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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 , nel testo unificato della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 6333-bis sezione 3).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, cogliamo l'occasione per far rilevare come il disposto dell'articolo 3 sia in contraddizione con quanto il testo prevede al successivo articolo 7. Mentre, infatti, nell'articolo 3 è prevista la distruzione del tabacco lavorato non appena il decreto di sequestro o di convalida del sequestro dei tabacchi lavorati emesso dall'autorità giudiziaria non sia più assoggettabile a riesame, nel successivo articolo 7, che modifica una disposizione della legge del 1991, viene prevista al comma 2 una procedura estremamente complessa, che prevede, sostanzialmente, per i sequestri di quantitativi da 2 mila chilogrammi in su, che i prodotti siano contabilizzati entro un termine previsto dalla norma, che siano valutati i codici di identificazione, la quantità, il luogo del sequestro e le altre informazioni, sulla scorta della documentazione disponibile. Poi, alla lettera c) è prevista una procedura ancora più complessa per i sequestri successivi che superano i limiti normativamente indicati.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.
LUIGI SARACENI. Signor Presidente, nei termini in cui l'ha esposta il collega Contento, mi sembra che la contraddizione vi sia e ritengo che vi andrebbe posto rimedio. Perché, infatti, approvare un testo che poi si espone a difficoltà applicative?
ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, premetto che il lavoro compiuto in Commissione con l'apporto di molti parlamentari ha consentito di arrivare ad un testo sul quale vi è un consenso che è un bene prezioso di questi tempi. Quindi, di fronte ad osservazioni è necessario valutare i problemi che si possono porre.
Sarebbe allora opportuno che quanto meno al Senato, dal momento che non è stato fatto in questa sede, si integrasse la disposizione dell'articolo 3 facendo comunque salvo il procedimento che viene aggiornato con l'introduzione del successivo articolo 7. Diversamente, infatti, introdurremmo due disposizioni che hanno un sapore contraddittorio e che potrebbero creare dei problemi qualora, ad esempio, il magistrato incaricato dell'inchiesta disponesse la distruzione dei tabacchi lavorati sequestrati, una volta che il relativo provvedimento non sia più assoggettabile a riesame e non si procedesse, invece, alle diverse modalità stabilite dallo stesso articolo 7.
Probabilmente in questa sede abbiamo lo strumento procedurale per introdurre un «salvo quanto previsto» e risolvere il problema. Perché lasciare insoluta la questione? Basterebbero due minuti per mettersi d'accordo e la Commissione potrebbe proporre questo emendamento.
Debbo dire che anche ove si verificasse l'esigenza di modificare o precisare parti del testo penso che sarebbe preferibile in ogni caso affrontare il problema nell'altro ramo del Parlamento per evitare ulteriori ritardi, per ovvie ragioni.
Per quanto riguarda il merito, poiché l'onorevole Contento, per ragioni di tempo, non ha avuto modo di affrontare con degli emendamenti ipotesi di modifica concreta del testo, credo che dobbiamo cercare di valutare insieme se l'osservazione abbia, in questo caso, un effettivo fondamento.
L'articolo 3 si riferisce a tabacchi che vengono distrutti in quanto sequestrati, ma il sequestro che consente la distruzione avviene quando non c'è più possibilità di riesame, vale a dire a sentenza definita, quando il giudice ha emesso un giudizio definitivo.
L'articolo 7 si riferisce ad un'altra questione, vale a dire ad una procedura che rappresenta il tentativo di avere, in contrapposizione con i produttori di tabacchi esteri, il riconoscimento e, di conseguenza, di acquisire elementi validi anzitutto per il giudizio. Non dimentichiamo che l'articolo 7 cerca di tradurre in legge un protocollo di accordo su base volontaria, il quale, essendo tale, non ha ottenuto fino in fondo i risultati che si proponeva. L'articolo 7, quindi, prevede una procedura che arriva a produrre gli effetti dell'articolo 3 quando il processo è definitivamente concluso. Questa è la razionalità del meccanismo individuato.


