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1. Nella prima seduta, il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente. Qualora nessun
candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Consiglio.
(Poteri e funzioni del presidente).
2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del presidente, questa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e deve indicare contestualmente una candidatura alternativa per la presidenza. Tale mozione è posta ai voti nella seduta del Consiglio successiva a quella in cui è stata presentata ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di approvazione, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente al presidente revocato.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consiglio. Egli convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.