture dedicate alla lavorazione di mangimi per ruminanti (movimentazione, stoccaggio e lavorazione delle materie prime e dei prodotti finiti). In particolare, viene consigliato l'impiego di un saggio immunoenzimatico validato a livello europeo, per verificare il corretto trattamento termico, negli impianti di lavorazione, dei sottoprodotti della macellazione per la produzione di farine animali, stante l'opportunità di effettuare tale verifica in modo sistematico sia sulle produzioni italiane sia sui lotti importati.
È necessario, inoltre, ricordare alcuni provvedimenti adottati per quanto attiene alla sicurezza dei consumatori nei confronti della BSE, che hanno interessato in genere il settore mangimistico: il decreto ministeriale 29 settembre 2000, concernente le misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi, che stabilisce la distruzione di tutto il materiale a rischio mediante incenerimento; l'ordinanza ministeriale 13 novembre 2000, che stabilisce misure sanitarie urgenti contro le encefalopatie spongiformi per favorire l'eliminazione del citato materiale specifico a rischio attraverso il recupero energetico (quindi, l'utilizzazione come combustibile del materiale pretrattato); l'ordinanza ministeriale 3 gennaio 2001, recante misure sanitarie ed ambientali urgenti per la distruzione del materiale ad alto rischio, con cui viene fatto obbligo agli inceneritori di accettare detto materiale.
Soggiungo, infine, che con decreto del 22 gennaio 1999 il ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha provveduto all'aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione dell'Unione europea 97/45/CE e 98/16/CE. Se può essere utile agli interpellanti, ho anche il materiale relativo a tali ultimi provvedimenti, che proprio in questi giorni assumono una particolare importanza.
Ebbene, tale ritardo è dovuto ad una sottovalutazione del problema ed ha portato anche, a mio avviso, ad una serie di controlli che, pur essendo giusti in teoria, e forse anche migliori rispetto a quelli di altri paesi - normati da numerosi direttive e protocolli - non riescono a cogliere tutti gli aspetti del problema, nonostante la rete abbastanza stretta. Ad esempio, sul tema del controllo sugli allevamenti che autoproducono i mangimi, il 60 per cento, non è stato fornito alcun dato di risposta. Anche i campioni riportati per il 1999 e per il 2000 (guarderemo con attenzione le tabelle presentate) non sono molto numerosi. Nonostante ciò, troviamo una percentuale significativa di test positivi, oltre il 4 per cento.
Vorrei far rilevare, inoltre, che per quanto riguarda il 2000 è stato detto che la contaminazione di mangimi, che non dovrebbero contenere farine animali, con farine animali è dovuta ad una modalità di lavorazione dei mangimifici che richiamavamo anche nell'interpellanza. Mi riferisco all'uso delle stesse linee per produrre mangimi per animali di allevamento destinati al consumo umano e mangimi per cani e gatti per i quali è possibile, invece, utilizzare anche farine e proteine animali. Si tratta di un tema che è stato posto anche all'attenzione di quest'Assemblea in sede di discussione del decreto riguardante le misure epidemiologiche per l'encefalopatia spongiforme bovina; in proposito, vi è anche un ordine del giorno che raccomanda al Governo di intervenire per disporre che i suddetti mangimifici utilizzino linee dedicate per gli alimenti per gli animali domestici, quindi separandole dalle altre, al fine di evitare le contaminazioni non volute. Pur essendo non volute, comunque, esse non sono meno gravi perché possono trasmettere il morbo anche all'insaputa sia dei produttori sia degli acquirenti dei mangimi stessi.
Pertanto, rispetto all'operato, che in questo caso riguarda i controlli, vediamo delle luci, ma anche numerose ombre. Oggi, nonostante diversi enti si occupino dei suddetti controlli, forse troppi e spesso non coordinati fra loro, è difficile avere una sensazione di fiducia e di certezza. Vi sono autorità giudiziarie che, quando si muovono, scoprono comunque irregolarità, anche sulle farine animali oltre che rispetto all'uso negli allevamenti di medicinali non consentiti, di antibiotici, di ormoni e quant'altro.
Ciò rappresenta un danno gravissimo oltre che per la salute pubblica anche per l'economia del nostro paese e per tutti quegli allevatori seri, e sono tanti, che fanno correttamente il proprio lavoro. Ritengo di non potermi dichiarare soddisfatto per questo aspetto dell'interpellanza.
