Allegato A
Seduta n. 839 del 17/1/2001


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(A.C. 7377 - sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario).

1. Nell'articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, le parole: «ha facoltà di richiedere» sono sostituite dalla seguente: «richiede» e le parole: «nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso» sono soppresse.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario).

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In caso di parità di voti sono preferiti gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione e coloro che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per almeno un quinquennio.»
10. 1. Gazzilli.