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1. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria ordina la distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale. La competente autorità giudiziaria può autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali ed esteri.
Al comma 1 premettere le seguenti parole:
(Approvato)
(Custodia di tabacchi lavorati sequestrati).
2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 47-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Salvo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 417 del 1991, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge.
3. 1. La Commissione.