Credo che la burocrazia ministeriale debba essere messa di fronte alle proprie responsabilità, ai propri ritardi ed alle proprie insufficienze e che non ce la possiamo cavare con il ritornello «in Italia siamo migliori», perché, in quest'epoca di globalizzazione, i dati dimostrano come il commercio di farine alimentari sia significativo nel nostro paese.
Non possiamo cavarcela con un supposto genio italiano migliore in questo campo, perché i controlli, la severità, la
Oggi esistono nel nostro paese allevatori di animali da carne, come ad esempio quelli riuniti sotto il marchio 5R, che comprende le cinque razze dell'Appennino centrale: romagnola, chianina, marchigiana, podolica e maremmana - già certificate, non solo per la razza autoctona, ma anche con disciplinari di produzione molto rigorosi sull'alimentazione degli animali -, che sono veri allevatori e non acquistano vitelli dalla Francia per ingrassarli in brevissimo tempo con scarti industriali e poi rivenderli. Sono allevatori che fanno nascere i vitelli in Italia, li alimentano con l'erba del posto e con alimenti pregiati e non di scarto e quindi producono qualità, che è richiesta, ad esempio, per fare gli omogeneizzati per i bambini, ma anche per macellerie convenzionate, nelle quali oggi è già possibile avere la tracciabilità completa dalla nascita del bovino che si vuole acquistare. Ma ci sono anche altre razze italiane che andrebbero migliorate, come ad esempio la piemontese, che pure non ha un disciplinare di questo tipo.
Vi è poi il regolamento dell'agricoltura biologica, che è stato recepito dal nostro paese con ritardo nell'agosto dello scorso anno e che tuttavia nel giro di un anno o due può portare alla crescita dell'allevamento biologico, oltre che dell'agricoltura biologica, che oggi copre quasi il 10 per cento del mercato; anche l'allevamento potenzialmente può arrivare a questo risultato. Ciò potrebbe servire anche a rivitalizzare alcune aree del nostro Appennino, alcune aree interne che oggi non sono vocate ad altri tipi di agricoltura e che sarebbero destinate all'abbandono ed al conseguente dissesto idrogeologico.
Credo che le risorse pubbliche vadano impiegate, purtroppo anche facendo tesoro di questa tragedia, per puntare ad un allevamento di qualità, secondo natura e compatibile con il nostro territorio: un vero allevamento.
Vorrei ricordare la vicenda del vino al metanolo che colpì pesantemente il nostro paese e l'industria del vino. Quella vicenda segnò profondamente anche l'industria del vino del nostro paese: alcuni finirono in galera, altri fallirono, ma da allora in poi i produttori italiani di vino sono cresciuti in qualità ed oggi competono a livello mondiale sulla qualità, anche per quanto riguarda il vino biologico.
Credo che anche questa tragedia che stiamo vivendo sia un'occasione per puntare ad un allevamento di qualità che sia in grado di stare da solo sul mercato, che produca salute, sia compatibile con l'ambiente, ma che recuperi anche l'ambiente.
In conclusione, vorrei ricordare che tutto ciò in parte era già previsto. Già nel 1923 Rudolf Steiner, il fondatore dell'agricoltura biodinamica, oltre che della medicina antroposofica e della cosiddetta pedagogia steineriana, aveva scritto: se un bovino mangiasse direttamente carne, i sali urici andrebbero direttamente al cervello e lo farebbero impazzire.
Ebbene, queste considerazioni qualche decennio fa venivano rubricate tra le curiosità di persone stravaganti. Oggi purtroppo dobbiamo invece ripartire da qui, non per costruire «la vecchia fattoria» - come dice qualche giornale -, che non ci interessa, ma un allevamento moderno, basato sulle moderne conoscenze biologiche, ambientali ed etologiche e che tenga conto anche di ciò che vogliono il mercato e i consumatori, vale a dire la sicurezza alimentare e la qualità.
Non possiamo ridurci ad alimentarci con quello che passa il «convento» delle multinazionali, ma dobbiamo pretendere nel nostro paese un allevamento di qualità biologica certificata: questo è l'impegno principale che deve assumere anche il nostro Governo.
I controlli servono proprio per impedire che continui invece una pratica distorta che vede un allevamento che diventa il ricettacolo dei sottoprodotti dell'industria e che porta evidentemente ad una produzione di scarsa qualità e molto pericolosa per la salute.


