Allegato A
Seduta n. 839 del 17/1/2001


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PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) NN. 2997-3227

(A.C. 2997 - sezione 1)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Composizione del Consiglio).

1. Il Consiglio è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.
2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui all'articolo 15 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.
3. Le liste elettorali devono essere composte in modo da garantire anche una rappresentanza di donne nonché di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomati
che e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni, nonché gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Consiglio e i componenti dei comitati per l'assistenza.
5. Le modalità di voto sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 28.
6. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
8. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.
9. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, in qualità di rappresentanti delle comunità italiane all'estero, hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Consigli costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni ed i verbali delle riunioni.