Allegato A
Seduta n. 839 del 17/1/2001


Pag. 46


...

(A.C. 7451 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati).

1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, e successive modificazioni, le parole: «In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:» sono sostituite dalle seguenti: «Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri:».
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n.457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.30 del 1998, è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

4. Il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n.457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.30 del 1998, è sostituito dal seguente:
«2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato,


Pag. 47

permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati).

Sopprimerlo.
5. 2. Chincarini, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 1.
5. 3. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: può derogarsi aggiungere le seguenti: , in caso di particolare necessità,
5. 9. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5. 7. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e acquisiti i pareri favorevoli del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. 10. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
5. 8. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: Per i marittimi aggiungere le seguenti: di bassa forza di bordo, ed in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio.
5. 15. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Per i marittimi aggiungere le seguenti: di bassa forza di bordo, ed in misura non superiore ad un terzo dell'intero equipaggio.
5. 14. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Per i marittimi aggiungere le seguenti: di bassa forza di bordo.
5. 13. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso , secondo periodo, sopprimere la parola: non.
5. 11. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: non sono richiesti fino a: autorizzazione al lavoro con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
5. 12. Chincarini, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 2.
5. 4. Chincarini, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 3.
5. 5. Chincarini, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 4.
5. 6. Chincarini, Bosco, Caparini.


Pag. 48

Al comma 4, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 16. Chincarini, Bosco, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. L'articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale e continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
5. 1. Burlando, Baccini, Becchetti, Savarese, Marongiu, Repetto, Pasetto.