Allegato A
Seduta n. 839 del 17/1/2001


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(A.C. 7377 - sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali).

1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 110. L'applicazione può essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessità di procedere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio.
2. Quando non sussiste necessità di applicazione, i magistrati distrettuali possono essere utilizzati dai consigli giudiziari per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali).

Sopprimerlo.
7. 1. Benedetti Valentini.

Sopprimere il comma 2.
7. 2. Benedetti Valentini.