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1. Le disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.
per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall'articolo 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresì gli articoli 123-quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Disciplina transitoria).
2. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi per l'accesso in magistratura, ad eccezione di quelle dettate dall'articolo 12, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
3. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria